TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-05-22, n. 202308716
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 08716/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09136/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9136 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B M, Assunta Di Vicino, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Cagliari, 16;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
A) del Decreto rettorale-OMISSIS-Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione a decorrere dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS- comminata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 del T.U. n. 1592 del 31.08.1933, nonché dell'art. 3, commi 4 e 5, del vigente Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, oltre alla sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, per un periodo di mesi due (2), con conseguente esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all'insegnamento, ivi compresa l'attività assistenziale, la perdita dell'anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione sopra indicato, disponendo, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello della suddetta sospensione;
B) della Delibera -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il C.d.A. dell'Università Sapienza ha disposto la sanzione della sospensione decorrere dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS- comminata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del T.U. n. 1592 del 31.08.1933, nonché dell'art. 3, commi 4 e 5, del vigente Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, oltre alla sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, per un periodo di mesi due (2), con conseguente esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all'insegnamento, ivi compresa l'attività assistenziale, la perdita dell'anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione sopra indicato, disponendo, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello 3 della suddetta sospensione;
C) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non ancora noto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-, per l’annullamento
A) del D.R. -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui, a seguito della pronuncia dell'Ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- che ha ripristinato l'esecutività del D.R.-OMISSIS-prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’Università disposto il ripristino della sanzione della sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio, per un periodo di mesi 2 (due), con conseguente esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all'insegnamento, ivi compresa l'attività assistenziale, la perdita dell'anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione sopra indicato, e, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza della Rettrice, per un tempo pari a quello della suddetta sospensione, a decorrere dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS-;
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS--OMISSIS- la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, professore ordinario presso l’Università “La Sapienza”, ha impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i provvedimenti - dettagliatamente indicati in epigrafe - con i quali lo stesso Ateneo gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due per avere posto in essere condotte che integrano gli estremi di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento, in particolare perché lesivi della dignità e della credibilità della funzione docente, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche.
2. A supporto dell’impugnazione premette, in fatto, che:
- quale componente della Commissione d’Internazionalizzazione del Corso di laurea nel quale esercita la propria attività di docente, veniva contattato dalla studentessa fuori corso “-OMISSIS-.” interessata ai corsi inerenti tale progetto, la quale gli chiedeva di partecipare nuovamente al tirocinio in reparto;
- egli respingeva, tuttavia, la richiesta in quanto la studentessa aveva già svolto tale attività, nonché in ragione delle limitazioni agli ingressi nei reparti ospedalieri dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso;
- da quel momento la ragazza mostrava un atteggiamento insistente ed aggressivo nei propri confronti, avanzando ulteriori richieste del tutto incongrue rispetto al livello di competenze acquisito;
- nel -OMISSIS-, la stessa formulava, altresì, domanda d’inserimento nel gruppo di ricerca avanzata di livello internazionale, da lui diretto, senza averne i requisiti; tale richiesta veniva, pertanto, parimenti respinta;
- di conseguenza i rapporti tra docente e studentessa si deterioravano ulteriormente; quest’ultima inoltre manifestava comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti del ricorrente e della propria famiglia, in particolare della propria figlia minorenne; successivamente gli trasmetteva una serie di messaggi telefonici (scritti e audio) dal contenuto minatorio ed offensivo, che tuttavia la stessa cancellava immediatamente dopo l’invio;
- egli chiedeva, pertanto, alla ragazza, prossima a trasferirsi temporaneamente presso un ateneo estero per un anno, nell’ambito di un progetto “Erasmus”, di sottoscrivere un accordo di riservatezza affinché la stessa non divulgasse tali messaggi; tuttavia anche successivamente al trasferimento la stessa proseguiva nella propria condotta molesta;
- in data -OMISSIS- veniva notiziato dal delegato della Rettrice della pendenza, a proprio carico, di un procedimento disciplinare avviato a seguito di una segnalazione, effettuata in data -OMISSIS-, dal Garante dei diritti delle studentesse degli studenti, al quale “-OMISSIS-.” aveva trasmesso l’accordo di riservatezza, disconoscendone la propria sottoscrizione, nonché i messaggi scambiati, oltre ad alcune comunicazioni via e-mail con le quali la stessa ritrattava le proprie precedenti dichiarazioni;
- il delegato gli contestava, in particolare, due addebiti concernenti, rispettivamente, il tenore dei messaggi scambiati con “-OMISSIS-.” nonché la sottoscrizione dello stesso accordo, condotte ritenute disciplinarmente rilevanti in quanto non consone ad una corretta interlocuzione tra docente a allieva, e tali da far ipotizzare un comportamento del stesso docente in contrasto con i propri doveri istituzionali, e tale da compromettere la sua credibilità:
- con la stessa nota veniva, altresì, convocato per la propria audizione, da tenersi il -OMISSIS-, con contestuale assegnazione di un termine di sette giorni, scadenti il -OMISSIS-successivo, per la presentazione di memorie difensive;
- nella data fissata si svolgeva l’audizione avanti il delegato; con memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC il -OMISSIS-OMISSIS- il ricorrente spiegava le proprie controdeduzioni all’addebito; eccepiva, in sintesi, che i messaggi contestati si inserivano nel contesto delle intimidazioni e minacce a lui rivolte dalla studentessa e che l’accordo di confidenzialità era stato sottoscritto al fine di tutelare la propria figlia minore dalle stesse, e si evidenziava altresì il clima di particolare conflittualità esistente all’interno del Dipartimento, nonché la possibilità che la giovane fosse stata sottoposta a pressioni;
- con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il delegato, ritenendo - all’esito dell’audizione e delle controdeduzioni - che le condotte ascritte al ricorrente fossero disciplinarmente rilevanti ai sensi del D.R. 662/2015, punto 2B (che individua a tal fine gli “ atti che ledono la dignità e la credibilità della funzione docente ”), proponeva l’irrogazione della sospensione per due mesi e contestualmente trasmetteva gli atti al Collegio di Disciplina, competente in relazione a tale tipologia sanzionatoria;
- lo stesso Collegio convocava, poi, il ricorrente avanti a sé per il -OMISSIS-, concedendogli termine sino alla stessa data per il deposito di memorie difensive; in tale ambito lo stesso eccepiva sia l’illegittima acquisizione della documentazione allegata alla citata nota del delegato in data -OMISSIS- precedente (riguardante i messaggi contestati), chiedendone lo stralcio, nonché la dubbia provenienza di questi ultimi, rilevandone in ogni caso l’inidoneità a ledere la