TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-05, n. 201404629
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N. 04629/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10294/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2010, proposto da:
D D F, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso l’avv. R C in Roma, via Candia, 20;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Civitavecchia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Cerveteri;
per l'annullamento
rigetto richiesta di rimborso delle somme corrisposte per il condono edilizio a seguito dell'annullamento della domanda di concessione edilizia in sanatoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Civitavecchia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di aver presentato in data 20 settembre 1986 domanda di concessione edilizia in sanatoria, corrispondendo le somme necessarie e la richiesta documentazione. Ha successivamente proposto nel 2004 domanda di condono presso il Comune di Cerveteri, domanda n. 44264/2004, autodeterminandosi in detta occasione una somma a titolo di oneri concessori pari ad euro 27.540,00 e versando una somma a titolo di oneri concessori – abusivismo edilizio pari ad euro 9.639,00.
Per la costruzione di cui è questione sono stati quindi rilasciati tre permessi di costruire in sanatoria rispettivamente in data 31 gennaio 2008, 7 febbraio 2008 e 19 novembre 2009. La ricorrente presentava dunque in data 14 gennaio 2010 domanda di annullamento della procedura di sanatoria in quanto le superfici condonate con i permessi di costruire in sanatoria ora ricordati corrispondono esattamente a quanto indicato nella domanda di condono del 2004 nonché istanza di restituzione della somma versata che veniva trasmessa al dirigente del Comune di Cerveteri.
In data 25 febbraio 2010 il Comune di Cerveteri comunicava l’accoglimento della domanda di annullamento della procedura di condono per essere state già rilasciate le concessioni in sanatoria. In data 16 marzo 2010 il Comune di Cerveteri riscontrava la richiesta di rimborso oneri concessori pagati in eccedenza per concessione edilizia in sanatoria.
Con provvedimento prot. n. 17562/2010, del 26 luglio 2010, emesso dall’Agenzia delle entrate Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Civitavecchia, è stata respinta la richiesta di rimborso delle somme corrisposte per il condono edilizio a seguito dell’annullamento della domanda di concessione edilizia in sanatoria n. 44264/2004 presso il Comune di Cerveteri.
Avverso il detto diniego è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quest’ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque rilevando la infondatezza del ricorso per tardività della istanza di rimborso, atteso che la domanda di condono è del 7 dicembre 2004 e la istanza di rimborso del 19 luglio 2010, oltre dunque il termine di legge di 36 mesi.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 201 4 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto secondo quanto di seguito precisato.
L’Agenzia delle Entrate, nel respingere la richiesta di rimborso presentata dalla ricorrente in data 14 gennaio 2010, ha opposto principalmente la intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine triennale di cui all’art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985. Si tratta del termine abbreviato di prescrizione di 36 mesi, originariamente introdotto - a modifica di quanto in origine previsto dall’art.35 della legge n.47/85 - dall’art.4, 6° comma, del d.d 12 gennaio 1988 n.2, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n.68/1988. Tale norma trova applicazione nella specie - in presenza di condono definito ai sensi della legge n. 724 del 1994- sulla base di quanto prescritto dall’art. 39 l.n. 724 cit. che ha previsto l'applicazione alle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993, delle disposizioni di cui ai capi IV e V, l. n. 47 del 1985, come modificate dallo stesso articolo.
In particolare, l'art. 35 comma 18 l.n.47/1985 invocato dall’amministrazione finanziaria intimata stabilisce che: “Decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.”
A ben vedere, il comma 18 cit. è volto a regolare, come è stato già osservato in giurisprudenza, la procedura del silenzio assenso alla cui formazione è collegata, ad avviso del Collegio, la decorrenza dei due termini tra loro dipendenti e precisamente: quello di 24 mesi per la formazione del procedimento tacito di accoglimento, e, nel caso in cui si sia perfezionato il silenzio assenso, quello di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio spettanti (cfr. T.A.R. Napoli,