TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2009-05-21, n. 200900124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2009-05-21, n. 200900124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200900124
Data del deposito : 21 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00874/2009 REG.RIC.

N. 00124/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00874/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 874 del 2009, proposto da:
Carestream Health Italia Srl A Socio Unico, rappresentato e difeso dall'avv. V A, con domicilio eletto presso V A in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;

contro

Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como, rappresentato e difeso dall'avv. B B, con domicilio eletto presso B B in Milano 6120af, via Pattari, 6;

nei confronti di

Fujifilm Medical Systems Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. F C C, con domicilio eletto presso F C C in Milano 4582af, via F. Sforza, 1;
Gidea Srl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione n. 60 del 28 gennaio 2009 con la quale è stata affidata alla

RCT

Fuji Film SpA e Gidea srl la fornitura dei sistemi CR occorrenti al Pronto Soccorso dei presidi di Corno e di Cantù della Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como, nonché di tutti gli atti alla predetta deliberazione preordinati, consequenziali e comunque connessi, con particolare riferimento ai verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte,

nonché, in subordine

della nota in data 5/9/2008, pubblicata sul web dell'Azienda Ospedaliera, con la quale il Responsabile del procedimento ha apportato "rettifiche" al capitolato d'oneri modificando la ponderazione dei punteggi previsti per la valutazione dell’offerta sotto il profilo economico e qualitativo..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fujifilm Medical Systems Italia Spa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- il capitolato d’oneri, al punto 7.2.2.1 “Requisiti minimi sistemi di digitalizzazione delle immagini scheletriche” prescriveva al para. 2 che il sistema dovesse “essere dotato di digitalizzazione che permette di processare il maggior n. di cassette l’ora nel formato 35 x 43” mentre “i sistemi ad alta produttività dovevano garantire almeno 75/h nel medesimo formato”;

- quanto al parametro di valutazione “Produttività del sistema” la Commisisone specificava che in relazione a tale voce “sono stati premiati i sistemi contraddistinti dalla maggiore produttività, intesa come numero di cassette digitalizzate all’ora (sia a bassa che alta produttività) e dal minor tempo di preview delle immagini”;

- dai resoconti valutativi prodotti agli atti del giudizio emerge che, con riferimento all’offerta dell’aggiudicataria, il “numero di cassette digitalizzate all’ora” viene indicato in “94 max (formato 35x35 cm) per il sistema a configurazione standard (unità a bassa produttività) e fino a 188 cassette/ora nella configurazione “DOUBLE” (offerta come alta produttività)”;

Considerato che:

- il Capitolato d’oneri prevedeva che, in relazione alle caratteristiche richieste (relativamente a cassette e plates) i formati specificati dovessero intendersi come indicativi con possibilità di offrirne di similari;

- il confronto fra le offerte delle due concorrenti, odierne ricorrente e controinteressata, in assenza di opportuni chiarimenti di ordine tecnico, potrebbe apparire come effettuato su elementi non omogenei né comparabili;

- l’equivalenza fra i formati fra i formati 35x35 e 35x43 potrebbe costituire elemento rilevante ai fini della decisione

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