TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2009-12-04, n. 200905670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2009-12-04, n. 200905670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200905670
Data del deposito : 4 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09125/2009 REG.RIC.

N. 05670/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 09125/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 9125 del 2009, proposto da:


C C, rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Faranda - Crupi - Dell'Alpi in Roma, via Cosseria, 2;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio - Sede Provinciale di Roma, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Isabella Murzilli, controinteressata n.c.g.;
Paola Cardente, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia, con domicilio eletto presso Valerio Femia in Roma, via della Giuliana, 82;

per l’accertamento e la declaratoria di nullità

previa sospensione dell'efficacia,

delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 – III fascia relative alle classi di concorso A345 (lingua straniera – inglese) e A346 (lingua e civiltà straniera – inglese) nonché del DDg a prot. n. 10077 del 31 luglio 2009 di approvazione/pubblicazione delle stesse nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa per difetto di titolo di accesso abilitante, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di uno dei controinteressati;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare prima facie fondato in ordine al dedotto difetto di motivazione dell’esclusione della ricorrente dalle graduatorie in epigrafe indicate, avuto riguardo altresì ai requisiti di accesso nelle stesse, per come richiesti dal DM. n. 42 dell’8 aprile 2009;

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