TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2016-11-10, n. 201600922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2016-11-10, n. 201600922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600922
Data del deposito : 10 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2016

N. 00922/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2016, proposto da:
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato Suela Fani C.F. FNASLU74D56Z100N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San Petronio Vecchio 23;

contro

Universita' degli Studi di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

della nota del 30 settembre 216 - prot. 87787 di diniego del possesso dei requisiti per l'elettorato passivo nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. G D N e uditi per le parti i difensori Suela Fani e Andrea Cecchieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si può prescindere dalle eccezioni di rito in quanto il ricorso è infondato nel merito.

In punto di fatto, il ricorso verte sul diniego opposto dall’Amministrazione dell’Università di Bologna al diritto all’elettorato passivo a un professore ordinario per la direzione della Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare.

In punto di diritto, il ricorso verte essenzialmente sull’interpretazione dell’art. 5, c.4, D.Lgs. 517/99, come effettuata dall’Amministrazione e in rapporto agli artt. 3, 76 e 97 Cost.

La ratio del menzionato c.4, conforme a logica e non contraddittoria, in ossequio ai predetti principi costituzionali, può così sintetizzarsi:

a) Soddisfacimento delle esigenze assistenziali richieste dall’effettivo interesse pubblico e non da ragioni eventuali di carriera degli interessati;

b) Necessità per i professori ordinari che aspirino alla direzione delle Scuole di specializzazione di svolgere attività assistenziale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;

c) Possibilità di svolgere la predetta attività assistenziale, in alternativa, o sulla base di un “incarico di direzione di struttura semplice o complessa” oppure, qualora non sia stato possibile conferire tale incarico, sulla base di “programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”.

Nel caso de quo, il diniego impugnato è motivato dalla pacifica mancanza, in capo al ricorrente, di una delle predette alternative, dato che non ha ricoperto un incarico di direzione ed ha rifiutato, in due occasioni, l’ultima nel 2013, di svolgere un programma assistenziale.

Non è possibile dedurre che l’anzidetto rifiuto comporti una deminutio di status permanente dell’interessato perché è sempre possibile che sopravvenga una delle citate alternative che gli attribuiscano o riattribuiscano l’eleggibilità passiva.

Oggetto del presente giudizio –si rileva- non è il diritto di ottenere ora uno degli alternativi titoli di cui sopra, bensì il diniego impugnato, per mancanza del titolo, qui esaminato.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto, non essendo neppure non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto di alcune incertezze giurisprudenziali.

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