TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-25, n. 202401494
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 01494/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9037 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. -OMISSIS-, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Il AI in data 16/03/2023 e notificato al ricorrente in data 28/03/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un imprenditore egiziano, titolare di un negozio di souvenir all'interno di un villaggio turistico a 5 stelle sul Mar Rosso e, insieme ad altri soci, di un centro commerciale composto da 11 negozi all'interno di altro villaggio turistico di 4 stelle, situato sempre sul Mar Rosso. Il ricorrente è, altresì, laureato in lingua e letteratura italiana presso l'università egiziana di Minia. Inoltre, nel 2013 ha frequentato un corso avanzato di lingua italiana C2 per 3 mesi, presso l'Università per stranieri di Perugia.
2. Volendo seguire il corso di Master di 1 livello “Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri”, organizzato dall'Università degli Studi di Milano, il ricorrente ha presentato domanda di visto per motivi di studio all'Ambasciata d'Italia a Il AI. Tuttavia, la sua istanza di visto è stata rigettata con provvedimento n. -OMISSIS- del 16.3.2023, sulla base di un ritenuto rischio migratorio. Il predetto provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, affidato a tre motivi.
3. Con il primo motivo si deduce “ Violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 ”. Prima di disporre il diniego del visto, il Responsabile del procedimento non avrebbe inviato al ricorrente alcuna comunicazione ex art. 10- bis L. 241/1990, impedendogli in tal modo di presentare osservazioni e/o documenti integrativi. Il mancato rispetto di detta disposizione determinerebbe l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato.
4. Con il secondo motivo si denuncia “ Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione ”. Il provvedimento impugnato non avrebbe fornito alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto l'Ambasciata a negare il visto d'ingresso per studio; tale omissione impedirebbe all'interessato di comprendere le ragioni del diniego e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione Italiana.
5. Con il terzo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 39 e 39-bis), del D.P.R. n. 394/1999 (artt. 44-bis e 46), del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (art. 15 dell'Allegato). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; manifesta ingiustizia ”. Il ricorrente avrebbe esibito tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso per motivi di studio. In particolare, per quanto riguarda il rischio migratorio, questo potrebbe essere ragionevolmente escluso nel caso di specie, in quanto la vita socio-economica del ricorrente si svolgerebbe stabilmente in Egitto. Inoltre, egli ha già usufruito di un visto per studio nel 2013 rilasciato dalla stessa Ambasciata d'Italia a Il AI (per frequentare un corso di italiano presso