TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905716
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2019

N. 05716/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12772/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12772 del 2018, proposto da Gianluigi Monacelli, Di Meo Rolando 2.0, Patriarca Lorenzo Del Gaudio 3.0, Santolini Tomas 4.0, Romano Pasquale 5.0, Marco Raspaolo 6.0, Giancarlo Infantino 7.0, Fabrizio Borghese 8.0, Fieni Sergio 9.0, Romani Giuseppe 10.0, Citarella Sergio 11.0, Chirivi Danilo 12.0, Guarasci Michele 13.0, Pattumelli Francesco 14.0, Rizzo Sergio 15.0, Bencivinni Lucio Diego 16.0, Emanuel Comitti Bere' 17.0, Pellegrino Matarazzo 18.0, Mirko Patacchino 19.0, Rossi Alessandro 20.0, Scalfi Gianpaolo Donato 21.0, Culotta Emanuela 22.0, Lolli Marco 23.0, Costagliola Salvatore 24.0, Badagliacca Giovan Battista 25.0, Lauretano Roberto 26.0, Compagnone Giancarlo 27.0, Moretti Vincenzo 28.0, Claudio Calisti 29.0, Claudio De Francesco 30.0, Nobile Ferdinando 31.0, Morea Luigi 32.0, Benedetti Tiziano 33.0, Campanella Daniela 34.0, Marzi Samantha 35.0, Pugnaloni Milena 36.0, Salvati Roberto 37.0, Carmine Fago 38.0, Del Romano Davide 39.0, Calfapietro Claudio Walter 40.0, Fabrizio Pungitore 41.0, Carlo Pennetta 42.0, Carbonaro Carmelo 43.0, Pepponi Augusto 44.0, Cianciolo Stefano 45.0, Sdringola Alessio 46.0, Bagnato Alessandro 47.0, Incardona Lorenzo 48.0, Rados Andrea 49.0, Longhitano Giuseppe 50.0, Di Serio Giulio 51.0, Concas Claudio 52.0, Pugnaghi Ambride Luca Stefano 53.0, Nappa Ciro 54.0, Pazzelli Marco 55.0, Ambrogio Bovino 56.0, Lusa Ornella 57.0, Corsi Paolo 58.0, Mirino Rosario 59.0, Schiappa Emma 60.0, Torre Domenico 61.0, Pierucci Marco 62.0, Virone Alfonso 63.0, Rossini Ezio Gianni 64.0, Boncompagni Stefano 65.0, Malaspina Giuliano 66.0, Capuano Sergio 67.0, Mazza Alberto 68.0, Colonna Gianluca 69.0, Tomasino Baldassare 70.0, Nebbiai Francesco 71.0, Fiore Antonio 72.0, Minelli Monica 73.0, Lombardi Angelo 74.0, Michel Foglia 75.0, Antonio Tomeo 76.0, Luca Boccia 77.0, Francesco Tanco 78.0, Iacovella Michele 79.0, Nicoletti Marco 80.0, Sgattoni Daniele 81.0, Cellini Loris 82.0, Pierleoni Andrea 83.0, Alessandro Petrollini 84.0, Iapadre Luigi 85.0, Florio Pasqualino 86.0, Francesco Giorgini 87.0, Annarita Di Tommaso 88.0, Cecchi Gianfranco 89.0, Solza Alberto 90.0, Scaccetti Maria Paola 91.0, Centamore Alfio 92.0, Massimiliano Vecchietti 93.0, Cafasso Aldo 94.0, Giacomo Procida 95.0, Peccia Addolorato 96.0, Peccia Maria Cristina 97.0, Tofanari Paolo 98.0, Gaetano Magrone 99.0, Antonio Martinelli 100.0, Paolo Francalancia 101.0, Rinelli Michele 102.0, Carmen Silvaroli 103.0, Clemente Di Mario 104.0, Benedetti Silvia 105.0, Petrelli Maria 106.0, Crea Arturo 107.0, Lacagnina Claudio Cateno 108.0, Pingaro Donato 109.0, Recine Bernardo 110.0, Rosetti Gian Marco 111.0, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Morlupo e Antonio Flamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Andrea Scano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

a) del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, firmato

dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 15.5.2018 e

contrassegnato dal n. 333-C/9041-C/9°, nella parte in cui, art. 3, dispone che 1831 allievi vice

ispettori della Polizia di Stato sono nominati vice ispettori, a tutti gli effetti, dal 12 marzo

2018;

b) della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

Direzione Centrale per le Risorse Umane, Prot. n. 333-C/2/Sez. 1^/9017-B6, firmato dal

Direttore Centrale, datato 9.8.2018, con la quale si rendeva noto che era disponibile sul

Portale della Polizia di Stato – Doppia Vela - il decreto di nomina alla qualifica di vice ispettore

per i frequentatori del IX corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato e,

alla stessa, si chiedeva di dare la massima diffusione;

c) dei Conferimenti della qualifica di vice ispettore, del Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio

Dirigenti, Direttivi ed Ispettori- 2^ Divisione- Stato Giur. e Progr. Carriera, firmati dal

Direttore della Divisione, datati 19.7.2018 e, in diverse date, notificati personalmente ai

singoli ricorrenti, nella parte in cui fanno decorrere la nomina a vice ispettore della Polizia di

Stato dal 12.3.2018;

d) di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale e, comunque, connesso e correlato

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla retrodatazione all'1.1.2005 della decorrenza di tutti gli effetti

della qualifica di vice ispettori della Polizia di Stato, avendo superato l'esame finale del IX

Corso di formazione per la nomina a vice ispettori, al quale sono stati ammessi in qualità di

vincitori di concorso interno per titoli ed esami, con conseguente condanna del Ministero

dell'Interno alla ricostruzione della carriera di ciascuno dei ricorrenti ed al risarcimento dei

danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Espongono i ricorrenti, tutti appartenenti al personale della Polizia di Stato, di avere partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a complessivi 1400 posti (successivamente elevati a 1874) per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12P.1.13 del 24.9.2013 e, avendo superato le prove concorsuali, di essere stati ammessi dal 12.9.2017 a frequentare il IX corso di formazione, della durata di sei mesi, presso vari Istituti di istruzione della Polizia di Stato al termine del quale hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.3.2018.

Ritenendo illegittima la decorrenza giuridica di tale inquadramento, siccome coincidente con la data della conclusione del corso di formazione, e assumendo come questa dovrebbe essere riferita alle vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004, con conseguente diritto di tutti coloro che hanno superato il IX corso di formazione di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1 gennaio dell’anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, con il ricorso in epigrafe chiedono l’accertamento del diritto alla retrodatazione della decorrenza a tutti gli effetti della qualifica di vice ispettori di Polizia e, conseguentemente, alla ricostruzione della loro carriera ed al risarcimento dei danni, deducendo, al riguardo, i seguenti articolati motivi in diritto:

1) Violazione, falsa

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