TAR Trieste, sez. I, decreto decisorio 2017-12-18, n. 201700149
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Pubblicato il 18/12/2017
N. 00149/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00015/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2015, proposto da:
C A, G A, B A, M A, G B, E B, C B, I B, M B, E B, M B, N B, M B, M B, N B, M B, C F B, F C, L C, A C, P C, B F, A F, P F, S F, A F, G G, G G, F G, M G, S I, A L R, P L, A L, R L, F Leo, Giuseppe Leone, Nunzio Lepore, Raffaele Liguori, Gaetano Lo Coco, Nicola Longo, Paolo Maccioni, Giuseppe Maffei, Domenico Magisano, F Marrone, Marco Martino, Bruno Massone, Carlo Mataluna, Salvatore Milazzo, Giovanni Molinu, Vittorio Monda, Romina Montelli, Roberto Musso, Pier Bartolo Nicolo', Bernardo Ocone, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Crovetti, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
PER L’ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE DECLARATORIA:
-del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R.n.1092/1973, dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’art. 1858 C.O.M. e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/97 ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell’ONU ed equiparate nonchè di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l’applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti, disposti e richiesti e per la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea del diritto vantato dai ricorrenti con conseguente richiesta di ingiunzione all’Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle surrichiamate norme e così come richiesti nel presente ricorso
nonchè per l’annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorchè qualificati nominalmente come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all’impugnato atto così come indicati nell’esposizione del presente ricorso ovvero ancorchè non conosciuti allo stato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, 79, 80 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che con ordinanza collegiale di questo TAR n. 75/2015 del 12.2.2015 il giudizio è stato sospeso sino alla pronuncia della Corte Costituzionale;
Ritenuto che il giudizio sia estinto per inattività in quanto, dopo la comunicazione avvenuta il 15 settembre 2017 del deposito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2016, non è stata presentata domanda di fissazione di udienza nei termini di legge;