TAR Trento, sez. I, sentenza 2015-05-05, n. 201500189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2015-05-05, n. 201500189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201500189
Data del deposito : 5 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00357/2014 REG.RIC.

N. 00189/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00357/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2014, proposto da:
M V e S N, rappresentati e difesi dall'Avv. S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. P F in Trento, Via Brigata Acqui n. 4;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito.

per l'ottemperanza

al Decreto della Corte d'Appello di Trento n. 1442 Cron.e n. 762 Rep. depositato il 4.12.2009, di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (Legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 112, 113 e 114 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, co. 2, lett. c) del cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il Cons. P D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il decreto della Corte d’Appello di Trento indicato in epigrafe, il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare a favore dei signori Viale Massimo e S N l’importo di Euro 6.500,00 ciascuno, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite (Euro 750,00 ed accessori), a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001 (c.d. legge Pinto)

Per l’ottemperanza di tale decreto è stato proposto il presente ricorso.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione con memoria depositata in data 5 gennaio 2015, nella quale si documenta l’intervenuto pagamento di quanto liquidato dalla Corte trentina con il cennato decreto.

A propria volta, parte ricorrente ha depositato in data 14 aprile 2015 apposita dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, motivata dall’intervenuto pagamento delle somme alla stessa spettanti.

Il Collegio, verificati i poteri rappresentativi del difensore di parte ricorrente, non può, pertanto, che dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) del cod. proc. amm., a spese compensate.

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