TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-22, n. 202500012

TAR Trento
Ordinanza cautelare
21 novembre 2024
TAR Trento
Sentenza
22 gennaio 2025
TAR Trento
Ordinanza cautelare
24 ottobre 2024
0
0
00:00:00
TAR Trento
Ordinanza cautelare
24 ottobre 2024
>
TAR Trento
Ordinanza cautelare
21 novembre 2024
>
TAR Trento
Sentenza
22 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-22, n. 202500012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202500012
Data del deposito : 22 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2025

N. 00012/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2024, proposto da
OP Soc. OO., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9912853912, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;



contro

Azienda Pubblica ZI persona EN ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Azienda Pubblica ZI Alla persona (Asp) - “GH OL”, non costituita in giudizio;



nei confronti

ET ZI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto a presso il suo studio in Trento, Piazza di Centa n. 13/1;



per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso principale:

- della delibera con cui è stata approvata l’aggiudicazione a ET ZI s.r.l. della “ Procedura ristretta ai sensi dell''''art. 61 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale delle sedi della A.P.S.P. EN ET di Rovereto (TN) e della A.P.S.P. GH OL di Povo di Trento ”, aggiudicazione comunicata il 26 agosto 2024, anch’essa impugnata ove occorra;

- dei verbali della Commissione Tecnica:

- del verbale n. 1 del 15 febbraio 2024;

- del verbale n. 2 del 21 febbraio 2024;

- del verbale n. 3 del 29 febbraio 2024;

- del verbale n. 4 del 1° marzo 2024;

- del verbale n. 5 del 6 marzo 2024;

- del verbale n. 6 dell’8 marzo 2024;

- del verbale n. 7 del 12 marzo 2024;

- del verbale n. 8 del 13 marzo 2024;

- del verbale n. 9 del 22 marzo 2024;

- del verbale n. 10 del 4 aprile 2024;

- del verbale n. 11 del 7 giugno 2024;

- del verbale di apertura dell’offerta economica n. 3 del 27 giugno 2024;

- del verbale di verifica della congruità dell’offerta n. 4 del 26 agosto 2024;

- della lettera di invito in parte qua e dei criteri di valutazione contenuti nell’Allegato “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte tecniche ”;

- ove occorrer possa, dei chiarimenti.

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ET ZI s.r.l.

- in parte qua, e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente incidentale, dei verbali della commissione tecnica n. 1 dd. 15.02.2024, n. 2 dd. 21.02.2024, n. 3 dd. 29.02.2024, n. 4 dd. 01.03.2024, n. 5 dd. 06.03.2024, n. 6 dd. 08.03.2024, n. 7 dd. 12.03.2024, n. 8 dd. 13.03.2024, n. 9 dd. 22.03.2024, n. 10 dd. 04.04.2024, n. 11 dd. 07.06.2024, del prospetto riepilogativo dei punteggi allegato 2, nonché del verbale di apertura delle buste tecniche n. 2 dd. 09.01.2024 e del verbale di apertura dell’offerta economica n. 3 dd. 27.06.2024, laddove non hanno ravvisato la non conformità dell’offerta tecnica di OP alla lex specialis di gara, e conseguentemente non ne hanno disposto l’esclusione dalla procedura e/o hanno attribuito erroneamente il relativo punteggio;

- per quanto occorresse, in parte qua e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente incidentale, della delibera di aggiudicazione della gara, della comunicazione di aggiudicazione dd. 26.08.2024, del verbale di verifica della congruità dell’offerta n. 4 dd. 22.08.2024, della lettera di invito ove interpretata nei termini fatti propri dalla commissione tecnica nella prima seduta dd. 15.02.2024, dei chiarimenti, di tutti gli ulteriori verbali di gara, degli ulteriori provvedimenti impugnati in via principale e di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto o conseguente, laddove non hanno ravvisato la non conformità dell’offerta tecnica di OP alla lex specialis

di gara, e conseguentemente non ne hanno disposto l’esclusione dalla procedura e/o hanno attribuito erroneamente il relativo punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Pubblica ZI persona EN ET e di ET ZI s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da ET ZI s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’Azienda Pubblica di ZI alla Persona EN ET ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione ambientale, per le sedi EN ET di Rovereto e GH OL di Povo di Trento.

Il valore a base d’asta della procedura è stato individuato in € 2.940.106,24 per una durata di 48 mesi con un’opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 15 punti per il prezzo, e 85 punti per l’offerta tecnica.

Alla gara hanno partecipato dodici operatori economici.

Al termine della procedura l’odierna ricorrente OP Soc. OO. (d’ora in poi OP) si è classificata al secondo posto riportando il punteggio complessivo 79,32 punti, di cui 66,33 per l’offerta tecnica, e 12,99 per l’offerta economica, mentre al primo posto si è classificata la controinteressata ET ZI s.r.l. (d’ora in poi ET) con un punteggio complessivo di 79,32 punti, di cui 69,44 per l’offerta tecnica e 12,99 per l’offerta economica.

La stazione appaltante ha chiesto a ET le giustificazioni all’offerta e successivamente dei chiarimenti, procedendo infine all’aggiudicazione in suo favore del servizio.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente OP impugna gli atti della procedura contestando il giudizio di congruità e sostenibilità dell’offerta della controinteressata con sette motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione degli articoli 97 e 30 del D.lgs. n. 50 del 2016 e la carenza di istruttoria con riguardo alla mancata valutazione dell’insostenibilità dei costi per la formazione del personale.

Al riguardo la ricorrente premette che la controinteressata nella propria offerta ha previsto un “ piano di formazione dedicato al personale impiegato nell’appalto ” articolato in 27 corsi di formazione, comprendenti 138 ore di formazione in aula per il primo anno, e 48 ore di aggiornamento per il successivo triennio, oltre a 18 ore on the job e oltre a 4 ore del corso n. 21 nel triennio, specificando che i corsi sono offerti ad ogni figura professionale.

Tuttavia, prosegue la ricorrente, ET non ha previsto costi per la formazione nelle giustificazioni e nei successivi chiarimenti.

Secondo le stime della ricorrente calcolando per il primo anno 138 ore per ciascuno dei 39 dipendenti impiegati (138 ore di formazione in aula per 34 addetti di 2° livello per 15,84 costo/h 2° livello + 138 ore di formazione per 5 addetti per 16,64 costo/h 3° livello) si ottiene la cifra di € 85.802,88, alla quale devono essere aggiunti i costi di aggiornamento della formazione per i restanti tre anni di servizio pari a € 29.844,48 (48 ore di formazione in aggiornamento x 34 addetti di 2° livello x 15,84 costo/h 2° livello + 48 ore di formazione x 5 addetti x16,64 costo/h 3° livello) ed € 2.487,84 per l’aggiornamento del corso n. 21 svolto una sola volta nel triennio,

In questo modo secondo la ricorrente per i costi relativi alla formazione si può stimare una spesa complessiva, comprensiva di € 20.000 per i formatori, di € 138.135,20, con conseguente azzeramento dell’utile di € 124.854,84, e la necessità di disporre l’esclusione dell’offerta della controinteressata.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 50 del D.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 e degli articoli 16.1 e 23 della lettera di invito, nonché la carenza di istruttoria per la mancata esclusione, per un altro profilo, dell’offerta incapiente.

Con questo motivo la ricorrente evidenzia che nella propria offerta la controinteressata si è impegnata, accettando la clausola sociale, ad assumere l’intero personale già impiegato nell’esecuzione del servizio, composto da 46 unità e tuttavia, in contrasto con tale dichiarazione, ha previsto l’impiego di soli 39 lavoratori.

Secondo la ricorrente l’offerta di ET avrebbe pertanto dovuto essere esclusa per la sua contraddittorietà e per incapienza dato che gli oneri aggiuntivi per i sette lavoratori non impiegati nel quadriennio, anche ipotizzando un loro part time , ammonta ad € 242.629,24, valore superiore all’utile dichiarato di € 124.854,84.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, dell’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016, nonché l’erronea e carente istruttoria perché ET in sede di gara ha dichiarato che i macchinari e le attrezzature da utilizzare sono “ nuovi di fabbrica ”, mentre nelle giustificazioni ha affermato che è stato previsto anche l’impiego di beni strumentali già in possesso.

Questa contraddittorietà, secondo la ricorrente, costituisce un’inammissibile modifica dell’offerta che avrebbe dovuto comportare l’esclusione di ET dalla gara.

Sotto un altro profilo, sempre con riguardo ai macchinari e alle attrezzature, la ricorrente lamenta un difetto di istruttoria da parte della stazione appaltante che non si è avveduta che il costo dei materiali, secondo i prezzi ricavabili dal listino, ammontano ad € 243.400,28, che è un costo molto superiore a quello indicato di € 34.387,50, e l’Amministrazione ha acriticamente recepito il preventivo prodotto in sede di verifica di congruità dalla controinteressata che espone un prezzo di € 65.500,00, insufficiente rispetto al numero complessivo di 104 macchinari offerti e al quantitativo di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi