TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-08-03, n. 200901153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-08-03, n. 200901153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200901153
Data del deposito : 3 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00664/1999 REG.RIC.

N. 01153/2009 REG.SEN.

N. 00664/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 664 del 1999, proposto da:
Immobiliare Cesenatico Centro Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G D B, con domicilio eletto presso Pier Furio Zelaschi in Bologna, via Castiglione 37;

contro

Comune di Cesenatico, rappresentato e difeso dagli avv. L G B, P T, A Z, con domicilio eletto presso L G B in Bologna, via D'Azeglio 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

revoca parziale della concessione edilizia n.121 del 9.6.1998.

Visti tutti gli atti della causa ed in particolare la dichiarazione in data 2.4.2009 della società ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Vista la parcella depositata in giudizio dell’avv. A. Zavatta (per l’importo complessivo di Euro 6.468,13 + C.P.A. ed I.V.A.)

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

- considerato che – in adesione alla prospettazione dichiarata dal Comune resistente (memoria in data 21.5.2009) – il ricorso è – ad avviso del Collegio – inammissibile per acquiescenza (avendo la società ricorrente provveduto in data anteriore all’8.4.1999 al pagamento della sanzione pecuniaria ed al deposito di tavole progettuali integrative conformi a quanto prescritto nell’impugnato provvedimento prima della notifica del presente ricorso);

- rilevato che spese ed onorari di giudizio seguono – come di norma – l’esito processuale e sono conseguentemente poste a carico della società ricorrente e liquidate a favore del Comune resistente come in dispositivo, sulla base dei parametri del valore indeterminabile della controversia e del limitato grado di complessità delle questioni trattate;

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