TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-07-25, n. 201200495
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Testo completo
N. 00495/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2006 REG.RIC.
N. 00519/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2006, proposto da:
APS Company S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso l’Avv. M B, in Ancona, piazza del Plebiscito, 55;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio eletto presso l’Avv. R M, in Ancona, via Menicucci, 3;
nei confronti di
C.S.I. Consorzio Servizi Integrati Società Consortile a.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. M B T, con domicilio eletto presso l’Avv. M B T, in Ancona, corso Stamira, 29;
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2006, proposto da:
APS Company S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi -, rappresentata e difesa come sopra;
nei confronti di
C.S.I. -Consorzio Servizi Integrati Società Consortile a.r.l., rappresentato e difeso come sopra;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 415 del 2006:
della determinazione del D.G. n. 138 del 23/3/2006, recante la revoca della procedura di gara per affidamento del servizio di manutenzione immobili, impianti tecnologici e arredi, con fornitura di fonti energetiche;
quanto al ricorso n. 519 del 2006:
della determinazione del D.G. n. 192 del 2/5/2006, recante l’affidamento temporaneo a CSI del servizio di gestione impianti tecnologici,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi i ricorsi, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" e di C.S.I. Consorzio Servizi Integrati Società Consortile a.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza 22/6/2012, n. 435;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, che in a.t.i. con altre imprese gestiva sin dal settembre 2000 in “global service” il servizio di manutenzione immobili, impianti tecnologici e arredi, con fornitura di fonti energetiche presso le strutture facenti parte dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, aveva preso parte – questa volta singolarmente – alla gara indetta nel 2004 per il nuovo affidamento del medesimo servizio. Il procedimento di esame e valutazione delle offerte subiva un improvviso arresto sul finire del 2005, in quanto il direttore generale dell’A.O. sporgeva denuncia presso la competente Procura della Repubblica, essendo venuto a conoscenza del fatto che ignoti avevano registrato abusivamente i lavori della commissione giudicatrice. Con determinazione n. 96/2006, il direttore generale provvedeva a nominare una nuova commissione di gara, e ciò sul presupposto che l’originaria commissione non poteva più garantire una piena serenità di giudizio. In data 20 marzo 2006 la Procura della Repubblica di Ancona procedeva al sequestro dei plichi contenenti le offerte economiche, giustificando tale atto con la necessità di verificare se quanto emerso dall’ascolto delle suddette registrazioni abusive trovasse corrispondenza nella realtà.
Dopo aver assunto un parere legale, con la determinazione impugnata con il ricorso n. 415/2006 il direttore generale dell’A.O. revocava la procedura di gara, muovendo dalle seguenti considerazioni:
- se le buste fossero state già aperte dalla Procura, ciò determinerebbe ex se la necessità di annullare la procedura;
- in caso contrario, il solo fatto del sequestro determina la sospensione sine die della gara (e anche questo giustifica l’esercizio del potere di autotutela);
- in ogni caso, il mero sospetto che le offerte siano conoscibili mina in radice la regolarità della procedura.
2. APS ha impugnato il provvedimento di revoca, articolando le seguenti censure:
- assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, sia con riguardo alle circostanze di fatto (che la ricorrente ritiene assolutamente ipotetiche), sia per quanto concerne l’omessa comparazione degli interessi in gioco, sia in ragione del fatto che la presunta conoscenza delle offerte economiche è dipesa da comportamenti ascrivibili alla stazione appaltante;
- sviamento di potere (le offerte economiche, ancorché conosciute o conoscibili, sono comunque immutabili, per cui era ben possibile proseguire con la valutazione dei progetti tecnici e l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri all’uopo previsti dal bando. In realtà, secondo la ricorrente la revoca è un espediente per rivedere il bando e il capitolato, in modo da danneggiare essa ricorrente e impedirle di aggiudicarsi l’appalto);
- erroneità dei presupposti (l’azienda avrebbe in realtà potuto chiedere alla Procura il dissequestro delle offerte);
- contraddittorietà con la precedente determinazione n. 96/2006 (con cui il direttore generale aveva ritenuto sufficiente ad eliminare qualsiasi sospetto la mera sostituzione dell’originaria commissione);
- violazione del legittimo affidamento dei concorrenti e lesione dei diritti di partecipazione al procedimento di autotutela;
- sviamento di potere sotto altro profilo (con riguardo all’affidamento temporaneo del servizio, nelle more dell’indizione della nuova gara, in favore del Consorzio Servizi Integrati, il quale non possiede i requisiti tecnico-finanziari richiesti per l’esecuzione dell’appalto).
3. Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso, il controinteressato C.S.I. ne ha eccepito l’inammissibilità, deducendo che si tratta di vicenda del tutto diversa e successiva rispetto al provvedimento di revoca e che sussiste in ogni caso il difetto di giurisdizione del G.A. in relazione all’implicito atto di diniego della proroga del precedente contratto.
4. Pertanto, con autonomo ricorso n. 519/2006 APS impugnava formalmente anche la determinazione n. 192/2006, ampliando le censure già formulate sul punto con il precedente ricorso e chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.