TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-07-04, n. 201203207
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N. 03207/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10678/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10678 del 1995, proposto da:
C F, D G C, D F, L E, M M V, S I, rappresentate e difese dall'avv. C L, con domicilio eletto in Napoli, al viale Augusto, 6;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Universita' degli Studi di Napoli "Federico II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza delle ricorrenti (trasmessa con raccomandate n.7417 dell’1.8.1995 e n.3683 del 4.9.1995) e per l’accertamento del diritto ad ottenere i benefici concessi ai laureati in medicina e chirurgia con d. lgs. 8.8.1991 n.257 (borsa di studio per la durata del corso presso la Scuola di specializzazione in biochimica clinica ad indirizzo biochimico analitico);
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni individuate in epigrafe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le sei ricorrenti individuate in epigrafe hanno esposto di aver frequentato la Scuola di specializzazione in biochimica clinica ad indirizzo biochimico analitico, istituita con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II” del 31.10.1989, il cui accesso è consentito sia ai laureati in medicina e chirurgia che in scienze biologiche. Le instanti, in possesso di quest’ultimo titolo di studio, lamentano che dal 1991, ai sensi del D. Lgs. n.257 del 1991, la borsa di studio prevista per la durata del corso è stata corrisposta ai soli laureati in medicina.
Dopo aver inoltrato istanza (con raccomandate n.7417 dell’1.8.1995 e n.3683 del 4.9.1995) volta ad ottenere l’estensione dei suddetti benefici economici, restata senza riscontro, hanno agito in giudizio con il ricorso in epigrafe ai fini del riconoscimento della pretesa vantata. A fondamento della domanda giudiziale hanno dedotto la violazione dell’art.2 della L. n.241/1990, del citato decreto rettorale del 31.10.1989 e degli artt.3 e 33 della Costituzione. Le ricorrenti hanno denunciano l’illegittimità delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. n.257 del 1991 nella parte in cui in modo discriminatorio – stante l’identità dei requisiti di ammissione e delle finalità del corso di studi – non prevedono per i laureati in scienze biologiche ammessi alle scuole di specializzazione la corresponsione di borse di studio con le modalità e nell’importo stabilito per i laureati in medicina e chirurgia.
Le amministrazioni intimate si sono costituite con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha depositato memorie difensive e documenti, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso.
Nella camera di consiglio del 17.1.1996 è stata respinta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 21.6.2011 la causa è passata in decisione.
Il ricorso, da qualificarsi come azione di accertamento e non in termini impugnatori – non essendo configurabile il silenzio rifiuto nei confronti di pretese economiche – è infondato.
Giova premettere che il D. Lgs.