TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905716
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2019

N. 05716/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12772/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12772 del 2018, proposto da Gianluigi Monacelli, Di Meo Rolando 2.0, Patriarca Lorenzo Del Gaudio 3.0, Santolini Tomas 4.0, Romano Pasquale 5.0, Marco Raspaolo 6.0, Giancarlo Infantino 7.0, Fabrizio Borghese 8.0, Fieni Sergio 9.0, Romani Giuseppe 10.0, Citarella Sergio 11.0, Chirivi Danilo 12.0, Guarasci Michele 13.0, Pattumelli Francesco 14.0, Rizzo Sergio 15.0, Bencivinni Lucio Diego 16.0, Emanuel Comitti Bere' 17.0, Pellegrino Matarazzo 18.0, Mirko Patacchino 19.0, Rossi Alessandro 20.0, Scalfi Gianpaolo Donato 21.0, Culotta Emanuela 22.0, Lolli Marco 23.0, Costagliola Salvatore 24.0, Badagliacca Giovan Battista 25.0, Lauretano Roberto 26.0, Compagnone Giancarlo 27.0, Moretti Vincenzo 28.0, Claudio Calisti 29.0, Claudio De Francesco 30.0, Nobile Ferdinando 31.0, Morea Luigi 32.0, Benedetti Tiziano 33.0, Campanella Daniela 34.0, Marzi Samantha 35.0, Pugnaloni Milena 36.0, Salvati Roberto 37.0, Carmine Fago 38.0, Del Romano Davide 39.0, Calfapietro Claudio Walter 40.0, Fabrizio Pungitore 41.0, Carlo Pennetta 42.0, Carbonaro Carmelo 43.0, Pepponi Augusto 44.0, Cianciolo Stefano 45.0, Sdringola Alessio 46.0, Bagnato Alessandro 47.0, Incardona Lorenzo 48.0, Rados Andrea 49.0, Longhitano Giuseppe 50.0, Di Serio Giulio 51.0, Concas Claudio 52.0, Pugnaghi Ambride Luca Stefano 53.0, Nappa Ciro 54.0, Pazzelli Marco 55.0, Ambrogio Bovino 56.0, Lusa Ornella 57.0, Corsi Paolo 58.0, Mirino Rosario 59.0, Schiappa Emma 60.0, Torre Domenico 61.0, Pierucci Marco 62.0, Virone Alfonso 63.0, Rossini Ezio Gianni 64.0, Boncompagni Stefano 65.0, Malaspina Giuliano 66.0, Capuano Sergio 67.0, Mazza Alberto 68.0, Colonna Gianluca 69.0, Tomasino Baldassare 70.0, Nebbiai Francesco 71.0, Fiore Antonio 72.0, Minelli Monica 73.0, Lombardi Angelo 74.0, Michel Foglia 75.0, Antonio Tomeo 76.0, Luca Boccia 77.0, Francesco Tanco 78.0, Iacovella Michele 79.0, Nicoletti Marco 80.0, Sgattoni Daniele 81.0, Cellini Loris 82.0, Pierleoni Andrea 83.0, Alessandro Petrollini 84.0, Iapadre Luigi 85.0, Florio Pasqualino 86.0, Francesco Giorgini 87.0, Annarita Di Tommaso 88.0, Cecchi Gianfranco 89.0, Solza Alberto 90.0, Scaccetti Maria Paola 91.0, Centamore Alfio 92.0, Massimiliano Vecchietti 93.0, Cafasso Aldo 94.0, Giacomo Procida 95.0, Peccia Addolorato 96.0, Peccia Maria Cristina 97.0, Tofanari Paolo 98.0, Gaetano Magrone 99.0, Antonio Martinelli 100.0, Paolo Francalancia 101.0, Rinelli Michele 102.0, Carmen Silvaroli 103.0, Clemente Di Mario 104.0, Benedetti Silvia 105.0, Petrelli Maria 106.0, Crea Arturo 107.0, Lacagnina Claudio Cateno 108.0, Pingaro Donato 109.0, Recine Bernardo 110.0, Rosetti Gian Marco 111.0, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Morlupo e Antonio Flamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Scano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, firmato

dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 15.5.2018 e

contrassegnato dal n. 333-C/9041-C/9°, nella parte in cui, art. 3, dispone che 1831 allievi vice

ispettori della Polizia di Stato sono nominati vice ispettori, a tutti gli effetti, dal 12 marzo

2018;

b) della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

Direzione Centrale per le Risorse Umane, Prot. n. 333-C/2/Sez. 1^/9017-B6, firmato dal

Direttore Centrale, datato 9.8.2018, con la quale si rendeva noto che era disponibile sul

Portale della Polizia di Stato – Doppia Vela - il decreto di nomina alla qualifica di vice ispettore

per i frequentatori del IX corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato e,

alla stessa, si chiedeva di dare la massima diffusione;

c) dei Conferimenti della qualifica di vice ispettore, del Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio

Dirigenti, Direttivi ed Ispettori- 2^ Divisione- Stato Giur. e Progr. Carriera, firmati dal

Direttore della Divisione, datati 19.7.2018 e, in diverse date, notificati personalmente ai

singoli ricorrenti, nella parte in cui fanno decorrere la nomina a vice ispettore della Polizia di

Stato dal 12.3.2018;

d) di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale e, comunque, connesso e correlato

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla retrodatazione all'1.1.2005 della decorrenza di tutti gli effetti

della qualifica di vice ispettori della Polizia di Stato, avendo superato l'esame finale del IX

Corso di formazione per la nomina a vice ispettori, al quale sono stati ammessi in qualità di

vincitori di concorso interno per titoli ed esami, con conseguente condanna del Ministero

dell'Interno alla ricostruzione della carriera di ciascuno dei ricorrenti ed al risarcimento dei

danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Espongono i ricorrenti, tutti appartenenti al personale della Polizia di Stato, di avere partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a complessivi 1400 posti (successivamente elevati a 1874) per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12P.

1.13 del 24.9.2013 e, avendo superato le prove concorsuali, di essere stati ammessi dal 12.9.2017 a frequentare il IX corso di formazione, della durata di sei mesi, presso vari Istituti di istruzione della Polizia di Stato al termine del quale hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.3.2018.

Ritenendo illegittima la decorrenza giuridica di tale inquadramento, siccome coincidente con la data della conclusione del corso di formazione, e assumendo come questa dovrebbe essere riferita alle vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004, con conseguente diritto di tutti coloro che hanno superato il IX corso di formazione di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1 gennaio dell’anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, con il ricorso in epigrafe chiedono l’accertamento del diritto alla retrodatazione della decorrenza a tutti gli effetti della qualifica di vice ispettori di Polizia e, conseguentemente, alla ricostruzione della loro carriera ed al risarcimento dei danni, deducendo, al riguardo, i seguenti articolati motivi in diritto:

1) Violazione, falsa interpretazione ed errata applicazione dell’art. 13, d.lgs. 28.2.2001, n. 53 in relazione all’art. 27, d.P.R. 24.4.1982, n. 335;
eccesso di potere per motivazione assente, illogicità e contraddittorietà tra atti;
violazione e falsa applicazione della premessa e dell’art. 11 del bando di concorso;
violazione ed errata applicazione delle regole interpretative generali di cui agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c.;
violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. ex art. 97, cost.;
eccesso di potere per disparità di trattamento;

2) Eccesso di potere per mancata attuazione dell’art. 36, l. 1.4.1981, n. 121 in relazione all’art. 27, d.P.R. 24.4.1982, n. 335, e violazione dell’art. 76 cost. Falsa interpretazione ed errata applicazione dell’art. 27, d.P.R. 24.4.1982, n. 335 in relazione all’art. 25-ter, comma 6, d.P.R. 24.4.1982, n. 337, nella parte in cui nulla dispone relativamente alla decorrenza degli effetti della nomina a vice ispettore. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta;
violazione ed errata applicazione delle regole interpretative generali di cui all’art. 12 disp. prel. c.c.;
irrazionalità e ingiustizia manifesta;
violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 cost.

In via subordinata, deducono eccezione di illegittimità costituzionale, per il caso di non condivisione della applicazione diretta dell’art. 36, determinazione X), comma 4, l. 1.4.1981, n. 121, e della applicazione per analogia del comma 6, art. 25 ter, d.P.R. n. 337/1982, sotto il profilo della disparità di trattamento con conseguente illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 cost.) e del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97, comma 1, cost.), nonché dell’art. 76 cost. per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Legislatore delegato, dell’art. 27, d.P.R. 24.4.1982, n. 335

Si è costituita l’Avvocatura Generale in difesa dell’intimato Ministero per eccepire, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto, ossia il bando di concorso ove era indicato, nel preambolo, “di bandire, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, un concorso interno per la copertura di 1400 posti per la qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato”;
nel merito, ha eccepito, comunque, l’infondatezza delle richieste formulate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata, quindi, trattata alla pubblica udienza del 2 aprile 2019 e il Collegio l’ha trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, impugnano il decreto di nomina a vice ispettori della Polizia di Stato a decorrere dal 12 marzo 2018, reclamando il diritto alla retrodatazione all’1.1.2005 della decorrenza di tutti gli effetti della qualifica di vice ispettori della Polizia di Stato con conseguente condanna del Ministero dell’Interno alla ricostruzione della carriera di ciascuno dei ricorrenti ed al risarcimento dei danni.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa erariale per omessa impugnazione del bando di concorso.

L’eccezione non ha pregio.

Al contrario di quanto assume il Ministero resistente, il bando di concorso non disponeva in merito alla decorrenza giuridica dell’inquadramento dei vincitori, limitandosi a stabilire che la procedura sarebbe stata espletata in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 del d.P.R. numero 335 del 1982, trattandosi di procedura speciale, indetta in sede di prima applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 53 del 2001, in deroga al meccanismo di copertura dei posti di vice ispettore stabilito, a regime, dal richiamato articolo 27.

La norma in esame prevede, infatti, che la metà dei posti annualmente disponibili sia coperta mediante concorso pubblico e l’altra metà mediante concorso interno riservato al personale di polizia in possesso di determinati requisiti.

In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 53/2001, (con cui sono state inserite disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), l’articolo 13 prescrive una diversa ripartizione delle aliquote tra le procedure selettive previste.

In particolare, nella prima applicazione, solo il 35% dei posti disponibili è destinato ad essere coperto per concorso pubblico, mentre il 65% dei posti è riservato al concorso interno per il personale della Polizia in possesso dei prescritti requisiti.

Dunque, atteso che nessuna delle norme esaminate (né quella disciplinante la procedura di copertura a regime, né quella recante la disciplina di prima applicazione), contiene alcuna prescrizione sulla decorrenza giuridica degli inquadramenti nella qualifica di vice ispettore, la clausola del bando di concorso richiamante la deroga alla procedura ordinaria non può essere ritenuta lesiva, non rinviando ad alcuna norma giuridica sulla decorrenza degli inquadramenti nella qualifica superiore.

Pertanto, posto che i ricorrenti non erano tenuti ad impugnare il bando di concorso al fine di chiedere l’accertamento del diritto alla pretesa retrodatazione dell’anzianità, l’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto deve essere respinta.

Nel merito, invece, il ricorso non merita condivisione.

In punto di fatto si ricorda che la procedura concorsuale cui hanno partecipato i ricorrenti, dopo l’espletamento della prova preselettiva il 24 giugno 2014 e la valutazione dei titoli di servizio, si è conclusa con la graduatoria finale del 12 giugno 2017 con cui sono stati individuati i vincitori ammessi al corso di formazione necessario per l’acquisizione della qualifica superiore;
quindi, il corso, iniziato il 12 settembre 2017, si è concluso, con il superamento della prova finale, in data 11 marzo 2018.

I ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto di nomina nella parte in cui sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettore a decorrere dal 12 marzo 2018, (giorno successivo al superamento del corso di formazione) al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla retrodatazione dell’inquadramento.

La tesi sostenuta per la reclamata retrodatazione dell’inquadramento a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale i posti messi a concorso si sono resi vacanti, si fonda, essenzialmente sul cosiddetto principio della annualità, riconosciuto dall’articolo 6 del decreto legislativo numero 53 del 2001 con riferimento alla qualifica di vice ispettore tecnico, qualifica equiparata a quella di vice ispettore dalla tabella 3 allegata al d.P.R. numero 337 del 1982, richiamata dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo numero 197 del 1995.

Atteso che l’articolo 25 ter del d.P.R. numero 337 del 1982 riconosce ai vincitori del concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in seguito al superamento degli esami finali del corso di formazione, l’anzianità giuridica a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze nell’organico, in forza della equiparazione tra la qualifica di vice ispettore tecnico e quella di vice ispettore, conseguita dai ricorrenti, anche ad essi spetterebbe la retrodatazione al 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono resi vacanti i posti.

Avendo essi concorso vittoriosamente per posti resisi vacanti nel quadriennio 2001-2004, ad essi spetterebbe il diritto alla retrodatazione dell’anzianità dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di vacanza dei posti, nella fattispecie coincidente con la data del 1 gennaio 2002.

La tesi non può essere condivisa.

Ritiene il Collegio che l’articolo 25 ter del d.P.R. numero 337 del 1982, nella parte in cui riconosce ai vincitori del concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico la retrodatazione dell’anzianità giuridica al 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono resi vacanti i posti da essi ricoperti, non è applicabile ai ricorrenti che non appartengono al personale tecnico-scientifico della Polizia di Stato, il cui ordinamento è retto, appunto, dal d.P.R. numero 337 del 1982.

I ricorrenti sono compresi nel personale della Polizia di Stato che espletata funzioni di polizia, con ordinamento disciplinato, invece, dal d.P.R. numero 335 del 1982, ove nessuna norma prevede la retrodatazione dell’anzianità giuridica per i vincitori del concorso interno alla qualifica di vice ispettore.

Neppure può condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’articolo 25 ter del d.P.R. 337 del 1982 sarebbe agli stessi applicabile in forza del combinato disposto con la tabella 3 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo numero 197 del 1995.

Osserva il collegio che con quest’ultima disposizione è stata sostituita la tabella B allegata al d.P.R. numero 337 del 1982 con la tabella 3 allegata al decreto legislativo numero 197 del 1995.

Peraltro, l’equiparazione di cui alla ridetta tabella tra le qualifiche del personale che esplica attività tecnico-scientifica e personale che esplica funzioni di polizia ha la precisa ed esclusiva finalità di collocare sullo stesso piano, nell’ambito dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato, i dipendenti che svolgono funzioni diverse, senza che ciò implichi, tuttavia, la sovrapposizione e la identità dei percorsi di carriera.

Diversamente opinando, non avrebbe senso la distinzione tra i ruoli delle diverse categorie di personale di polizia che è sancita da ordinamenti distinti, con i richiamati dd.PP.RR. numero 335 e numero 337 del 1982.

Essendo espressamente previsti diversi sviluppi di carriera, ciascuno con una specifica disciplina, non è possibile applicare, per analogia, al personale che progredisce in carriera nell’ambito di un ordinamento le regole di inquadramento e di anzianità proprie dell’altro ordinamento.

Pertanto, non è meritevole di accoglimento la richiesta di retrodatazione della anzianità giuridica dell’inquadramento a decorrere dal 1 gennaio 2005, con riferimento all’ultimo anno del quadriennio nel quale si sarebbero resi vacanti i posti, anziché all’anno iniziale.

Per le medesime ragioni già esplicitate, non hanno pregio le censure dedotte nella parte in cui sono tese ad evidenziare l’irrazionalità dell’applicazione della normativa in esame in assenza di alcuna considerazione del momento in cui si è verificata l’esigenza di coprire le vacanze organiche determinatesi in anni risalenti (2001-2004), che non sarebbe nemmeno mitigata dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 45, comma 24, d.lgs. n. 95/2017, volta ad impedire lo scavalcamento dei vice ispettori del IX corso da parte dei vincitori dei nuovi concorsi banditi.

Nessuna norma, infatti, riconosce ai vincitori dei concorsi successivamente banditi la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore a data anteriore a quella in cui gli stessi hanno concluso il corso di formazione, dovendosi, pertanto, ritenere che la clausola di salvaguardia sia destinata ad evitare scavalcamenti in relazione a tale data e non a quella in cui si sono determinate successive carenze di organico.

Osserva in proposito il Collegio che il cosiddetto principio della annualità, introdotto dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo numero 95 del 2017, modificando l’articolo 27 del d.P.R. numero 335 del 1982, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, consiste semplicemente nel principio della copertura annuale di tutti i posti resisi disponibili nell’anno precedente.

La norma, quindi, stabilisce che i concorsi, sia pubblico che interno, siano espletati con cadenza annuale, ma non prevede, invece, alcuna retrodatazione dell’inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati a cadenza annuale.

Pertanto, in mancanza di una specifica norma che consenta l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore con efficacia retroattiva, si deve ritenere che tutti i vincitori di concorso siano inquadrati a decorrere dal primo giorno di conseguimento della qualifica, giorno coincidente, per i vincitori del concorso interno, con il primo giorno successivo all’esame finale prescritto per il superamento del corso di formazione.

Alla stregua di tali considerazioni, la salvaguardia dell’anzianità, in applicazione dell’articolo 45, comma 24, del decreto legislativo numero 95 del 2017, con cui in sede di revisione dei ruoli delle forze di polizia, stabilisce che i vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 95 del 29 maggio 2017 precedano in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal medesimo decreto legislativo e siano iscritti nel ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente, non presuppone affatto, come sembra sottintendere parte ricorrente, che ai vincitori del concorso interno bandito nel novembre 2017 spetterà la retrodatazione dell’anzianità nella qualifica prefigurata dai ricorrenti;
peraltro, neppure può sottacersi che il concorso da ultimo bandito è ancora in corso di svolgimento, con la conseguenza che nessuno scavalcamento è configurabile in concreto.

Accertata l’infondatezza dei motivi di ricorso, deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale che i ricorrenti chiedono sia sollevata in via subordinata.

Ad avviso dei ricorrenti, qualora le leggi applicate dovessero essere interpretate nel senso di non riconoscere agli interessati la retrodatazione dell’inquadramento giuridico, ne risulterebbe un trattamento discriminatorio costituzionalmente illegittimo, in contrasto con l’articolo 3 e 97 della Costituzione e, sotto il profilo della violazione della delega da parte del Governo delegato, dell’art. 76 della Costituzione.

Si prescinde dall’esame delle questione sotto il profilo della violazione degli artt. 97 e 76 della Costituzione, non essendo stata minimamente sviluppata in ricorso, la cui rilevanza è, pertanto, manifestamente inammissibile.

Sotto il profilo della disparità di trattamento, i ricorrenti deducono che ove la retrodatazione dell’inquadramento fosse riconosciuta dalla legge esclusivamente ai vice ispettori tecnici della polizia e non anche ai vice ispettori che espletano funzioni di polizia, trattandosi di qualifiche equiparate espressamente, si dovrebbe concludere che la legge ha trattato diversamente situazioni giuridicamente omogenee, in spregio del principio rinvenibile nell’articolo 3 della Costituzione che prescrive l’uguaglianza dei diritti, per cui fattispecie uguali devono essere trattate dalla legge nello stesso modo.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Ritiene il Collegio che nel caso controverso non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra situazioni uguali.

Si è già osservato che la carriera dei vice ispettori tecnici segue un percorso diverso e, nell’ambito di essa, la norma che prevede la retrodatazione dell’anzianità giuridica si colloca in un assetto ordinamentale del tutto distinto da quello del personale che svolge funzioni di polizia in senso stretto.

Il beneficio riconosciuto ai vice ispettori tecnici, per quanto opinabile, rientra nella discrezionalità del legislatore che ha voluto riconoscere ad essi un trattamento di favore al momento del conseguimento della qualifica.

Il mancato riconoscimento ai vice ispettori di polizia dello stesso beneficio, seppure discutibile sul piano della politica legislativa, non può essere ritenuto manifestamente ingiusto e irragionevole, essendo collocati i vice ispettori di polizia in un ruolo del tutto distinto da quello del personale tecnico, per cui i benefici riconosciuti ai vice ispettori tecnici non incidono negativamente sulla posizione giuridica dei vice ispettori di polizia.

Di conseguenza la questione di legittimità costituzionale che i ricorrenti vorrebbero fosse sollevata è manifestamente infondata.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, per la infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti e con esso devono essere pure respinte le connesse domande di accertamento e di risarcimento del danno.

Le spese processuali, in ragione della particolarità del caso e della complessità delle questioni, devono essere interamente compensate tra le parti.

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