TAR Napoli, sez. IX, sentenza 2024-11-06, n. 202405951
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2024
N. 05951/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03611/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2024, proposto da
De FE NA, rappresentato e difeso dall’Avv. Anita Petrone, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli n. 4188/2022, non impugnato nei termini di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con decreto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli n. 4188/2022, il Ministero della Giustizia veniva condannato a pagare, in favore di esso ricorrente, la somma di euro 1.800, oltre interessi legali e spese di giudizio;
- che tale decreto veniva dichiarato esecutivo in data 8.2.2023, e notificato in tale forma in data 20.03.2023, posto che avverso lo stesso non era stata proposta opposizione, come da certificazione della cancelleria del 19.03.2024;
- che risulta depositata la documentazione di cui all’art. 5-sexies, legge n. 89/2001;
- che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto della Corte d'Appello di Napoli; assegnarsi al Ministero della Giustizia il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore