TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2017-05-19, n. 201701126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2017-05-19, n. 201701126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701126
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2017

N. 01126/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2017, proposto da:
U L, rappresentato e difeso dall'avvocato R V C.F. VNTRLF77L24I119C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Montebello, 24;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati A M C.F. MNDNNL65H15E919Y, Elisabetta D'Auria C.F. DRALBT55L57F205S, A B C.F. BRTNGL66E49F205S, A M M C.F. MRMNMR57S44A225K, Annalisa Pelucchi C.F. PLCNLS74L66F205T, Mario Di Martino C.F. DMRMRA68M10L049X, con domicilio eletto presso gli uffici dell’amministrazione in Milano, via della Guastalla 6;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

- del provvedimento prot. gen. n. 447386/2016 del 5 settembre 2016 recante il decreto di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio n. 42 ubicato in Milano, alla via Barrili n. 9;

- della nota datata 1° dicembre 2016, a firma del Direttore d'Area, ing. Franco Cigognini, con la quale è stata rigettata l'istanza di autotutela formulata dal ricorrente;

- di ogni altro atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;

Considerato che con il provvedimento impugnato il Comune di Milano ha dichiarato la decadenza del sig. U L dall’assegnazione dell’alloggio erp n. 42 ubicato in Milano, via Barrili n. 9;

Considerato che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta il difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione avrebbe erroneamente configurato l’esistenza della cessione parziale dell’alloggio in favore del fratello della moglie del ricorrente;

Ritenuta l’infondatezza della censura proposta, in quanto:

- dai sopralluoghi effettuati dall’amministrazione e dalle informazioni acquisite dal custode dell’immobile, nonché dalle verifiche anagrafiche e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, emerge che quest’ultimo ha ospitato il sig. R V F W, fratello della moglie, almeno dal 2013, epoca in cui lo stesso Rios ha trasferito la residenza presso l’alloggio di cui è titolare il ricorrente;

- del resto, è pacifico che la permanenza del Rios presso l’alloggio del ricorrente si è verificata senza alcuna autorizzazione del Comune all’ospitalità temporanea e senza alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare;

- vale precisare che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che l’amministrazione ha sollecitato ripetutamente il ricorrente a chiedere le autorizzazioni necessarie per ospitare il congiunto o ampliare il nucleo familiare, ma il ricorrente ha preferito non proporre le istanze necessarie;

- ne deriva che le risultanze istruttorie palesano che R V F W ha utilizzato a fini abitativi, in modo stabile e non meramente occasionale, l’alloggio erp di cui è titolare il ricorrente senza disporre delle necessarie autorizzazioni e tale situazione integra proprio la fattispecie di cessione parziale dell’alloggio medesimo (cfr. in argomento;

- pertanto, la decadenza disposta dall’amministrazione - preceduta da apposita diffida (cfr. allegato 4 di parte resistente) - si fonda su puntuali risultanze istruttorie e reca una motivazione coerente con esse e con il quadro normativo di riferimento, con conseguente infondatezza della censura proposta.

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese della lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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