TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2022-04-22, n. 202201075
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Pubblicato il 22/04/2022
N. 01075/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2022, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dagli avvocati V G ed U S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. n. 5781 del 18.12.2021 del Comune di Orria, con il quale si è disposto il diniego di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 DPR n. 380/2001, di un locale in clm, adibito ad officina meccanica, una tettoia in ferro, nonché due muri ed una base in conglomerato cementizio, siti in località Retara di Orria, identificati in Catasto al foglio 14, p.lla 616 sub 2;
b - della nota prot. n. 5519 dell' 1.12.2021, di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90;
c - del provvedimento prot. n. 99 dell'11.01.2022 del Comune di Orria, con il quale si è disposto la demolizione del locale sub a), ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/2001;
d - del provvedimento n. 109 dell'11.01.2022, con la quale il Comune di Orria ha disposto la chiusura immediata dell'attività di autoriparazione esercitata nel locale sub a);
e - del verbale di sopralluogo redatto in data 16.09.2021 (prot. n. 4216) del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orria;
f - della determina prot. n. 5312 del 19.11.2021 di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento sub. d) ;
g - di tutti gli atti istruttori non conosciuti;
h - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
il ricorrente in epigrafe diveniva, in seguito al decesso del padre, proprietario, in virtù di testamento olografo dell’1.11.2018, di un piccolo manufatto, con relative pertinenze, sito in Orria, ricadente in Zona “E” del vigente P.D.F. ed all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
tale immobile, realizzato in assenza di titolo edilizio negli anni 80’ dal dante causa, era adibito a laboratorio della ditta di autocarrozzeria, in virtù di provvedimento prot. n. 2539/91, con cui il Sindaco di Orria autorizzava l’inizio attività, previa verifica dei requisiti di iscrizione nell’Albo Provinciale delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 5 L. n. 443/85;
divenuto medio tempore proprietario, il ricorrente epigrafato, al fine di regolarizzare l’immobile ereditato, presentava, il 17.09.2021, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001;
il Comune di Orria, in pendenza del termine per la definizione del procedimento di sanatoria, adottava l’ordine di chiusura immediata dell’attività di autoriparazione, per una presunta carenza di autorizzazione ex art. 19 L. n. 241/90 (provvedimento n. 4028/2021);nonché l’ingiunzione demolitoria del locale adibito a laboratorio, con le relative pertinenze, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 (provvedimento prot. n. 4630/ 2021);
i due provvedimenti erano successivamente annullati in autotutela dall’Ente;
con nota prot. n. 5519 dell’01.12.2021, l’Amministrazione comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. n. 241/90, dell’istanza di accertamento di conformità, per una presunta carenza “degli elaborati grafici di dettaglio (piante quotate, prospetti, sezioni e calcolo dei parametri urbanistici) che consentono di valutare sei l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente…ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d.P.R. 380/2001”;
il 10.12.2021, il ricorrente in epigrafe trasmetteva la documentazione richiesta mediante il deposito di elaborati grafici e calcoli volumetrici;
il Comune resistente, con provvedimento n. 5781 del 18.12.2021, rigettava la richiesta di titolo edilizio in sanatoria;
con provvedimento prot. n. 99/2022, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001;
con provvedimento prot. n. 109/2022, disponeva nuovamente la chiusura immediata dell’attività perché esercitata in locale abusivo ed in carenza di idoneo titolo autorizzatorio;
avverso gli atti de quibus insorge il ricorrente in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, notificato il 16.02.2022 e depositato il 17.03.2022, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
Considerato che
sussistono le condizioni per una definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente infondato e, come tale, va rigettato;
vanno disattese, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente articolate nel ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate;
ed invero, sulla base della documentazione versata in atti, i provvedimenti gravati si appalesano al Collegio legittimi;
in disparte i rilievi procedimentali ex art. 10 bis L. 241/1990, che sono infondati, non ravvisandosene le condizioni legalmente stabilite, lo stato degli atti è chiaro ed inequivoco;
il provvedimento, prot. 5781 del 18.12.2021, fonda la ragione di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità su diversi profili, così espressi: “- i terreni di proprietà esclusiva del ricorrente hanno una superficie complessiva di 8925 mq., mentre la restante parte è rappresentata da terreni che risultano in comproprietà;è necessario allegare il consenso degli altri comproprietari;- la destinazione d’uso “officina” non può essere fatta rientrare fra quelle di “industrie nocive e laboratori molesti” realizzabili in zona agricola “E”;- è necessario allegare una planimetria di ubicazione dei locali attraverso la quale sia possibile verificare il rispetto delle distanze previste dal Programma di Fabbricazione”;- manca la dimostrazione della compatibilità urbanistica, visto che le zone agricole, ad oggi, sono disciplinate dall’art. 44, comma 4-bis, della L.R. n. 16/2004”;
il Comune, nella sua memoria difensiva, rimarca che “si tratta di terreni in proprietà indivisa, per i quali non si può considerare la propria quota “ideale” di comproprietà, occorrendo sempre e comunque il consenso degli altri comproprietari;ciò posto, in mancanza di tale consenso, può essere considerato, ai fini del rispetto dei parametri urbanistici, solo il terreno di proprietà esclusiva del sig. Astore, esteso per soli mq. 8925;ne consegue l’inosservanza di tutti i parametri urbanistici”;
il Collegio reputa condivisibili le suddette deduzioni profilate dall’Ente resistente;
ed infatti, vertendosi in una parziale situazione giuridica di contitolarità reale, ai fini della disponibilità, in chiave costitutiva-traslativa, di quote, è sempre necessario addivenire alla stipula del modulo negoziale della cessione di cubatura, debitamente trascritta, ex art. 2746, comma 2 bis, cc;
difettando ciò, ne discende la carenza di legittimazione a disporre, per la parte in contitolarità, con conseguente inosservanza dei parametri urbanistici, nei termini contestati;
e tanto basta al Collegio;
la fondatezza di una delle ragioni di diniego è sufficiente a reputare legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria;
sono, del pari, legittimi, in quanto atti dovuti e conseguenziali, i due ordini, oggetto del presente gravame, di chiusura dell’attività e di ingiunzione demolitoria;
stante la manifesta infondatezza del gravame, l’istanza di gratuito patrocinio è rigettata;
la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;