TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-12-19, n. 202303092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-12-19, n. 202303092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202303092
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 03092/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00952/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 952 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. G Bbini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via G. Röntgen n. 18;

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti

- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direttore Generale del Personale e delle Risorse di scioglimento della riserva e contestuale decadenza della nomina a Vice Sovrintendente del Corpo della Polizia penitenziaria del 12 gennaio 2023, notificato all’interessato in data 13 marzo 2023;

- e per quanto possa occorrere della nota -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direttore Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VI Concorsi, Sez. Terza, avente a oggetto « -OMISSIS- matr. -OMISSIS- Concorso straordinario per titoli a complessivi 2851 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2017 », con la quale è stato trasmesso al Provveditorato Regionale il predetto decreto di decadenza;

- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l’ordinanza n. 540/2023 con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 30 novembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 12 maggio 2023 e depositato il 29 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto del 12 gennaio 2023 adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direttore Generale del Personale e delle Risorse di scioglimento della riserva e contestuale decadenza del medesimo dalla nomina a Vice Sovrintendente del Corpo della Polizia penitenziaria, notificato all’interessato in data 13 marzo 2023.

Il ricorrente, quale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, ha partecipato al concorso straordinario per titoli a complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini;
n. 172 donne), indetto in data 19 dicembre 2017, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei Vice Sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria, riferiti alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2016. Con P.D.G. 30 agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 6 settembre 2019, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del predetto concorso. Con nota del 30 aprile 2020, è stato comunicato al ricorrente che la sua ammissione al concorso era da intendersi con riserva, in attesa della definizione del procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Milano e dell’eventuale seguito disciplinare. Al termine del concorso e del relativo corso, ossia in data 8 ottobre 2021, il ricorrente è stato nominato, sempre con riserva, Vice Sovrintendente della Polizia Penitenziaria. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2021, divenuta irrevocabile in data 24 marzo 2021, a nove mesi di reclusione per violazione degli artt. 81 cpv, e 640, primo comma e secondo comma, n. 2, c.p. (truffa aggravata continuata). Con P.C.D. 2 maggio 2022, all’esito del procedimento disciplinare, il ricorrente è stato sospeso dal servizio per sei mesi. Con P.D.G. 28 settembre 2022, il ricorrente è stato altresì escluso, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 3 del 1957, dallo scrutinio per l’avanzamento alla qualifica di Sovrintendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Con P.D.G. 12 gennaio 2023, è stata sciolta la riserva formulata nel decreto di nomina del ricorrente alla qualifica di Vice Sovrintendente ed è stata disposta la decadenza dalla stessa e la restituzione del predetto al ruolo degli Agenti assistenti.

Assumendo l’illegittimità di tale provvedimento, il ricorrente – premessa l’insussistenza in capo all’Amministrazione Penitenziaria del potere di dichiarare la decadenza di una qualifica del Corpo di Polizia penitenziaria – ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Poi è stata dedotta la nullità del provvedimento ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 per straripamento di potere e per incompetenza assoluta.

Sono stati altresì dedotti l’eccesso di potere per illogicità e la violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Inoltre è stata dedotta la falsità del presupposto.

Ulteriormente sono stati dedotti l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, la violazione dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e la violazione dell’art. 23 della Costituzione.

Ancora sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per motivazione erronea, la violazione dell’art. 97 della Costituzione e la carenza dei presupposti.

Infine, sono state dedotte la violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Bando di concorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 540/2023 è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.

In prossimità dell’udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 30 novembre 2023, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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