TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-03-07, n. 201900303
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2019
N. 00303/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto da
-OISSIS- in persona del tutore sig. -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marialuisa Tezza in Verona, via Pomposa 20;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, M B, N O, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
del provvedimento del -OISSIS-, ricevuto il -OISSIS-, ad oggetto “chiusura contributo economico comunale”;
del Regolamento del Comune di Venezia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.-OISSIS-ad oggetto “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone … con -OISSIS-
della deliberazione della Giunta Comunale n.-OISSIS-ad oggetto “strutture residenziali e semi residenziali per anziani e disabili. Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale per l'anno 2018”, nonché delle precedenti deliberazioni della Giunta n.-OISSIS-ivi richiamate;
della DGR n. 4589 del 28.12.2007, richiamata nel provvedimento impugnato;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi comprese le delibere giuntali e/o consiliari della Regione Veneto, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente sig. -OISSIS-disabile grave, in persona del tutore sig. -OISSIS-, impugna il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha disposto, con effetto dal-OISSIS-, la chiusura del contributo economico comunale alla retta di residenzialità per la struttura assistenziale in cui è stato inserito, nonché gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe.
Nel ricorso si espone quanto segue:
- Il sig. -OISSIS-è disabile grave, affetto da -OISSIS-”, ed è stato riconosciuto invalido al 100%, nonché “persona con handicap grave” ex art. 3 L. 104/92 (doc. 5 e 6 in atti deposito ricorrente);
- tramite i servizi socio-sanitari locali (Unità di Valutazione Multidimensionale) veniva inserito dal -OISSIS-presso la Comunità Alloggio-OISSIS--OISSIS-" - -OISSIS-, per essere trasferito dal-OISSIS-, a causa dell’aggravarsi della sua condizione e dell’aumento del bisogno assistenziale, nella RSA -OISSIS-I” – -OISSIS- con sede-OISSIS-, accreditata e convenzionata con il Comune di Venezia, l’ULSS e la Regione Veneto;
- l’ISEE del sig.-OISSIS-nel 2016 era pari ad € -OISSIS- ma nel 2017, a seguito del decesso del padre e della conseguente eredità, è aumentato ad € -OISSIS-(doc. 16 e 17 in atti deposito ricorrente);
- il sig.-OISSIS-è titolare di una pensione INVCIV (pensione lorda mensile di 289.80 euro e indennità di accompagnamento mensile di 515,43 euro) per un totale lordo complessivo nel 2017 di €-OISSIS-(doc. 12 in atti deposito ricorrente);
- dopo il decesso del padre, il sig.-OISSIS-è divenuto altresì titolare di una pensione di reversibilità di -OISSIS- annui, che, ex art. 1, comma 249 della legge 232 del’11 dicembre 2016, concorre al reddito imponibile ai fini IRPEF per l’importo eccedente euro 1.000 (doc. 10 in atti deposito Comune e doc. 23 in atti deposito ricorrente);
- il sig.-OISSIS-sostiene le spese personali di mantenimento (tra cui abbigliamento, farmaci, caffè, fisioterapia, assistenza domiciliare, trasporto, spese legali), per un totale nel 2017 di circa € 12.800 (doc.13 e 14 in atti deposito ricorrente) e nel 2018 di circa € 11.700 (doc. 24 in atti deposito ricorrente);
- il -OISSIS- il tutore riceveva la nota impugnata con la quale il Comune di Venezia comunicava la chiusura del contributo economico comunale, motivata, previo richiamo alla DGR n. 4589/2007 e in applicazione del Regolamento del Comune di Venezia ( delibera consiliare n. 133/2015), sulla base dell’assunto che “..dal modello ISEE 2018 si evince che il sig.-OISSIS--OISSIS- ha provvidenze e disponibilità di beni mobili che gli permettono di provvedere autonomamente al pagamento della retta alberghiera per l’ospitalità presso la RSA dell’Istituto -OISSIS- di-OISSIS-VE. Dal modello ISEE 2018 risulta inoltre che il sig.-OISSIS--OISSIS- è proprietario di beni immobili, pertanto, ai sensi del citato Regolamento DCC n. 133/2015 l’accesso al contributo è comunque subordinato alla sottoscrizione di ipoteca volontaria in favore del Comune di Venezia. Dal 1 giugno 2018, quindi, viene chiuso il contributo in favore del sig.-OISSIS--OISSIS-, essendo questi in grado di provvedervi autonomamente senza pregiudicare la sua permanenza in RSA.” (doc. 1 in atti deposito ricorrente).
Se, quindi, prima il Comune si era accollato parte della retta (per € 500,96 mensili), con la nota impugnata, invece, ha azzerato la sua quota di compartecipazione e accollato in toto al ricorrente il costo della retta di residenzialità, che grava sull’utente o sul Comune, per la somma di € -OISSIS- annui (essendo la quota giornaliera di residenzialità a carico dell’interessato o del Comune di €56,00).
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, tra cui il regolamento del Comune di Venezia “di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali” (doc. 4 in atti deposito Comune), approvato con delibera consiliare n. 133/2015, per i seguenti motivi:
I) violazione di legge, e in particolare violazione degli art. 7 e 10 bis L. 241/90, dell’art. 97 Cost., della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009;difetto di istruttoria ;in quanto il Comune ha provveduto alla “chiusura” del contributo comunale, prima invece riconosciuto in misura parziale rispetto alla retta, senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento e senza consentire al ricorrente la necessaria partecipazione procedimentale, facendo altresì decorrere la chiusura del contributo, comunicata il 13.07.2018, dal 01.06.2018, con conseguente violazione della legge 241 del 1990 e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità;
II) violazione di legge: artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.;Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità;Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21);artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013;art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016;art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001;artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000;L.R.V. 1/2004;nullità per difetto assoluto di attribuzione;eccesso di potere per: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile ;in quanto, in buona sostanza, si ritiene che il Comune abbia introdotto una disciplina regolamentare che viola la disciplina statale dell’ISEE, quale strumento di determinazione del reddito da considerare per l’accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti e comunque per l’accesso a prestazioni di tipo assistenziale, così come prevista dal DPCM n. 159/2013. Il regolamento comunale, infatti, nel calcolare la percentuale di contribuzione a carico del Comune, una volta considerato un valore minimo dell’ISEE ai fini dell’accesso al contributo comunale, poi metterebbe nel nulla il criterio dell’ISEE nella successiva fase di determinazione della quota di contribuzione, facendo riferimento a parametri economici ulteriori (ogni risorsa economica di qualsiasi tipo, indennità, giacenza media del conto corrente) che già rientrano nel calcolo dell’ISEE o che per legge ne sono esclusi, fino ad arrivare nel caso in questione ad azzerare la quota di compartecipazione, per cui, il ricorrente è chiamato a versare l’intera retta richiesta, pari a € -OISSIS- annui a fronte di un’ISEE nel 2017 pari ad € -OISSIS-ed a spese personali per € 12.806,22;
III) violazione di legge: artt. 3, 23, 38, 42, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.;Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 e 5 D.P.C.M. 159/2013;artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000;eccesso di potere per: difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste;sviamento;carenza di potere;violazione principio di non discriminazione e di indipendenza della persona disabile , in quanto illegittimamente il Comune avrebbe imposto al ricorrente, sulla base della disciplina regolamentare, di iscrivere “ipoteca volontaria” sugli immobili quale conditio sine qua non per “l’accesso al contributo”;
IV) travisamento dei presupposti di fatto;violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità;artt. 3, 36 e 38 Cost.;art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016;eccesso di potere: sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza della persona disabile;difetto di istruttoria . Il ricorrente, inoltre, lamenta l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui prevede che il Comune debba computare, ai fini della compartecipazione, tra le disponibilità economiche della persona disabile anche la pensione di invalidità, in violazione dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, secondo cui “…omissis…nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ...omissis… a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF ” (articolo inserito dalla legge di conversione, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016);e in violazione della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità e del principio di dignità ed indipendenza della persona disabile, considerato, altresì, che il ricorrente comunque sostiene una serie di spese personali, meglio riportate sopra, per cui sarebbe “ingiustificato e illegittimo pretendere di comprendere l’intero importo di pensione INVCIV nelle “risorse economiche” sulla base delle quali calcolare il contributo a carico del Comune”;
V) violazione di legge: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, art. 2