TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-09-24, n. 201402455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-09-24, n. 201402455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402455
Data del deposito : 24 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03116/2003 REG.RIC.

N. 02455/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03116/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3116 del 2003, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dagli avv. A S e M S, con domicilio eletto presso Dino Magnano in Catania, via M. Sangiorgi, 42;

contro

Autorità Portuale di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , Capitaneria di Porto di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del provvedimento n.1421 del 15 maggio 2003, recante ordinanza di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi;

- della nota n. 5271 del 14 marzo 2003 con la quale la Capitaneria di Porto di Augusta ha informato l’Autorità portuale della presenza di “materiali di risulta abusivamente depositati su porzione di area demaniale marittima, ubicata nel Nord del pontile consortile in località Punta Cugno del porto di Augusta” .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il consorzio Italoffshore è stato titolare di concessione demaniale marittima n. 24/1996 per l’occupazione di un’area ubicata nel porto di Augusta, contrata Punta Cugno, estesa mq. 167.550 Con successiva concessione n. 04/2001, l’area occupabile è stata ridotta a mq. 151.337 e la minore superficie è stata concessa alla società Oil Sicilia s.p.a.

Alla scadenza della concessione demaniale n. 24/96 (31/12/2000), la Capitaneria di porto di Augusta rilevava, sul tratto di terreno non più oggetto della predetta concessione, la presenza di materiali di risulta e di cumuli di rifiuti e con nota del 9 marzo 2000 ordinava al consorzio Italoffshore il ripristino dell’area demaniale marittima.

Con nota del 18 aprile 2000, il consorzio comunicava alla Capitaneria di Porto di aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, di aver chiuso con un lucchetto il cancello d’ingresso e di aver messo a disposizione della Capitaneria la chiave presso la portineria del consorzio.

L’area in questione continuava, tuttavia, ad essere occupata dal deposito abusivo di cumuli di materiale vario e tale circostanza, oltre a risultare dai verbali di sopralluogo eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto in data 5 maggio 2000 e 12 febbraio 2011, costituiva specifico oggetto di alcuni esposti presentati sia dalla società Oil Sicilia (note del 9 maggio 2000 e del 30 gennaio 2001) sia dal consorzio Italoffshore (nota del 2 aprile 2002).

Pertanto, con provvedimento n. 1/03 del 31 marzo 2003, l’Autorità portuale di Augusta - richiamata la comunicazione del 14 marzo 2003 della Capitaneria di Porto, con la quale si era accertata la presenza di materiale di risulta risalente all’anno 1999 -, ha ingiunto ai signori C C e C F (rispettivamente amministratore del consorzio all’epoca dei fatti e amministratore alla data del 31/03/2003) la rimessione in pristino dell’area occupata dai rifiuti.

Con il ricorso in esame, il signor C C ha impugnato, in proprio e per la parte d’interesse, il predetto provvedimento, deducendo i seguenti motivi:

- violazione di legge, eccesso di potere e difetto di legittimazione passiva riguardo all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi poiché lo stesso aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio direttivo del consorzio dal 21 gennaio 2000 al 24 settembre 2000 e non poteva essere considerato responsabile di fatti risalenti al 1999;

- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto di motivazione: l’amministrazione non avrebbe compiuto alcuna attività istruttoria per l’individuazione del soggetto responsabile e non avrebbe fornito alcuna prova sul deposito del materiale da parte del consorzio Italoffshore.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di porto di Augusta e del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti trattandosi di ricorso avverso un provvedimento adottato dall’Autorità portuale di Augusta;
ha, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso sostenendo che l’ordinanza impugnata è scaturita dagli accertamenti e dalle indagini di polizia giudiziaria eseguiti dalla Capitaneria di porto;
inoltre, l’assunto che il consorzio ricorrente avrebbe già nel 1999 ripulito la zona risulterebbe smentito dalla perizia depositata unitamente all’esposto presentato dalla società Oil Sicilia in data 9 maggio 2000, nella quale si afferma che alla data del 27 aprile 2000 l’area risultava ancora occupata da detriti e materiali di risulta di vario tipo e che, in ogni caso, non è stata mai eseguita alcuna consegna della chiave né è stato mai redatto alcun verbale di restituzione del bene demaniale.

Con ordinanza n. 1566/2003 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Le parti non hanno articolato ulteriori difese e, alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa erariale poiché l’attività della Capitaneria di Porto costituisce anch’essa espresso oggetto d’impugnativa (v. nota n. 5271 del 14 marzo 2003).

Nel merito il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito precisato.

Con l’ordinanza impugnata è contestato il deposito abusivo di materiale sull’area demaniale da parte del Consorzio Italoffshore e tale attività è fatta risalire all’anno 1999, “in cui l’area risultava affidata in concessione al consorzio Italoffshore” .

Tuttavia, come documentato dagli atti di causa (e non contestato dall’amministrazione resistente) il signor C ha rivestito la carica di Presidente del consiglio direttivo e di legale rappresentante del predetto consorzio nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 24 settembre 2000, con la conseguenza che all’epoca dei fatti, così come contestati dall’amministrazione e quindi risalenti al 1999, lo stesso non poteva essere qualificato come soggetto responsabile dell’attività del consorzio, non avendone alcuna rappresentanza. A ciò consegue l’illegittimità dell’ingiunzione emessa nei confronti di soggetto che, all’epoca dei fatti, non rivestiva alcuna carica comportante l’esercizio dei poteri di rappresentanza della persona giuridica ritenuta responsabile del deposito abusivo del materiale.

Pertanto, nei termini sopra precisati il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per quanto d’interesse, del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere, tuttavia, compensate tra le parti, tenuto anche conto della peculiarità della vicenda nella quale rileva, peraltro l’assenza di qualsiasi attività difensiva delle parti successiva all’adozione dell’ordinanza cautelare del 2003.

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