TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2017-02-09, n. 201700023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2017-02-09, n. 201700023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201700023
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00224/2016 REG.RIC.

N. 00023/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00224/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2016, proposto da:

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M P, V S, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Iannini in L'Aquila, via Corradino D'Ascanio 11;

contro

Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

nei confronti di

ATC Vomano Fino, ATC Salinello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato M Famminj, con domicilio eletto presso lo studio Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 92 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto "caccia pesca micologia - approvazione piano di controllo triennale 2016/18 delle popolazioni delle volpi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Teramo e di ATC Vomano Fino e di ATC Salinello;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che questo TAR ha già, in analoga controversia, ritenuto la sufficienza della “piana e diffusa motivazione della Provincia resistente addotta sull’operato discostamento dal parere ISPRA, essenzialmente basato sulla ritenuta (e non confutata) insufficienza delle altre tecniche ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi all’approvazione del piano di controllo” (cfr. Ord. n. 2/2017);

Considerato che, in disparte il profilo sopra enunciato, sembra prevalente, in sede cautelare, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di controllo faunistico impugnato;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di fase, tenuto conto della natura della controversia;

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