TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-12-06, n. 202318288
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2023
N. 18288/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12659/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12659 del 2016, proposto da
G A, G C, S C, F C, A C, Daniele D'Urso, D F, G G, A G G e F R, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Dell'Unto e A M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Tagliamento 45;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno per tardiva assunzione e ricostruzione della carriera giuridica ed economica a favore dei ricorrenti, vincitori del bando di concorso n. 333-B/12E.2.08 indetto dal Ministero dell''Interno, finalizzato all''accesso al ruolo di agenti della Polizia di Stato, ed avviati in quota di volontari in ferma quadriennale nelle Forze Armate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti premettono di essere vincitori del concorso pubblico bandito dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Risorse Umane, Area II – N. 333/-B/12E.2.08, finalizzato al reclutamento di n. 907 allievi agenti di polizia, successivamente ampliato a n. 1078 con decreto n. 333-B/12 E.2.o8/g del 09/12/2009.
Ai sensi dell'art. 16, comma i, della L. 226 del 2004, il bando prevedeva che i primi 499 vincitori (c.d. prima aliquota), sarebbero stati immediatamente nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno; mentre i restanti n. 408 vincitori (successivamente divenuti 485 in ragione dell'ampliamento dei posti disposto con decreto n. 333-B/12 E.2.o8/g del 09/12/2009) avrebbero dovuto, dapprima, prestare servizio nelle Forze Armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale (di seguito anche VFP4), per poi essere nominati allievi agenti della Polizia di Stato con conseguente ammissione al prescritto corso di formazione (c.d. seconda aliquota).
Con decreto n. 333-B/12 E.2.o8, del 11 dicembre 2009, è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico.
I vincitori classificatisi fino alla posizione n. 499 iniziavano il 29 dicembre 2009 il previsto corso di formazione con contestuale nomina ad allievi agenti di Polizia; i restanti vincitori, tra cui i ricorrenti, venivano immessi nelle Forze Armate come VFP4, con contestuale nomina a caporale, solo a far data dal successivo 20 ottobre 2010.
Al termine del periodo di ferma quadriennale (19 ottobre 2014), i ricorrenti venivano congedati dalle Forze Armate, ed il successivo 27 ottobre 2014 sono stati nominati allievi agenti della Polizia di Stato, e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
I ricorrenti agiscono sul presupposto del ritardo con cui l’Amministrazione li avrebbe avviati alla ferma permanente quadriennale avvenuto solo in data 29 dicembre 2009 rispetto alla data (16 dicembre 2009) del decreto di approvazione della graduatoria o dalla data di avvio del corso di formazione della prima categoria di vincitori (29 dicembre 2009); nonché del ritardo tra il congedo dalle FFAA e la nomina quali allievi agenti con l’avvio del relativo corso di formazione.
Al riguardo hanno dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/90 - violazione e falsa