TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-05-13, n. 202101537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-05-13, n. 202101537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101537
Data del deposito : 13 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2021

N. 01537/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00780/2016 REG.RIC.

N. 00855/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2016, proposto da
Soc. Coop. Ed. Olimpo Peloritano a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G M sito in Catania, alla Via G. D'Annunzio n. 39/A;



contro

Assessorato Regionale Siciliano Infrastrutture e Mobilità-Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2016, proposto da
Ditta Buemi Ugo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G M sito in Catania, alla Via G. D'Annunzio n. 39/A;



contro

Assessorato Regionale Siciliano Infrastrutture e Mobilità-Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per la condanna

al risarcimento del danno derivante da ritardato rilascio del certificato di conformità sismica ex art. 28 della l. n. 64/74.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di tutte le parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. F E;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al R.G. n. 780/2016 la società cooperativa Edilizia Olimpo Peloritano - in qualità di titolare della concessione edilizia n. 80/2010 all’esito del cui rilascio realizzava due corpi di fabbrica e muri di sistemazione esterna in Messina, zona Villa Zafferia - ha adito, ex art. 30 c.p.a., l’intestata Sezione chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo, da parte del Genio Civile di Messina, nel rilascio del certificato di conformità sismica ai sensi dell’articolo 28 della legge numero 64/1974.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- che con istanza del 4.12.2013 chiedeva al competente Ufficio del Genio Civile di Messina, relativamente ai citati immobili, il rilascio del certificato di conformità sismica ex art. 28 della l. 64/74;

- che con un primo ricorso impugnava la nota prot. 356957, del 20.12.2013, di rigetto dell’istanza - motivata in ragione dell’asserita mancanza di documenti probanti la realizzazione di opere di sostegno - nonché, con motivi aggiunti, la successiva nota del 18 giugno 2014 con cui l’ufficio (nonostante la pronuncia favorevole ottenuta in sede cautelare da parte del giudice amministrativo di secondo grado) nuovamente rappresentava di non poter procedere al rilascio del certificato;

- che a seguito dei predetti ricorsi il Servizio di Vigilanza dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità interveniva sul genio Civile di Messina con la nota n. 45891 del 29.9.2014 censurandone il comportamento e segnalando, nel contempo, da un lato, che l’ iter di approvazione del provvedimento ex art. 28della legge n. 64/74 doveva proseguire speditamente; dall’altro, che andava disposta con la massima urgenza la sistemazione della collinetta tra le proprietà confinanti;

- che con successivo provvedimento datato 23 ottobre 2014 l’Ufficio del Genio Civile di Messina si decideva a rilasciare il richiesto certificato di conformità sismica ai sensi del citato articolo 28 della legge numero 64/1974.

Deduceva, quindi, in punto di diritto il comportamento negligente del Genio Civile, come peraltro espressamente stigmatizzato dal Servizio di Vigilanza dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità (secondo cui “ancora particolare menzione merita il progressivo aggravio del

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