TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-12-16, n. 201301133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-12-16, n. 201301133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201301133
Data del deposito : 16 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00741/2013 REG.RIC.

N. 01133/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00741/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso lo studio di L F in Botricello, via Nazionale N 291;

contro

U.T.G. - Prefettura di Crotone, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento del provvedimento n -OMISSIS- di diniego nulla osta al conseguimento della patente di guida


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Crotone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2013 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di diniego del nulla-osta al conseguimento della patente di guida n. -OMISSIS-.

Parte ricorrente deduceva che: con provvedimento n. -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS- veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni;
in data -OMISSIS-, la Prefettura di Crotone gli revocava la patente di guida, ai sensi dell’art. 120 cod. strada;
in data 8.2.2012, presentava istanza presso la Prefettura di Crotone per il rilascio del nulla-osta al conseguimento della patente di guida;
con il provvedimento gravato detta istanza veniva rigettata, in base all’esistenza del motivo ostativo dell’abitualità nel delitto ai sensi dell’art. 102 c.p., risultante dal casellario giudiziale.

A fondamento del ricorso, -OMISSIS- deduceva eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sia perchè, nel nostro ordinamento, non esiste più la pericolosità sociale presunta, con la conseguenza che la dichiarazione di abitualità nel delitto presuppone un accertamento in concreto della stessa, nel caso di specie mancante;
sia perchè l’abitualità nel delitto non può essere desunta dai precedenti penali dall’Autorità giudiziaria, ma deve essere dichiarata dall’Autorità giudiziaria e iscritta nel casellario giudiziario.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale del 19.7.2013, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, in quanto “lo status di delinquente abituale, posto dall’Amministrazione resistente a fondamento del provvedimento gravato, adottato ai sensi dell’art. 120 C.d.S., richiede un'apposita dichiarazione giudiziale”.

Alla pubblica udienza del 14.11.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza di rilascio della patente di guida, sul presupposto dell’esistenza del motivo ostativo dell’abitualità nel delitto ai sensi dell’art. 102 c.p., risultante dal casellario giudiziale.

L’art. 120 cod. strada, infatti, prevede che “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.

Tra i motivi ostativi al rilascio della patente di guida, la disposizioni citata indica l’abitualità nel delitto, disciplinata dagli artt. 102 e 103 c.p.

Tuttavia, dall’esame del casellario giudiziale risulta che il ricorrente non è mai stato dichiarato delinquente abituale dall’autorità giudiziaria, essendosi limitata l’Amministrazione resistente a desumere questo status dal numero di condanne riportate dall’istante.

Come già rilevato in sede cautelare, questo Collegio ritiene invece che lo status di delinquente abituale, posto dall’Amministrazione resistente a fondamento del provvedimento gravato, richieda un’apposita dichiarazione giudiziale, che nel caso di specie appunto manca.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato.

Attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.

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