TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-05-16, n. 201700699
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Pubblicato il 16/05/2017
N. 00699/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2016 REG.RIC.
N. 01205/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2016, proposto da:
P G M, G G, L G, rappresentati e difesi dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E V Z in Firenze, viale dei Mille, 50;
contro
Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M L I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F G in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;
nei confronti di
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2016, proposto da:
Maria Teresa Pellegrinetti, Caterina Massei, Massimo Pancetti, Sabrina Pancetti, Pasquale Pancetti, rappresentati e difesi dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E V Z in Firenze, viale dei Mille, 50;
contro
Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M L I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F G in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;
nei confronti di
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1204 del 2016:
- dell'ordinanza n. 4 del 28.07.2016 (notificata il 01.08.2016), con la quale il Comune di Viareggio - per asserita carenza dei requisiti di abitabilità e occupazione senza titolo - ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero dell'alloggio sito in Viareggio, via delle Viareggine n. 3, entro soli 15 giorni dalla notifica, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, il Comune procederà immediatamente ad esecuzione forzata;
- nonché della relazione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del 12.02.2016 (relativa a sopralluogo svolto il 05.02.2016), richiamata dalla detta ordinanza;
- nonché ove occorre possa, di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale lesivo, anche non conosciuto, ed in particolare:
- intimazione al rilascio prot. 3132 del 12.01.2016;
- richiesta di pagamento prot. 33274 del 16.05.2016;
- comunicazione di rigetto delle osservazioni presentate dalla Sig.ra Massei Paola Grazia;
- seconda intimazione al rilascio prot. 44917 del 29.06.2016..
quanto al ricorso n. 1205 del 2016:
- dell'ordinanza n. 5 del 28.07.2016 (notificata il 01.08.2016), con la quale il Comune di Viareggio - per asserita carenza dei requisiti di abitabilità e occupazione senza titolo - ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero dell'alloggio sito in Viareggio, via delle Viareggine n. 3, entro soli 15 giorni dalla notifica, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, il Comune procederà immediatamente ad esecuzione forzata;
- nonché della relazione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del 12.02.2016 (relativa a sopralluogo svolto il 05.02.2016), richiamata dalla detta ordinanza;
- nonché ove occorre possa, di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale lesivo, anche non conosciuto, ed in particolare:
- intimazione al rilascio prot. 3098 del 12.01.2016;
- comunicazione di rigetto delle osservazioni presentate dalla Sig.ra Pellegrinetti Maria Teresa;
- seconda intimazione al rilascio prot. 44917 del 29.06.2016..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio in entrambi i ricorsi sopra citati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso RG 1204/2016 i Sig.ri P G M, G G e G L hanno impugnato l’ordinanza di sgombero n. 4 del 28 luglio 2016 e l’intimazione al rilascio (prot. 3132) del 12 gennaio 2016, provvedimenti questi ultimi che, unitamente agli atti ad essi presupposti, sono stati emanati dal Comune di Viareggio e sono riferiti ad una porzione dell’immobile di proprietà dello stesso Comune denominato “Casa Forestale alla Lecciona”, immobile situato in prossimità della villa Borbone e vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/04, in quanto ubicato all’interno della zona dei parchi comunali.
Si è evidenziato che la fattispecie in esame ha come presupposto l’assegnazione al Sig. M G, dipendente del Comune di Viareggio dal 1976 e padre della Sig.ra P G M, di una porzione, di cui al civico n. 3, dell’immobile sopra citato.
Dopo il pensionamento e il successivo decesso dello stesso Sig. Giuseppe Massei (avvenuto il 2 gennaio 1997) nell’unità abitativa ha continuato a risiedere la figlia del Sig. Massei, P G M, con i componenti del suo nuovo nucleo familiare e, quindi, il Sig. G G e la figlia G L, anch’essi attuali ricorrenti.
Con il ricorso RG 1205/2016, riferito al civico 1/A, la Sig.ra Maria Teresa Pellegrinetti (moglie del Sig. Giuseppe Massei), unitamente ai soggetti che compongono il nucleo familiare autonomo della Sig.ra Caterina Massei (anch’essa figlia dell’originario assegnatario), hanno impugnato l’ordinanza di sgombero n. 5 del 28 luglio 2016.
Entrambi i ricorsi hanno ad oggetto la medesima fattispecie, riferita ad un alloggio assegnato in origine al Sig. Giuseppe Massei e denominato Casa Forestale alla Lecciona, poi frazionato in distinte unità immobiliari e occupato dai sopra citati ricorrenti.
Nell’avversare i provvedimenti di sgombero, e gli atti ad essi presupposti, si è sostenuta l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’incompetenza del Dirigente a sottoscrivere gli atti ora impugnati, in quanto le ordinanze di sgombero sarebbero state adottate ai sensi dell'art. 222 del R.D. n. 1265/1934, o degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, disposizioni queste ultime che prescriverebbero la competenza del Sindaco in relazione ai provvedimenti contingibili e urgenti;
2. la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 222 del R.D. n.1265/1934 e degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, in quanto le carenze igienico sanitarie e di sicurezza rilevate non sarebbero tali da giustificare lo sgombero dell’alloggio;
3. la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 823 e 824 c.c., in quanto i provvedimenti di sgombero avrebbero ad oggetto un bene appartenente al patrimonio disponibile e non al patrimonio indisponibile come sostenuto dall’Amministrazione comunale;
4. la violazione degli artt. 823 e 824 del c.c., in quanto si sarebbe consumata l’usucapione nei confronti dei ricorrenti, sussistendone tutti i presupposti.
Si è costituito il Comune di Viareggio che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi RG 1204/2016 e RG 1205/2016, in quanto non sarebbero state immediatamente impugnate le precedenti diffide al rilascio dell’immobile, sostenendo in subordine l’infondatezza del ricorso.
Con i decreti monocratici n. 480/2016 e n. 481/2016, e con le successive ordinanze n. 520/2016 e n. 521/2016, provvedimenti rispettivamente riferiti ai ricorsi RG 1204/2016 e RG 1205/2016, questo Tribunale ha accolto le istanze cautelari, sospendendo i provvedimenti di sgombero ora impugnati, in considerazione della necessità di procedere ad un esame nel merito della fattispecie in questione.
Sempre gli attuali ricorrenti hanno presentato, nei rispettivi ricorsi, domande di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dall’art. 126 comma 3 del Dpr n. 115/2002, poi accolte dalla commissione allo scopo preposta.
Da ultimo l’Avv. L B ha presentato, in ciascuno dei ricorsi, un’istanza di liquidazione delle spese di lite.
All’udienza dell’11 aprile 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Va in primo luogo disposta la riunione dei ricorsi RG 1204/2016 e RG 1205/2016, risultando riferiti entrambi alla medesima fattispecie e comprensivi delle medesime censure.
E’, altresì, necessario premettere come sia possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sopra citate, stante la manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi.
1.1 Sono infondati, in particolare, il primo e il secondo motivo con i quali si sostiene, sia nel ricorso RG 1204/16 che nel ricorso RG 1205/16, l’incompetenza del Dirigente firmatario degli atti ora impugnati, in quanto le ordinanze di sgombero sarebbero state adottate ai sensi dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934, disposizione quest’ultima che prescriverebbe la competenza del Sindaco in relazione ai provvedimenti contingibili e urgenti.
1.2 Dall’esame dei provvedimenti impugnati è possibile evincere come questi ultimi siano stati motivati in ragione del fatto che le unità abitative di cui si tratta costituirebbero patrimonio indisponibile del Comune e che, ancora, dette unità risulterebbero occupate senza titolo dai nuclei familiari sopra citati.
1.3 In detto percorso motivazionale il riferimento alle “gravi carenze sanitarie”, verificato dal personale della Polizia municipale unitamente ai tecnici del servizio di prevenzione dell’ASL 12, costituisce un elemento ulteriore, richiamato com’è nelle premesse e in termini ricognitivi, senza per questo costituire il nucleo centrale e il fondamento della motivazione dei provvedimenti di sgombero.
1.4 Una conferma in questo senso si evince non solo dal tenore complessivo, ma da specifici passaggi, laddove risulta evidente l’intento dell’Amministrazione di esperire i poteri di autotutela di cui all’art. 823 c.c. e rientrare in possesso dell’immobile in questione.
1.5 Si consideri peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non è contenuto nei provvedimenti impugnati il riferimento all’art. 222 del R.D. n. 1265/1934, o all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, disposizioni queste ultime che individuano la competenza del Sindaco in relazione ai provvedimenti contingibili e urgenti.
1.6 Risultando accertato che le ordinanze di sgombero hanno ad oggetto la riacquisizione del possesso di un immobile occupato sine titulo , è evidente che detta attività costituisce l’esperimento di un potere di gestione e di controllo sul patrimonio immobiliare del Comune, con conseguente diritto di procedere in autotutela al recupero del bene da parte dell'Ente quale legittimo proprietario.
1.7 Ne consegue che i provvedimenti di sgombero ora impugnati integrano la fattispecie di quanto previsto dall'art.107 del D.lgs. 267/2000, nella parte in cui attribuisce al Dirigente l’esercizio dei poteri di gestione e di tutela del patrimonio dell’Amministrazione (Cons. Stato Sez. VI, 17-06-2014, n. 3048, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 03-04-2006, n. 3319).
Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate.
2. Altrettanto infondato è il terzo motivo con il quale si sostiene che le unità abitative occupate dai ricorrenti integrerebbero la fattispecie di un bene appartenente al patrimonio disponibile e non al patrimonio indisponibile.
2.1 La natura di bene indisponibile delle unità abitative di cui si tratta è dimostrata sia, dall’uso vincolato della foresta e della pineta espressamente sancito dall’atto di cessione del parco al Comune sia, ancora, da alcune delibere (tra le tante in particolare la delibera del consiglio comunale n.157 del 12.3.1975, la n. 13270 del 9.12.76, la n.53 del 27.4.2009, la n. 40 del 4.6.1997 e la n. 114/1999) che, dapprima hanno istituito il parco naturale e, successivamente, hanno ricompreso l’immobile all'interno della zona dello stesso parco denominata ZP-Zona di riserva naturale, regolamentandone espressamente l’utilizzo in funzione della finalità pubblica perseguita.
2.2 In particolare proprio le unità abitative possedute dai ricorrenti sono espressamente qualificate come pertinenze della villa Borbone, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 delle NTA del Comune di Viareggio.
2.3 E’, allora, evidente che le pertinenze della villa non possono che perseguire la medesima finalità di interesse generale del bene principale, non risultando ammissibile uno “scorporo” di detto immobile rispetto al bene principale, in presenza di un uso vincolato riferito al parco e alla villa nel suo complesso.
2.4 Dette circostanze consentono di ritenere come sussistano tutti i requisiti per qualificare l’immobile di cui si tratta come bene indisponibile, risultando esistente sia il requisito “soggettivo” (la proprietà pubblica) sia quello “oggettivo” (la finalità di interesse generale), requisito quest’ultimo che non può essere superato dal possesso sine titulo protratto dagli attuali ricorrenti (sul doppio requisito di destinazione per tutte si veda Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 25-03-2016, n. 6019).
2.5 In relazione al requisito “oggettivo” va evidenziato come costituisca circostanza incontestata che il possesso del Sig. M G era legittimato, solo ed esclusivamente, in virtù di un atto di assegnazione, emanato dal Comune di Viareggio in considerazione del fatto che quest’ultimo risultava essere dipendente dello stesso Comune.
2.6 A prescindere da quali fossero le mansioni effettivamente svolte dall’originario assegnatario l’esistenza di detto titolo di assegnazione, peraltro concesso a titolo gratuito, dimostra la volontà dell’amministrazione comunale di mantenere la proprietà dell’immobile e, pertanto, di sottrarlo al regime privatistico proprio dei beni patrimoniali disponibili.
2.7 Precedenti pronunce hanno confermato come rivesta il carattere di bene patrimoniale indisponibile, ed in quanto tale soggetto al potere di autotutela dell’Amministrazione, l'immobile destinato ad alloggio di servizio di dipendenti pubblici e da questi utilizzato in base ad un atto di concessione (Cons. Stato Sez. IV, 15-03-2000, n. 1394).
3. L’esistenza di una destinazione vincolata e il perseguimento di finalità di interesse generale dell’unità immobiliare di cui si tratta, consente di ritenere infondato anche il quarto e ultimo motivo con il quale si sostiene l’avvenuto formarsi dell’usucapione.
3.1 Pur non sussistendo alcuna giurisdizione di questo Tribunale sull’accertamento dei requisiti per il formarsi dell’usucapione, in relazione al quale peraltro le signore P G M e Maria Teresa Pellegrinetti hanno proposto autonomi giudizi, è evidente che il periodo di tempo in cui i ricorrenti hanno protratto l’occupazione, peraltro sine titulo, dell’immobile non può incidere sul carattere indisponibile dell’immobile sopra citato, circostanza quest’ultima ostativa ad un eventuale acquisto a titolo originario.
4. In conclusione l’infondatezza di tutti i motivi consente di respingere il ricorso.
5. In considerazione dell’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio, riferito a tutti i ricorrenti di entrambi i ricorsi, ed alla presentazione di distinte istanze di liquidazione, questo Collegio ritiene di liquidare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del Dpr 115/2002 e in via equitativa, la somma complessiva - riferita ad entrambi i ricorsi - di euro 4.000,00 (quattromila//00) nei confronti dell’Avv. L B, importo che andrà posto a carico dello Stato (Fondo in materia di spese di Giustizia).
5.2 Si compensano le spese tra tutte le parti costituite e per quanto concerne entrambi i ricorsi.