TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-10-12, n. 202001269
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/10/2020
N. 01269/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del Questore di Foggia div. PASI - uff. imm. -OMISSIS-, emesso il 5.08.2019 e notificato il 16.09.2019 a mani dell’interessato, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, faceva ingresso in Italia per la prima volta in data 29.10.2015, con visto d’ingresso per lavoro in casi particolari, ex art. 27, lett. L), del D.Lgs. n. 286/1998. Dopo aver ottenuto il primo permesso di soggiorno dalla Questura di Torino, valido da ottobre 2015 a giugno 2016, il sig. -OMISSIS-trovava un impiego in provincia di Foggia e lì chiedeva al Questore il rinnovo del suo permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato. La Questura di Foggia, esperiti i necessari accertamenti, rilasciava al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno, per motivi di lavoro, valido dal 22.8.2016 al 18.11.2018. Successivamente, -OMISSIS-si trasferiva in provincia di Belluno e lì, in data 4.10.2017, veniva assunto dalla società di somministrazione During S.p.A., come operaio somministrato in una fabbrica di occhiali. Dopo circa due anni di lavoro come operaio interinale, veniva definitivamente assunto dall’azienda utilizzatrice in data 4.11.2019. Nonostante i quattro anni di regolare permesso di soggiorno, lavoro e buste paga, in data 8.3.2019, il sig. -OMISSIS-riceveva dalla Questura di Foggia comunicazione di avvio di revoca del permesso di soggiorno, per asserita “irricevibilità” dell’istanza di rinnovo del medesimo, istanza presentata da -OMISSIS-nel 2016 ed accolta dalla Questura di Foggia. Tale comunicazione veniva riscontrata dal ricorrente con p.e.c. 6.8.2019, ove si evidenziavano il pieno inserimento socio-lavorativo e la buona fede nell’aver confidato nella validità del permesso di soggiorno e nella non necessità di chiedere un ulteriore visto d’ingresso o la conversione del titolo. Ciò nondimeno, in data 16.9.2019, la Questura di Belluno notificava al ricorrente il provvedimento emesso dalla Questura di Foggia, di revoca del permesso di soggiorno.
Il sig. -OMISSIS-proponeva ricorso avverso l’indicato provvedimento dinanzi al T.a.r. Veneto - Venezia, erroneamente indicato quale competente nel provvedimento impugnato. Il T.a.r. Veneto, con ordinanza -OMISSIS-/2020, dichiarava la propria incompetenza in favore del T.a.r. Puglia – sez. di Bari.
Il ricorrente riassume il ricorso dinanzi a questo Tribunale, con atto depositato il 4.3.2020. Impugna gli atti indicati in epigrafe e deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 e 6 D.Lgs. n. 286/1998;2) violazione del principio di tutela della buona fede e dell’affidamento.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Ministero dell’Interno per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale-OMISSIS-del 29.4.2020, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente.
Nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - La Questura di Foggia, nel rinnovare al ricorrente il permesso di soggiorno nel 2016, ha erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti per il titolo, sennonché il ricorrente ha poi trovato stabile inserimento lavorativo in Italia, essendo stato assunto con contratto a tempo indeterminato in una fabbrica di produzione occhiali.
Invero, a tenore dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi, anche sopravvenuti nel corso del procedimento, che potessero condurre a un risultato favorevole per il richiedente il permesso di soggiorno. Nel caso di specie, la Questura di Foggia avrebbe dovuto considerare l’avvenuto consolidamento lavorativo del ricorrente nel territorio nazionale, prima di revocare un permesso di soggiorno rilasciato per errore, anche perché non risultano accertate dichiarazioni fittizie o decettive da parte del ricorrente in ordine al precedente rapporto di lavoro o alla residenza, né risulta alcuna notizia a carico del ricorrente per false dichiarazioni o esibizione di documentazione fittizia o per una diversa ipotesi di reato.
Il presupposto per applicare la regola di favore ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che ammette il consolidamento della posizione del cittadino extracomunitario attraverso gli elementi sopravvenuti sananti, è che vi sia un qualche affidamento tutelabile circa la conservazione del titolo di soggiorno. Il punto di partenza è, quindi, normalmente costituito da un titolo di soggiorno che contenga in sé la capacità di espandersi sotto forma di rinnovo nella medesima categoria o di conversione in altre categorie di titoli. Il bilanciamento degli interessi impone di dare rilievo ai fatti sopravvenuti.
Invero, con ordinanza cautelare del 15/01/2020 --OMISSIS-/2020, questo Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato, invitando la P.A. procedente a riesaminare la posizione del ricorrente. Ciò nondimeno, in data 26/08/2020, la Questura di Foggia ha inviato a mezzo p.e.c. una comunicazione ove dichiara che, nonostante l’invito rivolto dal Tribunale e nonostante l’indubbio e consolidato inserimento lavorativo del ricorrente, non si è ritenuto di adottare “ nuovi provvedimenti nei confronti del sig.-OMISSIS- ”.
Non è stata dunque sfruttata l’occasione della tutela qui disposta in sede cautelare, che avrebbe consentito al cittadino extracomunitario di utilizzare il tempo del processo per rafforzare il collegamento con lo Stato ospitante attraverso nuova attività lavorativa regolare, ma soprattutto all’Amministrazione di raccogliere maggiori elementi di valutazione sulla condotta e sull’inserimento sociale (cfr.: T.a.r. Lombardia, Brescia I, sentenza n. 1115 del 2016).
IV- Stante la fondatezza delle censure, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.