TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300407
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 00407/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, F M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Provinciale Motorizzazione Bergamo, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento:

- del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente cat. B n. -OMISSIS-, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Bergamo e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, titolare della patente di guida categoria B n. -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo ha disposto la revisione della patente di guida cat. B n. -OMISSIS-, mediante nuovo esame di idoneità tecnica lamentandone la illegittimità alla luce delle parti oscurate che non rendono intellegibile la motivazione per cui il provvedimento stesso sia stato adottato e della mancata allegazione della “comunicazione n.-OMISSIS-del V.C.O.” che, secondo la ricostruzione del ricorrente, violerebbe l’art. 3 della l. n. 241/1990 nella parte in cui, nell’ammettere la motivazione per relationem, richiede che l’atto richiamato sia reso disponibile.

Nel costituirsi in giudizio, l’amministrazione ha prodotto una relazione della Motorizzazione Civile di Bergamo in cui, ex post, viene chiarito che il provvedimento di revisione della patente di guida è stato emesso in ragione del fatto che “in data -OMISSIS- con prot. -OMISSIS- perveniva alla pec istituzionale da parte della Sezione Polizia Stradale del V.C.O. di -OMISSIS-… richiesta di procedere nei confronti del soggetto …ai sensi degli art. 121 e 128 C.d.S., in quanto durante l’attività di indagine espletata nel corso del Procedimento Penale n. -OMISSIS- emergevano elementi tali da far ritenere che il candidato, durante le sedute d’esame teorico a quiz informatizzato per il conseguimento della patente di guida avesse utilizzato fraudolentemente strumentazione elettronica vietata”.

Tale relazione è stata impugnata a mezzo di ricorso per motivi aggiunti nel quale si evidenzia la contraddittorietà tra l’integrazione motivatoria richiamata e quella contenuta nel provvedimento impugnato dove si fa riferimento, come causa della disposta revisione, ad un comportamento di guida.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 3 maggio 2023 ed ivi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Invero, risulta evidente la contraddittorietà di quanto indicato nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, il quale inerisce ad una illegittimità attinente la condotta di guida, con quanto indicato poi nell’atto gravato con il ricorso per motivi aggiunti, relativo invece ad una contestazione riferita ad una fraudolenta modalità di superamento della prova teorica.

Pertanto, alla luce di quanto esposto ed impregiudicata la possibilità da parte dell’amministrazione di rieditare il potere purché non ricorra nei medesimi vizi inficianti gli atti impugnati, il ricorso va accolto.

Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.

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