TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-29, n. 202400703
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Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 00703/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Alfano, Massimiliano Coppa, Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe De Luca in Cosenza, via Medaglie D'Oro, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Arcangelo, Giuseppe Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Comune di Campana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rossano, viale Santo Stefano n. 55;
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di Cosenza, di adozione di informazione interdittiva antimafia;
-della delibera n. -OMISSIS- della Giunta del Comune di Campana, di presa d’atto della predetta nota prefettizia e di scioglimento del contratto rep n.-OMISSIS-
-della comunicazione dell’A.N.A.C. del -OMISSIS- d’intervenuta segnalazione d’inserimento nel Casellario della relativa annotazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Campana e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 20.4.2018 e depositato il 2.5.2018 la -OMISSIS- ha esposto:
-) con contratto d’appalto del -OMISSIS- il Comune di Campana affidava il servizio di gestione della “ C-OMISSIS- ” al raggruppamento temporaneo costituito dalla ricorrente, quale mandataria, e dalla -OMISSIS-, quale mandante;
-) con provvedimento della Prefettura di Cosenza n°-OMISSIS- quest’ultima veniva attinta da informazione interdittiva antimafia, incentrata soprattutto sulla asserita controindicazione di -OMISSIS-, coniuge del legale rappresentante, sottoposto nel 2013 a fermo di polizia nell’operazione curata dalla Questura di -OMISSIS- denominata “-OMISSIS-”, ritenuto controindicato per la vicinanza a -OMISSIS-, ritenuto “organizzatore” della cosca “-OMISSIS-”, all’interno di un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex art 292, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- il -OMISSIS-;
-) con delibera n°-OMISSIS- il Comune di Campana, in applicazione dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 48, comma 18, del d.lgs. n. 50/16, disponeva la prosecuzione del rapporto con la mandataria -OMISSIS-, munita di autonoma qualificazione e priva di qualsivoglia controindicazione, anche in ragione dello scioglimento dell’ATI, comunicata con nota del -OMISSIS-;
-) avanzata richiesta di comunicazione antimafia da parte del Comune appaltante a carico della ricorrente, la Prefettura di Cosenza, a norma dell’art. 89- bis del d.lgs. 159/2011 emetteva informazione interdittiva ritenendo sussistere pericoli d’infiltrazione mafiosa;
-) in ragione di ciò con delibera di Giunta n° -OMISSIS- il Comune di Campana risolveva il contratto con la -OMISSIS-, mentre con nota prot. n° -OMISSIS- l’ANAC comunicava l’inserimento della relativa annotazione nel Casellario informatico.
1.1- Ritenendo illegittimi i suddetti provvedimenti se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 42 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT 89 BIS, 67, 91 DEL DLGS 159/11, DELL’ART. 24 DEL D.P.C.M 193/2014, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO, MOTIVAZIONE ILLOGICA E/O CARENTE
La ricorrente afferma che:
-) la Prefettura di Cosenza ha ritenuto elemento sufficiente a verificare l’esistenza di tentativi d’infiltrazioni mafiose, la presenza di una interdittiva a carico di un soggetto diverso, la -OMISSIS-, cui la ricorrente era legata da vincolo di mandato in un’associazione temporanea d’imprese, con l’effetto di distorcere il principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., dilatando i poteri istruttori prefettizi fino a comprendere soggetti terzi;
-) nel caso controverso l’unico legame tra la società -OMISSIS- e la ricorrente era quello di mandato nell’ambito del RTI, dunque indifferente ai fini dell’estensione della incapacità risultante da interdittiva;
-) peraltro, in base all’art. 95 del d.lgs. n. 159/2011 l’incapacità ex art 67 della mandante non si estende alla mandataria, tanto da far salvo il rapporto contrattuale, in caso di estromissione o sostituzione dell’impresa interdetta, estromissione attuata nel caso di specie subito dopo la interdizione della mandante;
-) ancora, l’esiguo valore della concessione di pubblico servizio, al quale tale verifica accedeva, escludeva in ogni caso l’obbligatorietà del ricorso all’informazione a norma dell’art. 91 dello stesso d.lgs. 159/2011.
II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 41 DELLA COSTITUZIONE; DELL’ART. 95 DEL DLGS 159/2011, DELL’ART. 48, COMMA 18, DEL DLGS 50/16, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MOTIVAZIONE ILLOGICA E/O CARENTE
La ricorrente afferma che:
-) il punto di partenza dell’interdittiva oggi gravata è dato dall’analogo provvedimento emesso in danno di altra impresa, la -OMISSIS-, indipendente ed estranea dalla -OMISSIS-, alla quale era unita da un rapporto di mandato, all’interno dello schema tipico del raggruppamento temporaneo, costituito per l’esecuzione di un appalto pubblico;
-) l’esistenza di un soggetto controindicato all’interno di un’associazione temporanea d’imprese non è di per sé stesso elemento che determina la diffusione del contagio agli altri soggetti interni al raggruppamento, in ragione della naturale indipendenza gestionale, che tale schema negoziale presuppone;
-) non sussisterebbero elementi di collegamento tra le due società, a parte l’unicità della sede legale – peraltro mutata dalla ricorrente lo scorso -OMISSIS- - di per sé inidoneo a creare una qualche ingerenza sulla governance aziendale, in assenza di altri legami gestionali o consociativi tra le due società;
-) rileva la contraddittorietà degli ulteriori elementi, quali la fuoriuscita dalla compagine sociale della -OMISSIS- di -OMISSIS-, figlio del legale rappresentante della -OMISSIS- -OMISSIS-, avvenuta peraltro già nel 2015, di segno opposto al permanere di legami tra le due società;
-) non viene citato alcun atto gestionale utile, essendo insufficiente l’unico atto citato nella interdittiva ossia l'asserito accaparramento di un appalto -OMISSIS-, al quale avrebbe partecipato -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS-, citato come presupposto dell’interdittiva della -OMISSIS-, essendo a ciò estranei la ricorrente o i suoi familiari ed essendo detto appalto estraneo all’oggetto sociale della ricorrente.
III) VIOLAZIONE DELL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 84 E SEGUENTI DEL DLGS 159/2011, ECCCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, 13 DIFETTO D’ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE CARENTE E/O ILLOGICA
Rilevata la non automatica estensibilità alla ricorrente degli effetti dell’interdittiva a carico della -OMISSIS-, la ricorrente afferma come irrilevanti:
-) gli ulteriori elementi di cui si compone l’impugnata interdittiva:
-) il ruolo di -OMISSIS-, rispetto al quale non viene documentato alcun incontro diretto con il predetto -OMISSIS-, amministratore unico della -OMISSIS-;
-) la posizione di -OMISSIS-, stante la risalenza al 2013 dell’operazione di polizia “-OMISSIS-”, seguita da una sua rivalutazione in appello nel 2016 con l’esclusione dell’associazione mafiosa;
-) le frequentazioni del predetto -OMISSIS- non rivestendo questi ruoli amministrativi all’interno della società ed essendo improbabile che possa essere il figlio a influenzare le scelte del padre.
Viene quindi osservato che tanto -OMISSIS- quanto il figlio -OMISSIS- risultano estranei, al pari degli altri familiari, alle indagini citate nell’interdittiva e non hanno precedenti penali riconducibili a reati a rilevanza mafiosa, da cui insufficienza dell’acritica elencazione di mere frequentazioni, ovvero della partecipazione a cerimonie nuziali, privo di valore simbolico diverso ed ulteriore da quello socialmente riconosciuto anche al di fuori della comunità locale di riferimento, non creando legami di coniugio tra appartenenti a famiglie mafiose, dato assolutamente smentito dagli esiti dell’appello relativo all’operazione -OMISSIS- per il -OMISSIS- e mai ipotizzati per la -OMISSIS-.
Afferma ancora la ricorrente che gli incontri del -OMISSIS- con il marito del legale rappresentante della soc. -OMISSIS- dipendevano dal ruolo politico rivestito dal primo, -OMISSIS-e dalla presenza dei legami relativi al mandato associativo.
Rileva inoltre la ricorrente che la stessa -OMISSIS- era considerata soggetto imprenditoriale di specchiata onorabilità, peraltro dimostrato dai numerosi (n.18) rapporti con la