TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-06-15, n. 201703322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-06-15, n. 201703322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703322
Data del deposito : 15 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2017

N. 03322/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03549/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3549 del 2016, proposto da:
Comune di Vitulano, Comune di Tocco Caudio, Comune di Foglianise, Comune di San Lorenzello, Comune di Paupisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato L I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cilea n. 171;

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Caracciolo n. 15;

nei confronti di

Samte Sannio Ambiente e Territorio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pio Morcone, con domicilio eletto – ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), del c.p.a. - presso la Segreteria del T.a.r. della Campania, piazza Municipio;

per l'annullamento

- della delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto: “Costo di conferimento provvisorio all'impianto STIR di C (BN) della Provincia di Benevento per l’anno 2016. Determinazioni”;

- della deliberazione dell’Assemblea ordinaria di Samte s.r.l. del 28 aprile 2016;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e della società Samte Sannio Ambiente e Territorio s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1 I Comuni di Vitulano, Tocco Caudio, Foglianise, San Lorenzello e Paupisi hanno impugnato la deliberazione della Provincia di Benevento n. 74 del 29 aprile 2016 nonché la deliberazione dell’Assemblea ordinaria della Samte s.r.l. del 28 aprile 2016, con le quali è stato determinato, per il 2016, il costo di conferimento provvisorio di rifiuti presso l’impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti di C.

1.2 Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, le parti ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti impugnati con tre articolati motivi.

2.1 Si è costituita la Provincia di Benevento, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

2.2 Si è costituita (con memoria di stile, depositata in data 17 maggio 2017) anche la società Samte s.r.l.

3. All’udienza pubblica del 23 maggio 2017, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

4.1 Con il primo motivo, le parti ricorrenti deducono: Violazione dell’art. 27, comma 8, della l. n. 448/2001;
art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006;
art. 3, comma 1, della l. n. 212/2000;
art. 23 e 53 della Costituzione;
art. 1, comma 683, della l. n. 147/2013;
art. 1 della l. n. 241/1990;
violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo e/o tributario;
violazione del principio del giusto procedimento.

Dopo aver evidenziato che il trattamento di tritovagliatura si rende necessario, stante il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti non trattati - c.d. “tal quale” (Consiglio di Stato sentenza n. 5242/2014) - le parti ricorrenti fanno rilevare che le deliberazioni impugnate hanno determinato, rispetto al 2015, un incremento del 35% del costo di conferimento del rifiuto indifferenziato presso lo stabilimento di tritovagliatura dei rifiuti indifferenziati di C (da € 129,03 a tonnellata ad € 175,00 a tonnellata).

Tenuto conto che il costo di conferimento è incluso nella tariffa che ogni Comune è tenuto a determinare, in sede di approvazione del bilancio preventivo (il cui termine è fissato per il 31 dicembre), le parti ricorrenti si dolgono del fatto che, nel caso di specie, la determinazione del predetto costo sia avvenuta successivamente alla approvazione da parte dei Comuni dei bilanci e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (ta.ri.) e comunque in termini non compatibili con la normativa in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali.

Richiamano anche l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. A sostegno della propria tesi evidenziano la natura tributaria della tassa sui rifiuti.

4.2 Con il secondo motivo, le parti ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 d.l. n. 195/2009, dell’art. 69 d.lgs. n. 507/1993 della l.r. n. 5/2014 (modificativa della l.r. n. 4/2007);
eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa;
difetto di motivazione;
difetto di istruttoria;
violazione dell’art.

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