TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-09-09, n. 201032201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-09-09, n. 201032201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032201
Data del deposito : 9 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12100/2005 REG.RIC.

N. 32201/2010 REG.SEN.

N. 12100/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 12100 del 2005, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall’avv. A G, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio n. 10, presso la dott.ssa A B (S R), per mandato a margine del ricorso;

contro

- MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica;
- COMITATO di VERIFICA per le CAUSE di SERVIZIO, in persona del Presidente pro-tempore, e per esso il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro in carica;
- il CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del decreto del Ministro della giustizia n. 7727 del 5 ottobre 2005, comunicato l’8 novembre 2005, recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “00 Miopia di grado elevato, cataratta sottocapsulare in evoluzione (O.D. v.n. conta dita a 30 cm. – v.c. 3/10 sf -27 non migliorabile con lenti;
O.S. v.n. conta dita a 30 cm. – v.c. 4/10 sf – 27 non migliorabile con lente”) e rigetto della relativa richiesta di equo indennizzo;
nonché del presupposto parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio con verbale n. 21395/2003 del 22 novembre 2004 e della conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, assunta nella seduta del 12 maggio 2005, e di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Autorità statali intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 20 dicembre 2005 e depositato il 22 dicembre 2005, Salvatore Murone, magistrato ordinario con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ha impugnato i provvedimenti e atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

- il ricorrente, all’epoca con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme, in data 4 gennaio 2002 presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “miopia patologica progressiva con rarefazione ed accumuli dell’epitelio pigmentato, atropia della corio-capillare, crescente miopico;
sofferenza maculare che causa un grosso scotoma centrale”, come da allegata certificazione medica, con contestuale richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo, rilevando che l’affezione patologica doveva ascriversi “quanto meno in via concorrente…al continuo affaticamento dell’organo visivo, anche mediante l’utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione dell’ufficio ed assegnate ad personam, per il diuturno espletamento della funzione”;

- nel corso del procedimento veniva acquisita relazione del presidente del Tribunale di Lamezia Terme, datata 2 giugno 2002, che poneva in luce il gravoso impegno lavorativo dell’interessato e l’attività svolta, comportante un “super affaticamento” dell’organo visivo, per lo studio dei documenti processuali, consultazione di testi dottrinari e giurisprudenziali, quotidiana lettura e scritturazione di atti, con uso continuo degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio e dal 1994/1995 del personal computer in dotazione personale;

- con verbale mod. ML/AB n. 1149/02 del 15 novembre 2002, la commissione medica ospedaliera presso il centro militare di medicina legale di Catanzaro, sulla scorta degli esami svolti in data 22 luglio 2002 dal servizio di oftalmologia del medesimo presidio, diagnosticava l’infermità dei seguenti termini: “00 Miopia di grado elevato, cataratta sottocapsulare in evoluzione (O.D. v.n. conta dita a 30 cm. – v.c. 3/10 sf -27 non migliorabile con lenti;
O.S. v.n. conta dita a 30 cm. – v.c. 4/10 sf – 27 non migliorabile con lente”, ascrivendola alla categoria 5^ della tabella A nella misura massima;

- con verbale n. 21395/2003 del 22 novembre 2004, il Comitato di verifica per le cause di servizio negava la dipendenza dell’affezione patologica da fatti di servizio “in quanto la miopia trattasi di vizio diottrico costituzionale e congenito, frequentemente ereditario, sul quale nessun fattore esogeno (strapazzi, privazioni, patimenti, ecc…) può aver esercitato alcuna influenza, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. La cataratta trattasi di affezione dell’occhio, dovuta ad opacamente del cristallino per cause diverse (per lo più l’età), nessuna delle quali ricollegabile alle mansioni svolte dall’interessato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in assenza, in particolare, di documentato trauma oculare diretto riconducibile a fatti di servizio o di accertata e protratta esposizione a radiazioni ionizzanti”;

- con deliberazione assunta nella seduta del 12 maggio 2005, il Consiglio superiore della magistratura si esprimeva in senso conforme, ritenendo che “…non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni tecniche del Comitato di verifica in ordine alla sussistenza del nesso concausale, conclusioni che appaiono condivisibili ed esaurientemente motivate”;

- infine, con decreto del Ministro della giustizia n. 7727 del 5 ottobre 2005, comunicato l’8 novembre 2005 all’interessato per il tramite dell’ufficio giudiziario, era formalizzato il diniego di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio con contestuale rigetto dell’istanza di equo indennizzo.

A sostegno del ricorso, con unico motivo complesso, sono state dedotte le seguenti censure:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, mancanza d’istruttoria, illogicità, difetto di motivazione

Sia il decreto ministeriale che la deliberazione del C.S.M. non hanno fornito alcuna congrua motivazione sulla preferenza accordata al parere del Comitato di verifica rispetto alle conclusioni espresse dalla commissione medica ospedaliera.

Il parere del Comitato di verifica, che a sua volta contrasta immotivatamente con le valutazioni della commissione medica ospedaliera, si sostanzia in formula stereotipica priva di ogni concreto riferimento e valutazione alle peculiari condizioni di svolgimento del servizio, come pure evidenziate nella relazione del presidente del Tribunale di Lamezia Terme, che avevano posto in luce il gravoso impegno lavorativo e la sua costante incidenza, in termini di sforzo e affaticamento, sulla funzione visiva.

L’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio, ha depositato a sua volta relazione dell’ufficio studi e documentazione del C.S.M. con cui è stata dedotta l’esclusiva competenza del Comitato di verifica in ordine al riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio e la piena legittimità del richiamo motivazionale al parere di tale organo, espressivo di discrezionalità tecnica e come tale insindacabile, salvo che per profili di palese difetto di motivazione o illogicità.

Con memoria difensiva depositata il 5 febbraio 2010, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, invocando esibita relazione di consulenza medico-legale in ordine alla riferibilità delle infermità alle specifiche condizioni del servizio.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi dianzi indicati.

1.1) Il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”) delinea con assoluta chiarezza i diversi compiti assegnati alle commissioni mediche ospedaliere e al comitato di verifica per le cause di servizio (nuova denominazione assegnata del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ai sensi dell’art. 10 del regolamento citato).

Alle commissioni compete. Precipuamente, “…la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale…”, onde nel relativo verbale deve risultare “…il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità…” (art. 6 commi 1 e 6: i compiti sono ora disciplinati, per rinvio alle relative disposizioni, dall’art. 1114 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 -recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”-, che ha sostituito il citato art. 6 del d.P.R. n. 461 del 2001).

Al comitato di verifica per le cause di servizio è demandato, in via esclusiva, di accertare e valutare “…la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione…”, con parere motivato (art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001), in conformità del quale si pronuncia l’Amministrazione, salva la possibilità -“per motivate ragioni” e qualora “non ritenga di conformarsi a tale parere”- di richiedere nuovo parere al quale deve, in ogni caso, uniformarsi (art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001).

1.2) Orbene, è del tutto evidente che nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al comitato può dispiegare il verbale della commissione medica ospedaliera, anche qualora, nell’esplicitazione eziopatogenetica dell’infermità, esprima un giudizio sulla sua correlazione all’attività di servizio, posto che alla seconda spettano soltanto compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all’ulteriore evoluzione dell’affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell’infermità allo svolgimento dell’attività di servizio.

Ne consegue che l’Amministrazione può senz’altro conformarsi al parere del comitato, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della commissione medica ospedaliera (cfr., tra le sole più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889;
T.R.G.A., Trento, 25 marzo 2010, n. 92;
T.A.R. Basilicata, 16 maggio 2009, n. 222;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 11 marzo 2009, n. 1403;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 dicembre 2008, n. 11300;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 marzo 2007, n. 537).

1,3) Sotto tale profilo, sono dunque infondate, in punto di diritto, le censure svolte nel motivo unico di ricorso relative a vizi funzionali ricondotti alla carente motivazione della deliberazione del Consiglio superiore e del decreto ministeriale in quanto non abbiano tenuto conto del verbale della commissione medica ospedaliera -dalla quale peraltro non risulta alcuna specifica valutazione dell’infermità da fatti di servizio, essendo stata lasciata in bianco e non essendo stata completata la relativa parte prestampata, con conseguente infondatezza della censura anche in punto di fatto.

1.4) E’ invece fondata la censura di carente istruttoria e motivazione concernente il parere del comitato di verifica per le cause di servizio, nella parte in cui, nell’esprimere la propria valutazione negativa in ordine alla dipendenza, almeno concausale, dell’infermità, non dà alcun conto dell’esame delle specifiche condizioni di svolgimento dell’attività di servizio, come asseverate dalla relazione del presidente del Tribunale di Lamezia Terme, limitandosi al generico rilievo di “…aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Tale formula stereotipizzata non consente di apprezzare se e quali caratteristiche del servizio siano state considerate, né dà conto compiuto di un precipuo giudizio negativo in ordine all’incidenza, almeno concausale, della frequenza e diuturnità dell’impegno della funzione visiva -anche in considerazione dell’utilizzazione di apparecchiature telematiche e di fenomeni di rifrazione a esse ricollegabili-, se non sull’insorgenza quanto meno sull’aggravamento o la più rapida evoluzione della patologia miopica.

E’ evidente che, pur nella sfera insindacabile di discrezionalità tecnica che contrassegna il compito affidato al comitato di verifica delle cause di servizio, compete al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo sulla sufficienza e congruità dell’istruttoria e della motivazione e sulla calibrazione di quest’ultima all’intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell’attività di servizio svolta dal dipendente.

L’insufficienza della motivazione del parere del comitato di verifica, in rapporto alle concrete modalità di svolgimento del servizio, risalta vieppiù ove si consideri che l’insorgenza o più spesso l’aggravamento di patologia miopica è stato talvolta riconosciuto come correlabile a peculiari caratteristiche del servizio (quali ad esempio, “difficili condizioni di svolgimento del servizio, disagi materiali affrontati, affaticamento fisico, surménage intellettuale e prolungata tensione emotiva e psichica”: cfr. T.A.R. Marche, 2 settembre 2002, n. 576;
“fattori debilitanti connessi allo stato di guerra, con conseguenti disagi ambientali e nutrizionali”: Corte dei Conti, Sez. III, 18 maggio 1988, n. 113935;
“disagi e privazioni” anche connesse con “lunga prigionia” di guerra: Corte Conti, Sez. IV, 2 dicembre 1985, n. 62870).

2.) In conclusione, il parere espresso dal comitato di verifica è illegittimo perché carente nella motivazione, onde esso deve essere annullato, con conseguente annullamento, per invalidità derivata, della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e del decreto ministeriale, salvi gli atti e provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione.

3.) In relazione alla relativa novità e peculiarità delle questioni giuridiche esaminate, sussistono giuste ragioni per compensare per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.

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