TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201500846

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201500846
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500846
Data del deposito : 21 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00801/2009 REG.RIC.

N. 00846/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2009, proposto da:
E R e G R, rappresentati e difesi dagli avv.ti G F e I F, con domicilio eletto presso il primo in Latina, piazza Liberta' n. 21;

contro

Comune di Latina in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto in Latina, Via

IV

Novembre 25;

per l'annullamento

previa sospensiva,

dell’ordinanza di demolizione n. 14832/5163 del 22.5.2009 emessa dal Comune di Latina Settore Urbanistica Ufficio Antiabusivismo e notificata l’8.6.2009;

di qualsiasi altro atto presupposto o conseguenza dell’atto impugnato e in rapporto di correlazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato il 16 settembre 2009 e depositato il successivo 6 ottobre con cui i signori Rianna Eugenio e Rianna Gianluca hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Latina ha loro ordinato, in qualità rispettivamente di committente e di proprietario, la demolizione di opere edilizie abusive realizzate sull’immobile in località Borgo Sabotino via Foce Verde 620, consistenti nella chiusura di un portico della superficie complessiva di mq 41,50 adibito a uso cucina e bagno;

Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina depositato il 28 ottobre 2009;

Vista, l’ordinanza n. 538 del 5 novembre 2009, con cui la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare;

Rilevato, che con memoria depositata il 19 ottobre 2015 il Comune di Latina ha rappresentato che nelle more del giudizio i ricorrenti hanno provveduto a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione oggetto della controversia;

In particolare, dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio Antiabusivismo del Comune di Latina prot. 82264 del 13.6.2014 risulta che è stata disposta l’archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico dei signori Rianna Eugenio e Rianna Gianluca all’esito dell’accertamento compiuto dalla Polizia Locale in data 4.6.2014 (verbale prot. 77614) che ha accertato essere stata data ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 14832 del 22.5.2009, con ripristino dello stato dei luoghi in conformità al p.d.c. n. 166/2001 e alla successiva Variante (DIA) del 21.12.2005;
il dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Privata – Ufficio Antiabusivismo ha, quindi, formalizzato e comunicato ai ricorrenti con la succitata nota prot. 82264 del 13.6.2014 l’archiviazione del procedimento sanzionatorio;

Visto, l’art. 35 comma 1 lett. c) del c.p.a.;

Ritenuto, che la spontanea ottemperanza all’ordinanza di demolizione impugnata e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio determinano il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla coltivazione del ricorso;

Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;

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