TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-02, n. 202201477
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 01477/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle seguenti imprese: Associazione Dilettantistica Sportiva Vela Club Cefalù; Lega Navale Italiana, sezioni di Trappeto Partinico, Agrigento e Porto Empedocle, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Siracusa, Sciacca; Club canottieri Roggero di Lauria; Compagnia del Porto Mars A’rillah; Circolo nautico Il Corallo M. Marchica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avv. M B, con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e l’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico sito in Palermo, via V. Villareale n. 6;
per l’annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo :
«- del decreto presidenziale 3 aprile 2013 - Incremento dei canoni demaniali marittimi […] con cui il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per il territorio e per l’ambiente, di concerto con l’Assessore per l’economia, ha disposto che “il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N., e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N., è aumentato del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell’anno precedente”;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quale il Decreto dell’Assessore per il territorio e ambiente della stessa Regione siciliana n. 148/2013, registrato alla Ragioneria centrale dello stesso Assessorato.to in data 17.6.2013»;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
«- del decreto presidenziale 31 dicembre 2013, Rimodulazione dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013, pubblicato nella GURS n.2 del 10.1.2014, con cui, revocato il decreto presidenziale 3 aprile 2013 - Incremento dei canoni demaniali marittimi […]»;
«- del decreto dell'Assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana, del 31 dicembre 2013, […]»;
«- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quale, a titolo esemplificativo, la deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 29 novembre 2013 e la proposta dell'Assessore al territorio e ambiente prot. n. 5327 del 29 novembre 2013».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato territorio e ambiente e dell’Assessorato dell’economia della Regione Siciliana;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;