TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100179
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 00179/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2020, proposto da
A F, rappresentata e difesa dall'avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, in persona del Responsabile p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Bologna, presso i cui Uffici in via A. Testoni, 6 sono domiciliati ex lege ;

nei confronti

S S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria finale provinciale supplenze pubblicata da Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna relativa alla classe di concorso A018 -Filosofia e Scienze umane- e A019 Filosofia e Storia per la provincia di Bologna, redatta a seguito del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, una candidata per ottenere l’inserimento nella graduatoria finale per l’assegnazione delle supplenze (G.P.S.) da parte dell’Ufficio Scolastico per l'Emilia - Romagna relativamente alla classe di concorso A018 -Filosofia e Scienze umane- e A019 Filosofia e Storia per la provincia di Bologna, redatta a seguito del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, chiede l’annullamento della suddetta graduatoria, nella parte in cui non le è stato riconosciuto il complessivo punteggio a lei spettante per il possesso dei titoli già indicati dall’interessata nella relativa domanda di partecipazione per l’inserimento nelle suddette graduatorie provinciali delle supplenze.

A sostegno del ricorso, la deducente rileva i seguenti motivi in diritto: violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione esplicitato le ragioni del mancato riconoscimento alla ricorrente di tutti i titoli, con i relativi punteggi spettantigli, posto che ella avrebbe avuto diritto ad una migliore posizione in graduatoria, con l’attribuzione del punteggio complessivo di punti 37 rispetto a quello effettivamente riconosciutole di punti 25, dovuto alla mancata attribuzione di punti 12 relativi a titoli indicati nella domanda di inserimento nella suddetta graduatoria GPS;
violazione art. 21 octies L. n. 241 del 1990;
violazione dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa di favor partecipationis nelle selezioni pubbliche;
violazione art. 6 lett. B) L. n. 241 del 1990 per mancato ricorso al “soccorso istruttorio”;
eccesso di potere per palese irragionevolezza dell’operato della Commissione giudicatrice.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione scolastica intimata, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.

Con ordinanza collegiale n. 399 del 21/10/2020 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, seppure ai limitati fini dell’ammissione della stessa, con riserva, alla graduatoria provinciale supplenze oggetto di causa;

Con la predetta ordinanza, è stata inoltre accolta la specifica istanza della ricorrente, con la quale si chiedeva di potere integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati inseriti nella stessa GPS della provincia di Bologna in cui ella è inserita, mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Alla pubblica udienza del giorno 13 gennaio 2021, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale

Il Collegio deve osservare, in via pregiudiziale ed esaustiva ai fini del decidere, che, ad un più approfondito esame della fattispecie di cui è causa, e contrariamente a quanto sostenuto nell’atto introduttivo del presente giudizio dalla ricorrente, la controversia in esame ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

La giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa è pacifica nel radicare nel g.o. la giurisdizione per le controversie inerenti l’esatto collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico quali quella per cui è causa c.d. “G.P.S.- graduatorie provinciali supplenti”. Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (ex multis Cassazione civile sez. un., 26 giugno 2019, n.17123;
id. 22 dicembre 2015, n. 25773);
La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (ex plurimis: T.A.R. Emilia-Romagna –BO- Sez. I, 19/12/2020 n. 843;
14/12/2020 n. 823;
Consiglio di Stato sez. VI, 6/5/2016 n. 1833;
Cons. Stato A.P. 12/7/2011 n. 11).

Nel caso di specie, al di là delle concrete, peculiari modalità mediante le quali l’amministrazione scolastica procede a rettificare le graduatorie provinciali dei supplenti, a seguito e a riscontro delle istanze e/o reclami dei candidati che ritengono non siano stati valutati correttamente titoli posseduti e/o non siano stati attribuiti i relativi punteggi asseritamente spettanti, resta il fatto che trattasi di controversia che, in ultima analisi, è pur sempre relativa al mancato riconoscimento di titoli e del relativo punteggio spettante al candidato ricorrente, con conseguente inclusione della stessa tra quelle attribuite alla cognizione del giudice ordinario.

Per i suesposti motivi va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o. lamentando parte ricorrente l’erroneità del punteggio conseguito nell’ambito di una selezione priva di valore concorsuale, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, il quale abbraccia una nozione ristretta del concorso pubblico ai fini della giurisdizione (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 12/7/ luglio 2011, n.11;
T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 6 marzo 2013, n. 474;
Cassazione civile, Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032;
id. 20 ottobre 2009, n. 22159;
id.13 febbraio 2008, n. 3399). Per quanto concerne la conseguente “traslatio iudicii” occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 codice del processo amministrativo.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

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