TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-03-26, n. 201900345
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Pubblicato il 26/03/2019
N. 00345/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2018, proposto da
A.C.R.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Buenos Aires 52;
contro
Comune Mompantero, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile nr. 14 del 6.02.2018 notificata il 22.02.2018 con la quale il Comune di Mompantero ha determinato di ingiungere alla A.C.R.C. il pagamento, entro 30 gg dall'avvenuta ricezione della presente, della somma di Euro 30.000,00 per la violazione dell'art. 16 comma 2 della Legge Regione Piemonte 3.08.2004 nr. 19;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, anche di esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Mompantero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione ricorrente è una associazione culturale titolare della concessione prot.llo n. 901536 del Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio del servizio di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale, con la denominazione “Radiofreccia”.
In data 30.5.2017 l’associazione ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico l’attivazione della frequenza 94.100 Mhz in località Bianchi inferiore;decorso il periodo sperimentale di 90 giorni previsto dalla normativa applicabile per verificare l’assenza di interferenze a danno di terzi, ACRC ha formulato istanza ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 253/20013 all’Unione Montana Valle Susa (ufficio SUAP), cui appartiene il sito del Comune di Mompantero, interessato dall’installazione.
Con provvedimento n. 303/2017 l’installazione veniva autorizzata anche a livello locale.
Con determina in data 6.2.2018, notificata il 22.8.2018, il Comune ingiungeva all’associazione il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 30.000,00, per asserita violazione dell’art. 16 co. 2 della l.r. Piemonte n. 19/2004.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione della l.r. Piemonte n. 19/2004 e l’incompetenza assoluta dell’amministrazione comunale;la competenza in tema di impianti radiofonici appartiene allo Stato;
2) la natura contraddittoria del procedimento che afferma di non “sospendere” l’autorizzazione, stante il parere tecnico favorevole espresso dall’ARPA, in un contesto in cui non vi è alcuna competenza dell’amministrazione locale rispetto all’autorizzazione alle emissioni radiofoniche, di pertinenza del MISE;ancora l’ARPA non aveva riscontrato problematiche e la prima attivazione doveva ritenersi attenere alla fase sperimentale volta a consentire il perfezionarsi del procedimento di autorizzazione ministeriale;nelle more di tale verifica il progetto avrebbe potuto non essere autorizzato o essere modificato, sicchè il titolo urbanistico edilizio avrebbe dovuto essere richiesto solo al momento in cui era acquisita la definitività dell’installazione;nel caso di specie, non essendo peraltro stata riscontrata alcuna violazione della normativa ambientale, ed essendo l’autorizzazione comunale stata richiesta al momento di acquisizione di quella Ministeriale, il Comune avrebbe al più sanzionato un ritardo.
Ha chiesto pertanto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.
Preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente non avrebbe impugnato le note ARPA dalle quali è scaturito il provvedimento comunale.
Alla camera di consiglio del 19.4.2018 l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza del 13.3.2019 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso mossa da parte resistente per non avere la ricorrente impugnato le note ARPA prot. n. 57768 e n. 99700, sub. doc. 2 e 4 di parte resistente;trattasi in verità di mere segnalazioni e/o sollecitazioni da parte dell’ARPA, non indirizzate alla ricorrente, ed aventi mero carattere solleciatatorio/endoprocedimentale, rispetto alle quali non è ravvisabile alcun onere di impugnazione in capo al ricorrente.
L’associazione ricorrente è stata sanzionata in forza dell’art. 16 della l.r. Piemonte n. 19/2004 il quale, al comma 2, recita: “Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.” A sua volta l’art. 7 co. 1 lett d) della medesima legge, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003, demanda ai comuni di “d) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico preventivo dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) e dei programmi localizzativi di cui all'articolo 8, comma 1;per gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con provvedimento unico, sono condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale”.
Sul punto la legge regionale sostanzialmente ripropone la disciplina dettata dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, codice delle comunicazioni elettroniche, il quale, nel capo dedicato agli impianti, prevede che per l’installazione di infrastrutture quali tralicci, torri e ripetitori di stazioni radio occorre l’autorizzazione del competente Ente locale, previo accertamento da parte dell’ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione alle radiofrequenze. L’autorizzazione, in caso di dissenso di taluna delle amministrazioni interessate, necessita di una apposita conferenza di servizi in cui si coordinano gli enti locali preposti alla tutela della normativa urbanistico edilizia e le amministrazioni nazionali preposte alla tutela ambientale, della salute, e del patrimonio storico-artistico.
Il Ministero, competente invece (ai sensi degli artt. 25 e ss. D.lgs. n. 259/2003) ai fini della autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, non figura tra i soggetti coinvolti nella eventuale conferenza di servizi prevista dall’art. 87 e risulta, al più, destinatario di una comunicazione circa il suo esito (art. 87 co. 7 del d.lgs. n. 259/2003).
Parallelamente, inoltre, ai sensi della l. n. 448/2001, art. 74: “Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata”.
La ricorrente si è effettivamente avvalsa di questa procedura di cui l’amministrazione contesta in termini generici e dubitativi la applicabilità, senza peraltro chiarire il perché di tale “dubbio”.
In pratica, nelle more della definitiva attuazione della normativa statale, l’operatore che intende installare un nuovo impianto deve innanzitutto farne segnalazione al Ministero (oggi) dello sviluppo economico, cui spetta verificare eventuali interferenze e, in caso, inibire la trasmissione;l’autorizzazione si perfeziona con il decorso di 90 giorni dalla segnalazione, senza che il Ministero abbia rilevato anomalie.
L’autorizzazione a gestire un impianto di diffusione radiofonica interseca poi un ulteriore controllo permanendo la competenza degli enti locali sulla lecita edificazione degli impianti e delle strutture che, in quanto tali, hanno certamente un impatto di carattere urbanistico ed edilizio;la procedura innanzi al SUAP coordina, al suo interno, anche le verifiche di carattere ambientale di competenza ARPA.
Nel caso di specie la dinamica dei fatti risulta pacifica.
In data 30.5- 5.6.2017 l’associazione ricorrente ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 74 co. 2 della l. n. 448/2001, l’attivazione di una nuova frequenza;sulla comunicazione si è formato il silenzio assenso. Del tutto inconferente appare il riferimento che la difesa dell’amministrazione effettua a p. 8 della propria memoria alla presenza di un ulteriore sito (collocato nel diverso comune di Varallo), differente da quello qui in contestazione, per il quale non sarebbe stata inoltrata la comunicazione al Ministero.
Decorso il termine di formazione del silenzio assenso ministeriale, la ricorrente ha presentato istanza al SUAP e, in data 8.9.2017, ha ottenuto la prescritta autorizzazione urbanistico edilizia.
I controlli tecnici svolti dall’ARPA non hanno riscontrato alcuna violazione o rischio di carattere ambientale concernente l’esposizione alle radiofrequenze.
Con provvedimento del 6.2.2018, qui impugnato, l’associazione è stata sanzionata dal Comune in forza della legge regionale;come osservato dalla ricorrente, fermo che non è stata riscontrata alcuna violazione ambientale e che l’autorizzazione - anche edilizia - è stata rilasciata, di fatto la sanzione colpisce un ipotetico “ritardo” nella richiesta del titolo, che era già stato conseguito ben prima del provvedimento sanzionatorio.
Premesso che, come osservato dalla difesa di parte ricorrente, la legge regionale sanziona “l’installazione o modifica” di un impianto “senza aver ottenuto l’autorizzazione”, circostanza che, a rigore, non si verifica nel caso di specie (in cui l’autorizzazione è stata ottenuta), sicchè sanzionare il “mero ritardo” pare già frutto di una impropria operazione di interpretazione estensiva di norma sanzionatoria, il fulcro della problematica attiene al sostanziale mancato coordinamento normativo tra la procedura di autorizzazione ministeriale e quella facente capo agli enti locali.
Da un lato è infatti pacifico che, verificando l’attività di trasmissione, il Ministero, ove riscontrasse problematiche, potrebbe bloccare l’operatività dell’impianto o imporne modifiche sostanziali;dall’altro, per ottenere l’autorizzazione prescritta dal d.lgs. n. 259/2003, occorre presentare il progetto dell’impianto e, nei casi fisiologici, deve decorrere un termine per la formazione del silenzio assenso, pari a 90 giorni della presentazione dell’istanza, identico a quello previsto in sede ministeriale.
E’ del tutto evidente come imporre la contestuale presentazione delle due richieste di autorizzazione, sia ministeriale che del SUAP, equivarrebbe ad imporre all’interessato il rischio di acquisizione di una autorizzazione (onerosa) potenzialmente inutile poiché nel medesimo termine il Ministero potrebbe ben imporre modifiche strutturali, obbligando così il privato a modificare anche i presupposti dell’autorizzazione edilizia.
In sintesi la mancanza di un esplicito coordinamento normativo tra le due fasi procedimentali non esime da una interpretazione razionale e sistematica, che non sia suscettibile di creare oneri ed attività procedimentali sostanzialmente inutili;pare quindi al collegio del tutto condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui, aver atteso il perfezionarsi dell’autorizzazione ministeriale per presentare il progetto al SUAP, non integra alcuna violazione di legge ma semplicemente un razionale dipanarsi dei procedimenti nel rispetto tanto delle prerogative pubbliche che dell’esigenza di non imporre all’attività privata oneri inutili.
Da ultimo non pare dirimente il rilievo, mosso dalla difesa di parte resistente, circa il fatto che il procedimento di autorizzazione urbanistica coordina al suo interno anche il diverso parere ARPA, volto al presidio di rilevanti ed ulteriori interessi sostanziali, che potrebbero essere pregiudicati dal ritardo nell’attivazione della pratica al SUAP;se tanto è teoricamente vero, esso non ha rilevanza nel caso di specie. E’ infatti pacifico che l’ARPA (che ha effettuato le verifiche in data 21.6.2017, in seguito alla comunicazione ministeriale, e quindi ancor prima dell’attivazione del procedimento presso il SUAP) non ha riscontrato alcuna violazione della normativa volta a tutela dall’esposizione alle radiofrequenze;d’altro canto la sanzione applicata dall’amministrazione comunale presidia gli interessi di carattere urbanistico-edilizio e non quelli ambientali, per i quali sono previste diverse sanzioni.
All’atto del successivo rilascio del titolo edilizio l’ARPA ha poi dato parere favorevole, non avendo riscontrato alcuna problematica.
Nel caso di specie, in definitiva, il paventato rischio di omissione del controllo ARPA non si è concretamente verificato né ha comportato alcuna esposizione dannosa, sicchè la problematica è rimasta del tutto estranea al procedimento sanzionatorio qui contestato.
Il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento della sanzione impugnata.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.