TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-10-14, n. 201900515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-10-14, n. 201900515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900515
Data del deposito : 14 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2019

N. 00515/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00578/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 578 del 2010, proposto da Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato I S, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Palermo s.n.c.;

contro

Comune di Torgiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, n. 8;

nei confronti

Regione Umbria, Agenzia del Demanio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Umbria non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- dell’ordinanza n. 64 del 6 ottobre 2010 del Responsabile dell’Area Assetto del Territorio del Comune di Torgiano e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anteriore e/o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2019 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Perugia ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Torgiano n. 64 del 6 ottobre 2010, nella parte in cui veniva intimato all’amministrazione ricorrente la demolizione di una serie di manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire su area di sua proprietà da parte del Comitato Festa di Pontenuovo.

2. Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 6 della legge regionale n. 21/2004. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità della motivazione .

Sostiene l’amministrazione ricorrente l’illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto emesso anche nei suoi confronti e non soltanto nei confronti del responsabile dell’abuso, pure richiamato nel provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.

II. Violazione e falsa o errata applicazione dell’art. 6 della legge regionale n. 21/2004 in relazione all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti .

Lamenta la Provincia di Perugia che l’amministrazione comunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’art. 6 della legge regionale n. 21/2004 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), la cui formulazione si riferirebbe unicamente a vicende di abusi riguardanti i privati e nelle quali il proprietario del terreno non coincide con il responsabile dell’abuso.

Sostiene altresì l’amministrazione ricorrente la disparità di trattamento rispetto all’Agenzia del Demanio, la quale non risulta destinataria del provvedimento impugnato sebbene anch’essa sia in parte proprietaria dell’area ove insistono i manufatti da demolire.

III. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento .

Adduce l’amministrazione ricorrente il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato non risultando definitivamente accertato quali siano le particelle di sua proprietà.

3. Il Comune di Torgiano si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

4. Con ordinanza cautelare n. 36/2011 è stata accolta la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione, in quanto assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris , nonché dal presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile.

5. Con ordinanza collegiale n. 398/2018, il Tribunale ha disposto verificazione a carico dell’amministrazione comunale onde accertare in via definitiva se le particelle 168 e 169 del foglio 34 del N.C.T. del Comune di Torgiano siano effettivamente di proprietà della Provincia di Perugia ovvero dell’Agenzia del Demanio o di altri soggetti.

6. In adempimento al suesposto incombente istruttorio, il Comune di Torgiano ha disposto perizia tecnica a mezzo della quale è stato definitivamente attestato che le particelle in questione sono di proprietà della Provincia di Perugia.

7. Alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2019, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

8. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

9. Premette al riguardo il Collegio che l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, disciplinante gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, dispone che “Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.”

10. Come chiarito in giurisprudenza (cfr., ex multis , T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 28 settembre 2018, n. 308), tale disciplina presenta diverse peculiarità rispetto a quella per così dire “ordinaria” di cui all’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 380/2001, in ragione della singolare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. Legittimato passivo della sanzione è unicamente il responsabile dell’abuso, a differenza di quanto previsto dal succitato art. 31 in base al quale la demolizione può essere legittimamente comminata anche al proprietario non responsabile dell’abuso.

11. Dalla lettura dell’ordinanza del Comune di Torgiano n. 64 del 6 ottobre 2010, appare incontestabile che le opere da demolire siano unicamente riconducibili al responsabile dell’abuso, trattandosi di manufatti funzionali all’attività da quest’ultimo svolta quale concessionario di suolo pubblico in occasione delle periodiche feste patronali ed in ordine ai quali non risulta alcuna circostanza in ordine al fatto che gli stessi siano stati realizzati o a vario titolo assentiti dall’amministrazione provinciale.

12. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ingiunge la demolizione anche alla Provincia di Perugia in qualità di proprietaria dell’area ove risultano ubicati detti manufatti, avendo l’art. 35 del d.P.R. 380/2001 previsto come unico legittimato passivo il responsabile dell’abuso (peraltro chiaramente identificato nello stesso provvedimento gravato) e non anche l’ente pubblico proprietario dell’area medesima.

13. Per quanto precede l’ordinanza gravata va annullata nella parte in cui ingiunge la demolizione anche alla Provincia di Perugia.

14. Restato assorbite le ulteriori censure proposte.

15. Tenuto conto della singolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

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