TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2011-09-19, n. 201107395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2011-09-19, n. 201107395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107395
Data del deposito : 19 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05232/2011 REG.RIC.

N. 07395/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05232/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2011, proposto da:
C I, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso A F T in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, non costituitosi;

per l'annullamento

del D.M. n. 425/III-7/2010,notificato il 15.04.2011 con il quale il Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del ricorrente, a decorrere dal 3.04.2006. l'esecuzione della pena accessoria militare della rimozione e per l'effetto la cessazione dello stesso dal servizio permanente e collocamento in congedo nella posizione di "aviere" e che dalla data di notifica del presente decreto è da considerarsi revocata la sospensione penale dall'impiego precedentemente disposta, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione del Direttore Generale del personale militare prot. D.M. 0425/III-7/2010 datata 29 settembre 2010, con la quale si dispone nei confronti del ricorrente, Maresciallo di 1° classe dell’Aeronautica Militare, l’esecuzione della pena accessoria militare della rimozione e per l’effetto la cessazione dello stesso dal servizio permanente e collocamento in congedo nella posizione di aviere;

Considerato che il ricorrente deduce la violazione della legge n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili, nonché incompetenza relativa del Direttore Generale ad adottare l’impugnato decreto senza una previa delega al riguardo;

Considerato che la censura di incompetenza, il cui esame ha evidente carattere pregiudiziale, si appalesa fondata alla stregua di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. tra le tante SEZ. IV – n. 1213/2007 cui si rinvia a mente dell’art. 9 legge n. 205/2000), secondo cui il Ministro della Difesa è il massimo organo gerarchico e disciplinare delle Forze Armate, e la riforma del pubblico impiego (di cui al d. l.vo n. 29 del 1993, oggi d. l.vo n. 165 del 2001), pur incidendo sul riparto di competenze tra livello pubblico e dirigenza, ha lasciato ferme le particolari disposizioni recate da alcuni ordinamenti di settore, tra cui quello della Difesa (artt. 3, comma 1, 19, comma 11 e 12, 21, comma 3, d. l.vo citato);
da ciò consegue che non possono estendersi le acquisizioni giurisprudenziali secondo le quali i provvedimenti disciplinari (ed in generale di gestione del personale) rientrano automaticamente tra i compiti esclusivi della dirigenza militare, fatto salvo comunque l’esercizio del potere di delega, sicuramente utilizzabile in quanto modulo organizzatorio generale di tutte le amministrazioni;

Considerato, infine, che nella fattispecie non risulta che sia stata rilasciata dal Ministro della Difesa alla Direzione Generale in questione una delega di firma o una delega in senso proprio, per cui la censura di incompetenza relativa si appalesa fondata ed il ricorso va, pertanto, accolto con il conseguente annullamento della determinazione impugnata.

Va da sé che rimane fermo il potere del Ministro della Difesa di rinnovare, ora per allora, il procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 119, t.u. imp. civ. Stato, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

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