TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-04-01, n. 201400440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-04-01, n. 201400440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400440
Data del deposito : 1 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01370/2012 REG.RIC.

N. 00440/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01370/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2012, proposto da:
Istituto Per L'Edilizia Economica e Popolare di Bari S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. P M, V D S, con domicilio eletto presso P M in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. C L B, con domicilio eletto presso C L B in Bari, via P.Amedeo 26;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 121257 del 24/05/2012 del Comune di Bari di diniego definitivo di rilascio del permesso di costruire e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresa la proposta di diniego del responsabile del procedimento in data 11/05/2012 ed i pareri in esso richiamati (parere del responsabile del procedimento del 29/03/2012 e parere del Comitato Tecnico Interno del 13/04/2012);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa M C e uditi per le parti i difensori P M, V D S e C L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’Istituto è proprietario di un terreno sito nel Comune di Bari in zona di completamento B/3, censito in catasto al fg. 39/C part. 134 di estensione pari a 1.146 mq.

Il terreno in questione era parte di un più ampio lotto (9.243 mq) edificato dal proprietario, l’Ente autonomo acquedotto pugliese, dalla Società Cooperativa Domus Mea, che aveva a sua volta edificato su una porzione alienatale dall’EAAP, e dall’Istituto ricorrente che ne aveva occupato sine titulo una porzione pari a mq 3.709,13.

Con sentenza del 16 gennaio 1992 n. 196 il Tribunale di Bari dichiarava l’acquisto per usucapione in capo all’IEEP della porzione di 3709,13 mq dallo stesso occupata e parzialmente edificata.

Il 25 marzo 1996 l’IEEP, dopo aver frazionato l’immobile usucapito separando la porzione edificata da quella ancora libera (particella n. 134 fg. 39/C), chiedeva al Comune di Bari il rilascio della concessione edilizia per realizzare un altro fabbricato sulla porzione non ancora edificata.

Il Comune, con provvedimento del 4 agosto 1996, negava la concessione sul presupposto che l’area aveva già esaurito la potenzialità edificatoria ammessa dal PRG in seguito agli interventi edilizi dell’EAAP, della Cooperativa Domus Mea e dello stesso IEEP, che, sommati fra loro, esprimevano una volumetria pari a 38.178,87 mc.

Il TAR Puglia sez. Bari, adito dall’IEEP per l’annullamento del diniego, constatato che effettivamente la cubatura realizzata sull’area aveva esaurito, anzi superava quella assentibile secondo il PRG vigente alla data della richiesta di concessione edilizia, respingeva il ricorso applicando il principio, recepito in giurisprudenza, secondo il quale l’ulteriore sfruttamento di un’area parzialmente edificata è possibile solo se il volume già costruito non abbia esaurito la volumetria consentita dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della richiesta di concessione edilizia.

In data 31 gennaio 2012 l’IEEP chiedeva nuovamente il permesso di costruire un fabbricato per civile abitazione sulla particella 134 fg. 39/C.

Il Comune, con preavviso del 19 aprile 2012, annunciava il rigetto dell’istanza sul presupposto che, come in precedenza, doveva ritenersi esaurita la volumetria esprimibile dall’area cui la particella 134 afferiva prima del frazionamento, trattandosi della stessa particella e dello stesso progetto edilizio, uguale per tipologia, volumetria e destinazione, che era oggetto della precedente istanza respinta con provvedimento del 4 agosto 1996.

Quindi l’IEEP chiedeva di accedere ai documenti interenti ai titoli edilizi risalenti agli anni cinquanta, ivi comprese le NTA vigenti al momento del rilascio dei medesimi, che secondo il Comune avevano determinato l’esaurimento della volumetria assentibile.

Detti titoli edilizi risultavano irreperibili agli atti sia del Comune che dell’Archivio di Stato, ove il Comune con nota del 4 giugno 2012 aveva indirizzato l’Istituto per acquisirne copia.

In data 24 maggio 2012 il Comune adottava il definitivo provvedimento di diniego che l’IEEP ha impugnato con ricorso notificato il 28 settembre 2012, nel quale articola due motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 10 bis e 3 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e art. 48 NTA del PRG “Quaroni” vigente alla data dell’istanza di rilascio permesso per costruire, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento e sviamento di causa;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 380/01, art. 48 NTA del PRG “Quaroni” del Comune di Bari, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento, nonché per sviamento.

Resiste il Comune di Bari sostenendo la doverosità del diniego di permesso per costruire chiesto dall’IEEP con istanza, identica nei presupposti (particella, natura e consistenza dell’intervento edilizio proposto e normativa edilizia applicabile), a quella respinta con provvedimento del 4 agosto 1996 che ha resistito al giudizio reso dal TAR Bari con sentenza dell’11 giugno 2002 n. 2774 passata in giudicato.

All’udienza del 19 febbraio 2014 il Collegio, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.

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