TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2018-03-21, n. 201803164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2018-03-21, n. 201803164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803164
Data del deposito : 21 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2018

N. 02217/2018 REG.RIC.

N. 03164/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02217/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2018, proposto da:


I B, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina . 3n52;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, notificato al ricorrente il 15 febbraio 2018, di non idoneità al Servizio di Polizia per carenza dei requisiti di cui al D.M. 30 giugno 2003 n. 198


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato necessario, al fine del decidere, disporre apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti si cui si è fondata la predetta inidoneità;

Ritenuto di incaricare al riguardo il “ Policlinico Militare Celio “, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l’Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del giudizio da formulare;

- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione dovranno essere avvertite dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;

- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;

- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio.

Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 29 maggio 2018.

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