TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-11-27, n. 201901976
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2019
N. 01976/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2019, proposto da
M T, rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;
nei confronti
M S M' non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sull’istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il Dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente il 29.07.2019 ha presentato presso la Regione Calabria istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, al fine di prendere visione della documentazione inerente all’emanazione dei decreti dirigenziali nn. 8529/2019, 2523/2019, 3735/2017, 11771/2018;
- con un unico motivo l’esponente lamenta l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata p.a. sulla menzionata istanza, in ragione della prospettata violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, attesa la mancata adozione di un provvedimento amministrativo espresso, chiedendo pertanto la condanna del soggetto pubblico all’esibizione della richiesta documentazione;
Rilevato che:
- il comma 4, dell’art. 25 L. n. 241/1990, rubricato “ Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi” , prevede che “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”;
- in base all’art. 116, comma 1, c.p.a. “Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi… il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, … ”;
Considerato che:
- il combinato disposto delle richiamate norme di legge conferisce, ad ogni evidenza, valore di silenzio significativo, sub specie di diniego, all’inerzia serbata dalla p.a. destinataria dell’istanza ostensiva ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113);
Ritenuto che:
- essendo pertanto nella facoltà della p.a., a fronte di una richiesta di accesso agli atti, mantenere un contegno silente e, correlativamente, non essendo ravvisabile in capo alla stessa un obbligo di adozione di provvedimento espresso ex art. 2, L. n. 241/1990, l’unica censura del gravame si palesa infondata e va quindi disposto il rigetto del ricorso;
- la particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.