TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2018-03-21, n. 201803164
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Pubblicato il 21/03/2018
N. 03164/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02217/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2018, proposto da:
I B, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina . 3n52;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, notificato al ricorrente il 15 febbraio 2018, di non idoneità al Servizio di Polizia per carenza dei requisiti di cui al D.M. 30 giugno 2003 n. 198
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato necessario, al fine del decidere, disporre apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti si cui si è fondata la predetta inidoneità;
Ritenuto di incaricare al riguardo il “ Policlinico Militare Celio “, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;
Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:
- l’Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione dovranno essere avvertite dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio.
Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 29 maggio 2018.