TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2013-04-24, n. 201301145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2013-04-24, n. 201301145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301145
Data del deposito : 24 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00708/2012 REG.RIC.

N. 01145/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00708/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2012, proposto da:


R E, rappresentata e difesa dagli avv. V B e E P N, con domicilio eletto presso l’avv. V B in Catania, via Musumeci, 171;


contro

Comune di Aci Castello, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tar Catania in via Milano 42a;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota prot. N. 30687 del 30.12.2011, a mezzo del quale è stata annullata in autotutela il titolo edilizio formatosi per silenzio assenso, di cui all’istanza del 23.8.2011;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale da cui possa derivare una lesione alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aci Castello;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il ricorso introduttivo la ricorrente espone che:

- previa concessione edilizia n.1470 del 22.3.07, realizzava un fabbricato, da destinare all’attività produttiva agricola, ubicato in zona agricola del Comune di Aci Castello, in catasto al foglio 9 part. n. 947;

- successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della L.r. n. 7/2011, la ricorrente presentava richiesta volta al cambio di destinazione d’uso del precitato fabbricato per destinare lo stesso in parte – e sino alla concorrenza della volumetria a tal fine assentibile (0,03) in zona agricola – ad uso residenziale, e per la restante parte all’attività di Bed &
Breakfast come, appunto, consentito dalla novella legislativa di cui all’art. 8 della precitata L.r. n. 7/11;

- decorso il termine per la formazione del silenzio assenso, la ricorrente inoltrava la comunicazione di inizio lavori, ma il Comune, con l’atto in epigrafe indicato, annullava l’atto implicito di assenso formatosi sull’istanza della ricorrente;

Tanto premesso, il Collegio

ritenuto necessario, ai fini della decisione , avuto riguardo, tra l’altro, alle contrapposte posizioni delle parti, disporre ai sensi dell’art. 66 c.p.a. una verificazione che permetta di chiarire i seguenti punti:

a) previa descrizione dei luoghi, conformità o meno della chiesta variazione di destinazione d’uso allo strumento urbanistico avuto riguardo ai rilievi formulati dal Comune nell’atto impugnato ed alle contestazioni mosse in ricorso, con particolare riferimento alla volumetria della parte di edificio da destinare ad uso residenziale, alla consistenza delle porzioni da destinare a B.B. rispetto l’uso residenziale, alla possibilità di realizzare nella zona in questione edifici destinati a scopo residenziale e a B.B., secondo il PRG del Comune di Aci Castello;

b) ogni altro chiarimento utile, avuto riguardo alle contrapposte deduzioni delle parti in causa.

Dispone la verificazione di cui sopra, alla quale provvederà il geom. V C, responsabile dell’U.O. per la repressione dell'abusivismo edilizio nonché della P.O. del settore Affari Legali del Gabinetto del Sindaco del Comune di Priolo Gargallo ( Siracusa );

- la verificazione avrà luogo, in contraddittorio fra le parti, che dovranno essere all’uopo preavvisate, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza;
la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine di giorni 90 dalla conclusione dell’esame dei luoghi e/o dei documenti;

- unitamente alla relazione, il verificatore depositerà la propria nota spese relativa ai costi sostenuti ed ai compensi spettanti;

- il Comune di Aci Castello intimato dovrà prestare ogni assistenza necessaria al verificatore, anche attraverso i propri uffici, ponendo a disposizione entro il termine di inizio delle operazioni di verificazione tutta la documentazione riferita alla pratica per cui è causa nonché tutta la documentazione necessaria che il verificatore riterrà di chiedere;

- parte ricorrente è altresì invitata a produrre al verificatore idonea documentazione comprovante i costi stimati dell'intervento edilizio per il quale è causa;

- ai sensi dell’art. 66 comma 3 c.p.a. viene disposto un anticipo sul compenso del verificatore di euro 500,00, provvisoriamente posto a carico del ricorrente e del Comune di Aci Castello in ragione di metà per ciascuna parte;

Ritenuto di dover rinviare l'ulteriore trattazione del ricorso all’Udienza pubblica indicata in dispositivo

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