TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-04-21, n. 201000529
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N. 00529/2010 REG.SEN.
N. 00706/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 706 del 2009, proposto da:
La Roche Spa, rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio eletto presso Giuseppe Placanica in Catanzaro, via Vittorio Veneto,14;
contro
Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio;
per,
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO N.819/08.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2009 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 29 maggio 2009, la società ricorrente premette di aver ottenuto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio il decreto ingiuntivo n. 819/08 emesso dal Tribunale di Catanzaro per il pagamento dell’importo complessivo di euro 2.412.522,64. in linea capitale, oltre interessi ex d. lgs. N. 231/02, sino al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 3.047,00., oltre oneri di legge, e successive occorrende.
Il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato in data 10.9.2008, non veniva opposto ed è stato munito della esecutorietà con decreto del 17-18.11.2008. In data 18.2.2009, il Cancelliere provvedeva all’apposizione della formula esecutiva.
Il titolo esecutivo veniva nuovamente notificato in data 10.3.2009.
In data 15 .4.2009, veniva notificato formale atto di messa in mora ai sensi degli artt. 90 e 91 del R.D. 642/1907.
Nonostante la scadenza del termine, l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio provvedeva al pagamento solo di parte dell’importo ingiunto, rimanendo ancora debitrice della somma di euro 1.963.823,47. in linea capitale, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fatture al saldo, nonché della spese della procedura monitoria.
Stante al difficoltà nel recuperare le somme dovute, la ricorrente è quindi costretta a promuovere il presente giudizio di ottemperanza.
All’udienza del 20 noevmbre 2009 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
Come è noto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall’art. 656 c.p.c.
Pertanto esso assume la piena autorità di “ res iudicata ” (TAR Puglia Bari, sez. I, 9 gennaio 2003;Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807;id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604), ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.
Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II° della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E, sussiste in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.
Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione non ha ancora provveduto completamente all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale e ciò nonostante siano stati notificati, ritualmente, prima il decreto ingiuntivo e poi l’atto di messa in mora ex artt. 90 e 91 R.D. 642/1907.
Va, pertanto affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione convenuta ad ottemperare al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, per quanto riguarda la sorte capitale – al netto di quanto già versato - e gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio liquidate nella medesima sede. In particolare, va ribadito, che , in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (Consiglio di Stato, sez. IV°, 26 settembre 1980, n. 958).
Sono dovute in questa sede anche le spese relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima, così come l’onere di registrazione nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.
Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia, e di notificazione.
Ciò posto, nella specie, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo all’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione del giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ditta ricorrente creditrice l’importo sopra indicato a titolo di capitale, gli interessi dalla data di scadenza delle singole fatture fino alla data in cui ha avuto luogo l’effettivo pagamento, nonché le spese e competenze della procedura, liquidate in complessivi euro 3.047,00, oltre oneri di legge.
Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo all’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di giorni 150 (centocinquanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora, quale “Commissario ad acta ” il Prefetto di Catanzaro o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, entro il termine di giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo , entro l’ulteriore termine di giorni 150 (centocinquanta), con spese a carico all’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in euro 2000. (euro duemila), oltre le spese documentate.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.