TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2023-09-20, n. 202305158
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Pubblicato il 20/09/2023
N. 05158/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02341/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2341 del 2023, proposto da
C P, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale n. 247 del 21.02.2023 emesso dal Comune di Napoli notificato al ricorrente in data 21.3.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il presente ricorso l’istante proponeva opposizione avverso provvedimento dirigenziale n. 247 del 21.02.2023 emesso dal Comune di Napoli notificatogli in data 21.3.2023 , mediante il quale è stato decretato il rigetto della domanda di subentro per l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Napoli sito in Napoli alla via Marco Aurelio n. 155 per la dedotta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa;
Rilevato che la parte spiegava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo anche tutela cautelare;
Rilevato che il Comune di Napoli non si costituiva in giudizio;
Relatore alla odierna camera di consiglio il Pres. A P;
Sentite le parti con avviso a verbale ex art. 60 cpa;
Rilevato che il presente ricorso può essere deciso immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata, in quanto lo stesso è manifestamente irricevibile;
Rilevato in particolare che la stessa difesa di parte ricorrente ha chiesto l’estinzione del presente procedimento, dichiarando “ per mero errore il sopra descritto deposito risulta carente delle notifiche effettuate nei confronti del Comune di Napoli, pertanto l’istante, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato chiede
l’estinzione del procedimento di opposizione” ( cfr. memoria depositata il 20.7.2023);
Rilevato che parte ricorrente è stato ammesso a patrocinio erariale con decreto della commissione competente, e che non essendo emersi elementi di segno contrario la ammissione provvisoria e anticipata può essere confermata, non incidendo sulla stessa l’irricevibilità del presente ricorso, che non impinge in valutazioni sulla fondatezza o meno del gravame ;
Ritenuto pertanto che il presente ricorso va dichiarato irricevibile, e nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione del Comune intimato,