TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-11-24, n. 201033890
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Testo completo
N. 33890/2010 REG.SEN.
N. 10578/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10578 del 2009, proposto da:
L C, E D G, C G, A G, P L, R M, Giuseppe Podesta' e M R, rappresentati e difesi dagli avv. G C e G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
E D B, non costituito;
per l'annullamento
delle determinazioni e dei decreti di nomina (di protocollo e data sconosciuti) con i quali è stata determinata la decorrenza dell’anzianità assoluta degli Ufficiali in Ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri transitati in spe per effetto delle procedure straordinarie di stabilizzazione indette con decreto dirigenziale n. 14/09 del 12 gennaio 2009 del Direttore Generale della DGPM del Ministero della Difesa;di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. G C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – tutti tenenti dell’Arma dei carabinieri transitati in servizio permanente con anzianità assoluta e decorrenza assegni 8 ottobre 2008, per effetto del superamento del concorso ordinario indetto con d.d. 23 aprile 2008 – hanno impugnato i decreti di nomina dei controinteressati, assunti a tempo indeterminato mediante procedura di stabilizzazione indetta con d.d. 12 gennaio 2009 - nella parte in cui l’amministrazione ha, per costoro, fissato una decorrenza della medesima anzianità di servizio anteriore a quella degli istanti (31/12/2007).
Gli interessati, in punto di diritto, lamentano la illogicità e la irragionevolezza degli atti impugnati laddove questi hanno attribuito ai controinteressati, immotivatamente e con una interpretazione erronea ed arbitraria delle clausole di bando, una anzianità di servizio maggiore rispetto a quella degli odierni ricorrenti, in spregio ai canoni di imparzialità e non disparità di trattamento a fronte di situazioni omogenee, ovvero riconducibili ad una medesima ratio, nonché in violazione della circolare del ministro delle riforme e le innovazioni nella p.a., n. 5 del 18 aprile 2008, e dell’art. 10, c. 1, del bando di concorso.
Gli stessi, altresì, sospettano della illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 519 e ss. della legge n. 296/2006, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ove interpretato nel senso di attribuire al personale stabilizzato maggiori diritti di anzianità rispetto a coloro che sono stati assunti con decreti di nomina anteriori.
Preliminarmente, il Collegio osserva, in punto di attualità dell’interesse al ricorso e di ricevibilità dello stesso, che nella fattispecie la doglianza si incentra sull’erronea interpretazione della clausola di bando nei sensi praticati dall’amministrazione la quale ha ritenuto, in sede di applicazione della lex specialis, di potere retrodatare la nomina dei controinteressati ad un epoca anteriore a quella riconosciuta a parte ricorrente, per tal via attualizzando la lesione della sfera giuridica di costei soltanto nel momento storico di adozione dei rispettivi decreti di nomina del personale stabilizzato.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Con circolare n. 5 del 18 aprile 2008, il ministro delle riforme e per la innovazione nelle pubbliche amministrazioni ha stabilito che nelle procedure di stabilizzazione l’assunzione avviene nella qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo di ruolo non è utile neppure ai fini della anzianità di servizio.
Il decreto dirigenziale 14/2009, con il quale sono state riavviate le procedure di stabilizzazione, così tra l’altro, dispone:
-nelle sue premesse, richiama espressamente la circolare n. 5/2008;
-all’art. 10, cc. 1 stabilisce che gli ufficiali idonei all’esito della procedura di stabilizzazione sono nominati sottotenente e tenenti “con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina .. e con anzianità relativa secondo l’ordine delle relative graduatorie. Tale anzianità sarà fissata in base alle previsioni contenute nei relativi decreti di autorizzazione. Non potrà, pertanto, in nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti”.
Ciò chiarito, anche a confutazione della relativa censura, come seguono le altre considerazioni in diritto:
a)l’attribuzione al personale stabilizzato di una anzianità giuridica (31/12/2007) maggiore di quella assegnata ai ricorrenti (8/10/2008) trova fondamento e legittimazione nel D.P.R. 29 dicembre 2007 - atto di natura regolamentare: id est, regolamento di esecuzione della legge n. 296/2006, art. 1, c. 51 – il quale, nel recare l’autorizzazione alla stabilizzazione dei precari, statuisce all’art. 2 che “Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 31 dicembre 2007”;
b)non s’appalesa erronea la clausola di bando, né la sua interpretazione nei sensi operati dall’amministrazione, in quanto la decorrenza dell’anzianità di servizio a far data dal 31 dicembre 2007, nei riguardi del personale stabilizzato a valere sulle procedure del 2007, trova fondamento in atto a contenuto normativo avente carattere di generalità, astrattezza ed innovatività quale appunto il DPR 29 dicembre 2007 con cui l’amministrazione statale, nel curare l’esecuzione della legge n. 296/2006, ovvero nel completarne le sue prescrizioni, ha previsto espressamente che le assunzioni a valere per l’anno 2007 – rectius, l’instaurazione dei relativi rapporti di servizio e non già il mero avvio delle procedure di stabilizzazione invece normate nell’art. 1 del medesimo decreto - potessero avere decorrenza sin dal 31 dicembre dello stesso anno.
c) nessuna violazione della circolare n. 5 del 18 aprile 2008 né del bando il Collegio si ravvisa nella procedura de qua in quanto la retrodatazione dell’anzianità di servizio al 31 dicembre 2007 per il personale stabilizzato non comporta affatto continuità ininterrotta con il precedente rapporto a tempo determinato attesa l’intervenuta ed irreversibile cesura, temporale e giuridica, tra i due rapporti di lavoro (precario e stabilizzato);
d)nessuna disparità di trattamento e/o profilo di irragionevolezza o arbitrarietà si coglie nell’operato dell’amministrazione ove si consideri che:
-l’amministrazione ha potuto fissare una diversa decorrenza dell’anzianità di servizio alla luce dell’ontologica differenza esistente tra la procedura di stabilizzazione, di natura speciale, derogatoria e non concorsuale, e quella tipicamente concorsuale (concorso ordinario) cui i ricorrenti si sono sottoposti volontariamente per il reclutamento alle dipendenze dell’amministrazione;
-le assunzioni del personale stabilizzato riguardano l’anno 2007, precedente a quello di assunzione dei ricorrenti nel ruolo speciale;
-mentre la fissazione dell’anzianità di servizio al 31 dicembre 2007 per il personale stabilizzato trova ragione di essere in atto-fonte normativo, ovvero nell’art. 2 del D.P.R. 29 dicembre 2007, quella fissata per i ricorrenti all’ 8 ottobre 2008 si correla, secondo i principi generali in tema di procedure concorsuali, alla chiusura delle relative operazioni concorsuali trovando fondamento in atti-fonte di natura amministrativa e non già normativa;
ad ogni modo, e comunque, l’assunzione del personale stabilizzato è stata autorizzata con DPR 29 dicembre 2007 mentre la procedura di assunzione che riguarda i ricorrenti è stata autorizzata con DPR 26 giugno 2008 il cui art. 3 – rimasto inoppugnato – stabilisce che “Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1 giugno 2008”;
e)la diversa decorrenza della anzianità di servizio per il personale stabilizzato appare non implausibile ove considerato che trattasi di assunzioni la cui fonte regolatrice è contenuta in un atto legislativo di stabilizzazione (legge n. 296 del 2006) ed in un pedissequo atto normativo (DPR 29 dicembre 2007) di attuazione del disposto legislativo, laddove quella fissata per i ricorrenti trova fondamento in un atto di natura amministrativa per giunta temporalmente successivo;
f)la diversa decorrenza della anzianità di servizio per il personale stabilizzato appare non implausibile ove considerato, altresì, che:
-la procedura di regolarizzazione del rapporto di lavoro del personale destinatario delle procedure speciali di stabilizzazione, anno 2007, trova fonte in un atto di natura normativa quale la legge n. 296/2006;
-i ricorrenti sono stati assunti per effetto dell'autorizzazione
all'assunzione concessa con D.P.R. 26 giugno 2008, di epoca successiva al DPR 29/12/2007 (che riguardava, invece, il personale da stabilizzare);
g)del tutto irrilevante, ad ogni modo, s’appalesa la data di autorizzazione all’assunzione dovendosi considerare la circostanza che le procedure speciali di stabilizzazione originano tutte dalla fonte di rango primario del 2006 e dalla fonte di rango secondario del 2007 emanati anteriormente sia al decreto di autorizzazione all’assunzione dei ricorrenti che al relativo bando di concorso;
h)non sarebbe stato coerente né conforme a canoni di ragionevolezza far sì che il ritardo nell'espletamento delle procedure speciali, ovvero il ritardo burocratico/amministrativo con il quale sono state in concreto autorizzate le rispettive aliquote di provvista – dovuto ai tempi di organizzazione delle procedure di stabilizzazione - ridondasse a danno del personale da stabilizzare siccome in possesso dei prescritti requisiti sin dal 2007 e, dunque, legittimato a partecipare alla procedura di stabilizzazione in forza della legge n. 296/2006;
i)la decorrenza dell’anzianità giuridica attribuita ai ricorrenti (8/10/2008) non poteva retrodatarsi anteriormente a quella dei controinteressati trovando essa fondamento in un atto di natura amministrativa (e non normativa) per giunta emanato in epoca temporalmente successiva a quella che ha riguardato il personale stabilizzato;
l)la fissazione di una anzianità di servizio al 31 dicembre 2007 per il personale stabilizzato non appare implausibile trattandosi di assunzioni assentite per l’anno 2007, autorizzate nel medesimo anno ed a valere sulle disponibilità finanziare anche di tale esercizio finanziario;
m)il citato DPR 29 dicembre 2007 non è stato impugnato in parte qua e neppure avverso esso potrebbe ipotizzarsi una questione di legittimità costituzionale trattandosi di atto regolamentare, fonte secondaria del diritto.
Va soggiunto che:
-gli eventuali ritardi nel bandire la procedura di stabilizzazione non possono - di norma e salva la prevalenza di più forti criteri diversi nella fattispecie non rinvenibili - risolversi in danno dei concorrenti;
-gli stabilizzandi, ai quali la procedura specificamente si riferisce, essendo già in servizio e in attesa soltanto delle iniziative dell'amministrazione, ragionevolmente si sono visti retrodatata la loro nomina, pur nel rispetto del limite massimo anteriore indicato nei provvedimenti di autorizzazione, provvedimenti questi che sono, inoltre, anche di data anteriore a quella di approvazione della graduatoria dei ricorrenti ;
-il bando di concorso, in quanto atto a contenuto generale, non è soggetto a motivazione (Sez. V, sent. n. 7248 del 19-11-2009;Sez. VI, sent. n. 3058 del 17-05-2010);ad ogni modo, nel bando è contenuto il richiamo alle decorrenze desumibili dai decreti di autorizzazione, precisandosi anche che la decorrenza non può essere antecedente a quella indicata in tali decreti.
Le considerazioni che precedono rendono manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle norme evocate in ricorso.
In conclusione, il ricorso in esame, per quanto sopra argomentato, non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.