TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202300893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202300893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300893
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00893/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv.to -OMISSIS- Pgano, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Plermo, Via D. Costantino n. 52;

contro

Comune di Plermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avv.to R C F, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici legali dell’Ente in Plermo, Piazza Marina n. 39;

per l’annullamento

DEL PROVVEDIMENTO IN DATA -OMISSIS-, NOTIFICATO L’-OMISSIS-, RECANTE L’ORDINE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Plermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. Riferisce la ricorrente che la Polizia Municipale ha effettuato, il -OMISSIS-, un accertamento su lotto di terreno di 1063 mq. circa (-OMISSIS-) ubicato all’altezza di -OMISSIS-, di cui è comproprietaria al 50% con il coniuge -OMISSIS- -OMISSIS-. Avrebbe commesso un abuso edilizio consistente in un corpo di fabbrica di 40 mq. di superficie, suddiviso in tre ambienti e utilizzato come deposito. A servizio dell’opera sarebbe stato realizzato un terrazzo di pertinenza ove risulta interrata una cisterna idrica.

B. Con l’atto gravato in questa sede, sulla base della relazione tecnica del RUP e del responsabile dell’istruttoria, il dirigente dell’area amministrativa ha ingiunto alla ricorrente e al cognato comproprietario la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

C. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, la ricorrente impugna il provvedimento repressivo in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I) Violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 21 della L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento ed erronea individuazione dei proprietari del fabbricato colpito dall’ordinanza, in quanto la collaborazione dell’interessata avrebbe consentito di accertare la sua assoluta estraneità all’abuso contestato (il modesto manufatto è un casolare per riporvi attrezzi agricoli, ed è stato eretto dal marito senza interpellarla e senza che all’epoca, ossia nel -OMISSIS-, ella fosse proprietaria).

II) Violazione dell’art. 6 della L.r. 37 del 10/8/1985, eccesso di potere, in quanto le cisterne e le connesse opere interrate non sono assoggettate all’obbligo di acquisire preventivamente il titolo abilitativo.

D. Si è costituito in giudizio il Comune di Plermo, chiedendo il rigetto del gravame con memoria formale.

E. Dopo l’interruzione dichiarata con decreto presidenziale -OMISSIS- (a causa della cessazione dal servizio dell’unico difensore del Comune di Plermo), il processo è stato riassunto dalla ricorrente con atto depositato il 31/8/2022.

F. All’udienza straordinaria del 15/3/2023 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l’esponente censura il provvedimento che ha imposto la demolizione del corpo di fabbrica utilizzato come ricovero attrezzi in quanto realizzato in difetto del permesso di costruire, così come il terrazzo e la cisterna interrata.

Il gravame è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito illustrati.

1. Va

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