TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2010-07-19, n. 201000442
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N. 00442/2010 REG.ORD.COLL.
N. 02145/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sud Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso avv. A A, in Catania, via Grasso Finocchiaro, 75;
contro
Comune di Aci Sant'Antonio in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto presso avv. A V, in Catania, corso Italia N. 226;Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania, Ass.To BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia, Ass.To Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Ricorso introduttivo
del provvedimento comunale prot. 15359 del 4.06.09 con il quale è stata annullata in autotutela la concessione edilizia precedentemente formatasi per silentium ;
del provvedimento di sospensione dei lavori prot. 14390 del 21.05.2009;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Motivi aggiunti
del provvedimento prot. 5721 del 22 luglio 2009 con il quale è stato annullato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica assentita implicitamente;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aci Sant'Antonio in Persona del Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ass.To BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ass.To Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario – ai fini della decisione della causa – accertare l’effettiva sussistenza di uno stato vegetativo tecnicamente definibile come “bosco” nella aree individuate dal Comune di Aci Sant’Antonio nei provvedimenti oggetto di impugnazione, ed accertare ogni altro eventuale elemento fattuale che possa risultare necessario ai fini della decisione;
Ritenuto pertanto di dover nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio dotato di apposita competenza, scelto direttamente dal Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania fra i docenti allo scopo idonei;
Ritenuto che l’attività di consulenza tecnica andrà svolta nel rispetto dei seguenti principi, dettati dagli artt. da 61 a 64 e da 191 a 201 c.p.c. :
1) la verifica sarà effettuata nel contraddittorio delle parti, alle quali dovrà essere dato preavviso di almeno 5 giorni – con raccomandata indirizzata ai rispettivi difensori - della data fissata per le operazioni di consulenza;
2) a norma dell’art. 201 c.p.c. le parti possono nominare propri consulenti tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni, alle quali gli stessi consulenti tecnici di parte ed i difensori possono intervenire ai sensi dell’art. 194 c.p.c.;
3) il CTU designato presterà rituale giuramento all’udienza pubblica del 7.10.2010;
La consulenza sarà effettuata entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data del giuramento, termine non prorogabile a meno che non ricorrano le circostanze straordinarie indicate dall’art. 52 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) e salve le conseguenze ivi previste in ordine alla liquidazione dell’onorario dell’ausiliario del magistrato;
Al termine delle operazioni, il C.T.U. depositerà presso la Segreteria di questa I^ Sezione apposita relazione, munita degli eventuali elaborati grafici e fotografici che si rendessero necessari per l’esplicazione del risultati accertati, e depositerà separatamente con autonomo numero di protocollo l’eventuale nota spese e compensi redatta ai sensi del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002 concernente il compenso per l’attività espletata.
Rinvia l’ulteriore trattazione del ricorso alla 1° udienza pubblica udienza del mese di marzo 2011.