TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2009-09-24, n. 200900655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2009-09-24, n. 200900655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 200900655
Data del deposito : 24 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00323/2009 REG.RIC.

N. 00655/2009 REG.SEN.

N. 00323/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 323 del 2009, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso F R Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

C.C.I.A.A. di Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C Avv. in Trieste, via Romagna 30;
Comune di Trieste, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento della C.C.I.A.A. di Trieste dd. 30.3.2009, con il quale è stata comunicata al ricorrente la sua cancellazione dal ruolo conducenti servizi pubblici non di linea.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.C.I.A.A. di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/07/2009 il dott. O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


L’impugnato provvedimento di cancellazione del ricorrente dal ruolo conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea risulta essere stato annullato, in via di autotutela, dalla CCIAA per la rilevata esistenza di aspetti di carenza procedurale da correggere, ferma restando la affermata correttezza dal punto di vista sostanziale della decisione che è stata autoannullata, per la dichiarata accertata sussistenza in capo al ricorrente di reati ostativi al mantenimento dell’iscrizione al ruolo.

Ciò premesso, è evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, dato che tale interesse si è ormai spostato sul nuovo atto che l’amministrazione preannuncia di essere intenzionata ad adottare.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese possono essere compensate tra le parti ricorrendone giusti motivi, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della CCIAA di Trieste.

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