TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-04-29, n. 202100128
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Pubblicato il 29/04/2021
N. 00128/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S M, N T M, K P e M L, rappresentati e difesi dagli avvocati D S e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Burkard Zozin in Bolzano, corso Italia, n. 23;
contro
Comune di Braies, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, vicolo Parrocchia, n. 13;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate R v G, J S e P G e dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
M S e Leo Steinwandter, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfred Natzler e Michael Forer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- quanto al ricorso introduttivo, nonché quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 novembre 2020:
del permesso di costruire del Comune di Braies dd. 04.09.2020, n. 1/2020 (“ Wohngebäudes auf Bp. 340 der KG Prags Erweiterung des Wohngebäudes und Verlegung auf die Gp. 881 der KG Prags ”), nonché di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, tra cui in particolare del parere della commissione espresso nella seduta del 06.08.2020, e della nota del Servizio strade Val Pusteria della Provincia autonoma di Bolzano del 22.04.2020, e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Braies, della Provincia autonoma di Bolzano e dei controinteressati;
Vista l’istanza di misure cautelari, anche inaudita altera parte , presentata dai ricorrenti, il decreto presidenziale n. 101 del 6 ottobre 2020, nonché l’ordinanza cautelare n. 112 del 28 ottobre 2020, recanti accoglimento della stessa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il consigliere S B e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda che fa da sfondo al gravame può essere riassunta come segue.
2. I ricorrenti sono proprietari (doc. 1 ricorrenti) di distinte unità abitative (pp.mm. 1 - 4), facenti parte di un piccolo condominio (p.ed. 328, C.C. Braies), sito nel Comune di Braies, località Segheria.
3. Confina con tale compendio l’area oggi di proprietà dei controinteressati, identificata nella p.f. 881/2, C.C. Braies (doc. 6 ricorrenti).
4. I controinteressati sono altresì proprietari di un edificio insistente sulla p.ed. 340, C.C. Braies, lungo la strada provinciale - S.P. 47, alla chilometrica 4+940, e che dista dalla predetta p.f. 881 di oltre due chilometri.
5. Già in data 17.02.2020 (doc. 9 Comune) il Comune di Braies aveva chiesto al Servizio strade Val Pusteria della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito Servizio strade provinciale, di voler vagliare la situazione di pericolo di tale edificio in aderenza alla strada provinciale, che conduce al lago di Braies.
6. Alla relativa richiesta era allegato il progetto dd. 29.01.2020 (doc.ti 3, 4 e 5 Provincia), esaminato positivamente dalla commissione edilizia comunale in data 13.02.2020, per la demolizione e lo spostamento dell’edifico dalla p.ed. 340 alla p.f. 881, con ampliamento della cubatura esistente da 313,60 m³ a 934,30 m³, ai sensi dell’art. 107, commi 13- bis , lett. b), e 16, L.P. n. 13/1997.
7. Con nota del 22.04.2020 (doc. 2 Provincia) il Servizio strade provinciale confermava al Comune di Braies la situazione di pericolo.
8. Con tipo di frazionamento n. 142/2020, approvato il 19.05.2020 (doc. 5 controinteressati), veniva creata la p.f. 881/2 con una superficie di 1.045 m², escorporandola dalla p.f. 881.
9. In data 30.07.2020 (doc. 1 Comune) il controinteressato M S ha presentato, tramite lo SUAP del Comune di Braies, una nuova domanda di permesso di costruire, stavolta ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 5, L.P. n. 9/2018, per la demolizione del predetto edificio abitativo e la sua ricostruzione, con ampliamento, sulla p.f. 881 in località Segheria con una cubatura complessiva di 1.057,46 m³.
10. La commissione edilizia comunale in data 06.08.2020 (doc. 3 Comune) esprimeva parere positivo, con prescrizioni, comunicato con lettera dd. 10.08.2020 (doc. 4 Comune) dal Sindaco al richiedente M S.
11. In seguito all’acquisto della p.f. 881/2 con contratto di compravendita dd. 27.08.2020 e l’intavolazione del diritto di proprietà (cfr. visure tavolari p.ed. 340 e p.f. 881/2 - doc.ti 3 e 4 controinteressati) a favore di Martin e Leo Steinwandter, su richiesta del tecnico incaricato dd. 04.09.2020 (doc. 5 Comune) il Sindaco rilasciava ai due controinteressati l’impugnato permesso di costruire dd. 04.09.2020, n. 01/2020 (doc. 6 Comune).
12. Seguiva in data 11.09.2020 (doc. 7 Comune) la dichiarazione d’inizio dei lavori.
13. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti impugnano il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati e, per la parte d’interesse alle loro tesi demolitorie, tutti gli atti presupposti, ed in particolare il parere della commissione edilizia comunale e l’accertamento della situazione di pericolo effettuato dal Servizio strade provinciale dell’edificio (p.ed. 340) sito alla chilometrica 4+940 della S.P. 47, dei quali tutti chiedono l’annullamento previa loro sospensione cautelare.
14. I ricorrenti chiedono altresì la condanna del Comune di Braies, nonché dei controinteressati, al risarcimento del danno per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, quantificato in euro 1.000.000,00.
15. L’intervento intrapreso sul terreno confinante (p.f. 881/2) dai controinteressati sarebbe pregiudizievole per gli interessi dei ricorrenti, in ragione dell’incidenza negativa sul paesaggio circostante costituito da una vasta distesa di prati, liberi da costruzioni, urbanisticamente destinati a verde agricolo, con un’ampia e indisturbata visuale fino ai massicci dolomitici che fanno da cornice alla Croda del Becco, nonché del sensibile deprezzamento dell’immobile dei ricorrenti con valore dimezzato.
16. Sulla scorta di tali premesse, intese a definire la legittimazione e l’interesse al ricorso, i ricorrenti articolano i seguenti motivi di censura avverso gli atti gravati.
17. Con il primo motivo lamentano la violazione ed errata applicazione dell’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti omessa istruttoria e difetto di motivazione per insussistenza di una situazione di pericolo riferito all’edificio esistente sulla p.ed. 340 che giustificherebbe il trasferimento della cubatura.
18. L’accertamento della situazione di pericolo sarebbe, inoltre, in contrasto con il predetto art. 17, comma 4, (motivo n. 2) esigendo tale disposizione che il parere vincolante sull’eventuale situazione di pericolo venga espresso dalla commissione comunale per il territorio e il paesaggio con conseguente incompetenza del Servizio strade provinciale a esprimere tale parere.
19. In via subordinata rispetto al secondo motivo i ricorrenti lamentano, con una terza censura, che il permesso di costruire rilasciato dal Sindaco sarebbe, inoltre, illegittimo per omessa istruttoria riguardo la posizione adatta alla ricostruzione più vicina rispetto all’edificio da demolire, con violazione dell’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018.
20. In ulteriore subordine si deduce (motivo n. 4) la violazione dell’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018 sotto il profilo del vietato aumento del numero di edifici, essendo prevista in progetto la realizzazione di due edifici.
21. Sempre in via subordinata, con il quinto motivo, si lamenta ulteriore violazione dell’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018 ed eccesso di potere per omessa istruttoria sulla destinazione d’uso residenziale della preesistenza.
22. La sesta doglianza concerne la violazione dell’art. 17, comma 5, L.P. n. 9/2018, per aver il Comune di Braies autorizzato lo spostamento dell’edificio dalla p.ed. 340 alla p.f. 881 e l’ampliamento dello stesso da 313,60 m³ a 1.057,46 m³, quando l’aumento della cubatura è previsto unicamente per il caso della ricostruzione sul sito originario.
23. Con il settimo motivo d’impugnazione i ricorrenti si dolgono, in via subordinata, della violazione dell’art. 17, comma 5, L.P. n. 9/2018 per l’inosservanza del divieto dell’aumento del numero degli edifici, essendo prevista in progetto la realizzazione di due edifici.
24. L’ottava censura concerne, sempre in via subordinata, la violazione dell’art. 17, comma 5, L.P. n. 9/2018 per omesso accertamento sul mantenimento della destinazione d’uso della preesistenza, nonché sulla cubatura minima esistente di 300 m³.
25. Con la successiva censura (n. 9), gli odierni ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2, ultimo comma, della delibera della Giunta provinciale n. 964/2014 sul bonus energia per difetto istruttorio sulla presupposta situazione di pericolo ai fini della spettanza di tale bonus nel verde agricolo.
26. Ancora, con il decimo motivo si deduce la violazione dell’art. 17, comma 2, e dell’art. 103, comma 5, L.P. n. 9/2018 per essere il progettato intervento fuori dell’area insediabile come definito sulla base delle disposizioni transitorie alla nuova L.P. dall’art. 12 L.P. n. 10/1991 con l’ulteriore denuncia dell’inammissibilità della costruzione di tettoie di notevoli dimensioni.
27. Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 74, comma 4, L.P. n. 9/2018 per l’inesistenza nel nuovo sito delle infrastrutture necessarie e per l’assenza dell’impegno del Comune o dei soggetti interessati alla realizzazione delle stesse in concomitanza con la nuova costruzione.
28. Il dodicesimo motivo riguarda la violazione dell’art. 76, commi 4 e 5, L.P. n. 9/2018 per non aver il responsabile del procedimento formulato la prescritta proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale costituito dal permesso di costruire.
29. I ricorrenti impugnano il permesso di costruire (motivo n. 13) anche per contrasto con l’art. 55 L.P. n. 9/2018 e con gli artt. 6 e 11 del D.P.P. n. 23/2019, non essendo stato il progetto - ricadendo l’intervento in zona di pericolo H2 di pericolo medio - sottoposto alla prescritta verifica di compatibilità idrogeologica.
30. L’ultima rubrica di censura (n. 14) concerne la violazione dell’art. 16, comma 1, lett. m), del r.d. n. 274/1929 per essere stato il progetto redatto e sottoscritto da un geometra, quando sono previste strutture in cemento armato la cui progettazione e direzione è riservata agli ingegneri e architetti.
31. Con decreto presidenziale n. 101 del 6 ottobre 2020 il permesso di costruire impugnato è stato sospeso sino all’udienza in camera di consiglio che veniva fissata al 27 ottobre 2020.
32. Si costituiva in giudizio con comparsa formale dd. 20 ottobre 2020 il Comune di Braies, eccependo preliminarmente, con successiva memoria dd. 24 ottobre 2020, il difetto dell’interesse ad agire, giacché la progettata costruzione per le sue dimensioni non limiterebbe la vista sui prati e il panorama.
33. In ordine al deprezzamento del valore delle singole unità immobiliari mancherebbe - secondo la prospettazione del Comune resistente - l’allegazione, nonché la prova di una specifica diminuzione della quotazione di mercato degli immobile in questione.
34. Nel merito, il Comune di Braies deduceva l’infondatezza dei quattordici motivi di ricorso, sulla base di articolate deduzioni e chiedeva il rigetto del gravame, della domanda risarcitoria e previamente della domanda cautelare.
35. In vista dell’udienza camerale si costituivano in giudizio i controinteressati, con memoria depositata in data 22 ottobre 2020, in cui contestavano in tema di legittimazione e interesse ad agire sia la vicinitas sia la sussistenza in concreto di un pregiudizio specifico dei ricorrenti, non essendo tutelato il c.d. diritto al panorama, e articolavano le proprie puntuali difese, chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento danni, nonché il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
36. L’ordinanza collegiale n. 112 del 28 ottobre 2020, in accoglimento dell’istanza cautelare, confermava la sospensione del titolo edilizio, autorizzando i lavori urgenti, strettamente necessari alla messa in sicurezza del cantiere.
37. Con ricorso per motivi aggiunti di data 30 ottobre 2020, notificato il 3 novembre 2020, i ricorrenti, in seguito alle deduzioni avversarie nelle rispettive costituzioni in giudizio e ai documenti prodotti, hanno ampliato e precisato le censure già fatte valere contro il permesso di costruire, formulando ulteriori doglianze.
38. Con il quindicesimo motivo, si deduce la violazione dell’art. 17, comma 4, L.P. n. 9/2018, nonché il travisamento di fatti e l’omessa istruttoria per non aver il Comune di Braies preso in considerazione l’effettiva destinazione d’uso dell’edificio esistente sulla p.ed. 340, che al piano terra non avrebbe destinazione abitativa essendo destinato a laboratorio - Werkstätte (Lager) con conseguente illegittima autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso.
39. Segue il motivo n. 16 con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 17, commi 4 e 5, L.P. n. 9/2018 per la mancanza di una preesistenza nel demolendo edificio di una cubatura con destinazione abitativa di almeno 300 m³ e inoltre per l’inammissibile applicazione cumulativa delle due disposizioni.
40. Infine i ricorrenti (motivo n. 17) si dolgono della violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, nonché dell’art. 2 delle norme di attuazione al piano urbanistico di Braies (doc. 13 ricorrenti) per il mancato rispetto delle distanze di 10 metri tra i due nuovi edifici progettati nel verde agricolo, che si troverebbero ad una distanza di appena 5,40 metri tra di loro.
41. In merito ai motivi aggiunti si costituivano con apposita memoria formale, depositata il 30 dicembre 2020, i controinteressati.
42. Nel frattempo, con atto depositato il 3 marzo 2021, si costituiva pure la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso nei confronti dell’impugnato parere espresso dal Servizio strade provinciale.
43. In vista dell’udienza pubblica tutte le parti, tranne la Provincia, versavano in giudizio ulteriori documenti e memorie.
44. Il Comune di Braies eccepiva l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per tardività, in quanto non riguarderebbe vizi non conoscibili dalla parte ricorrente già al momento della presentazione del ricorso introduttivo.
45. All’udienza del 14 aprile 2021 - svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza - il ricorso veniva, quindi, trattenuto in decisione sulla base delle deduzioni preliminari e di merito che in appresso si passa a scrutinare.
DIRITTO
46. L’impugnazione in esame ha ad oggetto il titolo edilizio n. 1 del 04.09.2020 e il connesso parere della commissione edilizia comunale del 06.08.2020, con cui è stata legittimata l’effettuazione di un intervento di demolizione di un edificio abitativo, esistente sulla p.ed. 340, C.C. Braies, sito in zona di verde agricolo con ricostruzione, sempre in zona di verde agricolo, sulla p.f. 881/2, C.C. Braies, di due unità abitative e con aumento della cubatura da 313,60 m³ a 1.057,46 m³, sita ad una distanza di oltre due chilometri dall’originario sedime, in esito all’accertata situazione di pericolo della preesistenza ivi esistente.
47. Viene altresì aggredito il parere del Servizio strade provinciale dd. 22.04.2020.
48. È necessario prendere le mosse dalla disamina delle eccezioni preliminari.
49. La difesa del Comune solleva l’eccezione inerente la tardività dei motivi aggiunti con i quali vengono sviluppate censure nuove contro il permesso di costruire già impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.
50. Trattandosi di motivi solo integrativi del ricorso principale, senza censurare nuovi atti o provvedimenti sopravvenuti, essi non riguarderebbero vizi non conoscibili dalla parte ricorrente con l’impiego della normale diligenza al momento della presentazione del ricorso, sicché l’introduzione delle doglianze n. 15, n. 16 e n. 17, anche a specificazione dei motivi di gravame n. 5 e n. 7, costituirebbe una nuova inammissibile tardiva impugnazione.
51. Il ricorso per motivi aggiunti sarebbe, pertanto, inammissibile per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm..
52. Premette il Collegio che trattasi, nella specie, di c.d. motivi aggiunti propri, consistenti, secondo la definizione di cui all’art. 43, comma 1, cod. proc. amm., nell’introduzione di nuove ragioni o nell’articolazione di nuove e ulteriori censure avverso l’atto impugnato con il ricorso originario (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione III, 15 dicembre 2020, n. 13526;TAR Campania, Napoli, Sezione I, 27 dicembre 2018, n. 7351), per cui il termine per la proposizione di simili motivi inizia a decorrere dalla conoscenza dell’atto originariamente impugnato con il ricorso originario.
53. Orbene, nella fattispecie in esame, l’impugnato permesso di costruire reca la data del 04.09.2020 e i motivi aggiunti sono stati notificati a tutte le controparti in data 3 novembre 2020, e quindi nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni.
54. Consegue che il ricorso per motivi aggiunti al fine di integrare i profili di censura dell’originario ricorso con la denuncia di nuovi vizi (censure n. 15, n. 16 e n. 17) del provvedimento con esso impugnato è tempestivo e quindi ammissibile.
55. Sia il Comune di Braies sia i controinteressati, sollevano inoltre l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, poiché l’immobile di proprietà dei ricorrenti non sarebbe confinante con l’area di intervento e non sarebbe stata data prova dello specifico pregiudizio lamentato in termini di visuale, panorama e deprezzamento commerciale dell’immobile.
56. Quest’eccezione non è fondata.
57. Per giurisprudenza di questo Tribunale, ai fini della dimostrazione della legittimazione e dell’interesse a impugnare i titoli edilizi, il solo criterio dello stabile collegamento territoriale con il contesto nel quale è destinato a sorgere l’intervento edilizio contestato è da ritenersi insufficiente, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto edilizio non si dimostri ictu oculi , pregiudizievole dell’assetto urbanistico-edilizio dell’area, ove ricadono i beni di interesse di parte ricorrente (in termini