TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-10-30, n. 202000627
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Pubblicato il 30/10/2020
N. 00627/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di -OISSIS-, e -OISSIS-, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato R S e dall’avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, D.I.A. Direzione Investigativa Antimafia, D.I.A. Centro Operativo Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso principale:
-del messaggio della Direzione Investigativa Antimafia–Ufficio Personale n. 125/PERS/1°SETT/A di Prot. 47339, datato 03.12.2012, a firma del Capo Ufficio Personale, notificato in data 07.12.2012, con il quale veniva comunicato che, con decreto ministeriale in corso di perfezionamento, è stata disposta la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. del Sovrintendente della Polizia di Stato -OISSIS-, con decorrenza 04.12.2012, ultimo giorno di servizio alla D.I.A. 03.12.2012 e conseguente trasferimento alla Questura di Reggio Calabria;
-del rifiuto di fatto formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata alla Direzione Investigativa Antimafia–Sede Centrale, volto a visionare il fascicolo procedimentale inerente la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. del sovrintendente -OISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale;
nonché
-per la declaratoria di cessazione della condotta discriminante ed antisindacale;
-per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo e/o al giusto indennizzo;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
-del decreto del Ministro dell’Interno n. 555/3027/PERS.DIA/15626/2012/R del 03.12.2012, mai notificato e depositato nella cancelleria del T.A.R. in data 09.02.2013;
-del provvedimento del Direttore della D.I.A. n. 125/PERS/1°SETT/2849/2012 di Prot. R del 29.11.2012, mai notificato e depositato nella cancelleria del T.A.R. in data 09.02.2013;
-del rifiuto di fatto formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata alla D.I.A. – Sede Centrale, al Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria ed alla Questura di Reggio Calabria, volto a visionare i fascicoli procedimentali indicati ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l) della medesima istanza;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
-dell’ordine di servizio n. 2683 dell’11.03.2014, reso dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia–inoltrato al sottoscritto procuratore in data 17.03.2014, ma ad oggi mai notificato al sig. -OISSIS-–avente ad oggetto il trasferimento d’Ufficio per supposta incompatibilità ambientale del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OISSIS-, dal Centro Operativo di Reggio Calabria alla Sezione Operativa di Messina, con decorrenza 20.03.2014;
-del rigetto di fatto formatosi sulle varie istanze di accesso agli atti, inoltrate alle P.A. resistenti sin dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, tese ad ottenere l’autorizzazione alla visione integrale del fascicolo relativo al nuovo provvedimento di trasferimento autoritativo dell’odierno ricorrente;
-di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della D.I.A. Direzione Investigativa Antimafia e della D.I.A. Centro Operativo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OISSIS-, Sovrintendente della Polizia di Stato, nonché -OISSIS-, accettava di essere trasferito nell’anno 2002 presso la D.I.A.–Direzione Investigativa Antimafia–Centro Operativo di Reggio Calabria.
2. In data 07.12.2012, il Capo dell’Ufficio Personale della D.I.A. notificava all’odierno ricorrente il messaggio n. 125/PERS/1°SETT/A di Prot. 47339, datato 03.12.2012, con cui gli veniva comunicato che con decreto ministeriale “in corso di perfezionamento” era stata disposta la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. di Reggio Calabria con decorrenza dal 04.12.2012 ed il conseguente trasferimento alla Questura di Reggio Calabria.
3. Con il ricorso principale, ritualmente notificato il 24.01.2013 e depositato il 31.01.2013, il sig. -OISSIS-, unitamente a -OISSIS-, chiedeva, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del predetto atto, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
I. Nullità del provvedimento in relazione all’art. 21 septies L. n.241/1990 per violazione e falsa applicazione dell’art.3 L. 241/1990 .
II. Violazione e falsa applicazione dell’art.7 L. n. 241/1990;inapplicabilità art. 21 octies stessa legge ;
III. Nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A. con conseguente condotta discriminatoria ed antisindacale-Violazione e falsa applicazione dell’art.88 L. n. 121/1981 in combinato disposto con l’art.34 d.P.R. n. 254/1999 e con l’art. 36 d.P.R. n. 164/2002 .
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della L. n. 241/1990 .
Formava oggetto di censura anche il rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata alla Direzione Investigativa Antimafia – Sede Centrale, volto a visionare il fascicolo procedimentale inerente la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. dell’interessato.
Il ricorrente ha, altresì, concluso per la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della condotta discriminatoria e antisindacale di cui si chiedeva comunque la cessazione e, in subordine, per la condanna alla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.
4. Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio con atto di mera forma in data 08.02.2013, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione e depositando in giudizio il giorno successivo il decreto del Ministro dell’Interno recante n. 555/3027/PERS.DIA/15626/2012/R del 03.12.2012, mai notificato prima all’interessato, oltre gli atti ad esso presupposti.
Tra questi ultimi, di particolare rilievo in quanto esplicativa della motivazione dell’atto adottato, figurava la nota del Capo Centro Operativo della D.I.A. di Reggio Calabria del 25.11.2012 (v.all.1 alla Relazione della D.I.A. depositata da parte resistente il 09.02.2013).
Essa veniva recepita dall’Ufficio Personale della D.I.A. di Roma che, in data 29.11.2012, richiedeva formalmente al Ministero dell’Interno la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. e il contestuale “ritrasferimento” presso l’ufficio di provenienza (Questura di Reggio Calabria).
Più nel dettaglio, al sig. -OISSIS- veniva contestato il fatto di essere il cognato di -OISSIS-, latitante dal 1992, e di averlo colpevolmente taciuto alla D.I.A., compromettendo la fiducia di cui il dipendente godeva all’interno della struttura fino al punto da renderne incompatibile la sua presenza all’interno della stessa.
5. Alla camera di consiglio del 14.02.2013 la difesa di parte ricorrente chiedeva un rinvio della trattazione della domanda cautelare, dovendo gravare con motivi aggiunti il surriferito decreto ministeriale che aveva disposto, come detto, la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. di Reggio Calabria del sig. -OISSIS-.
6. Queste le censure addotte con ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 aprile 2013 e depositato il successivo 10 maggio:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n.241/90, eccesso di potere-difetto di istruttoria , non essendo stata l’adozione dell’impugnato decreto ministeriale preceduta dalle garanzie proprie del contraddittorio procedimentale sia nei confronti dell’interessato che nei confronti dell’organizzazione sindacale di cui il medesimo era dirigente.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 septies L. n.241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta , non essendo la concatenazione motivazionale del decreto impugnato sufficientemente integrata dal rinvio per relationem alla nota n. 2849 del 29.11.2012, resa dalla D.I.A – Sede Centrale che, a sua volta, rimandava alla nota n. 9521 del 26.11.2012, resa dal Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria, senza che emergessero le indicazioni circa le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della contestata revoca.
III. Carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca ex art. 21 quinquies, violazione del principio di legittimo affidamento e dei canoni di buona fede e correttezza.
A parere del ricorrente, la circostanza che il rapporto di affinità fosse da sempre conosciuto dall’amministrazione senza minimamente influire sulla serietà professionale del dipendente determinerebbe l’insussistenza di quei sopravvenuti motivi di pubblico interesse idonei a legittimare la revoca dell’assegnazione alla D.I.A. di Reggio Calabria a fronte di una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo e sulla quale si sarebbe formato un legittimo affidamento meritevole di tutela, in quanto involgente sia la sfera personale che quella professionale del dipendente.
IV. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della P.A. con conseguente condotta discriminatoria ed antisindacale, violazione e falsa applicazione dell’art. 88 della L.n. 12171981 in combinato disposto con l’art. 34 del d.P.R. n. 254/99 e con l’art. 36 del d.P.R. n. 164/2002.
Con il presente motivo di gravame il ricorrente, nella sua posizione legittimante, lamenta la violazione dei parametri normativi esposti in rubrica, posti a tutela dei diritti e delle libertà sindacali, in quanto il decreto ministeriale di revoca non sarebbe stato preceduto dal necessario nulla osta del Sindacato, generando a quest’ultimo un tangibile nocumento in termini di decremento degli iscritti. In più, il comportamento dell’amministrazione, datrice di lavoro, sarebbe stato scorretto e discriminatorio rispetto a situazioni ben più gravi e coinvolgenti altro personale che, nonostante le condanne penali subìte, non sarebbe stato sottoposto a trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale soltanto perché appartenenti ad altra sigla sindacale.
A sottolineare la strumentalità del contegno assunto dall’amministrazione, parte ricorrente rimarcava che la D.I.A. sarebbe stata sempre al corrente del legame di affinità del sig. -OISSIS- con il cognato latitante, non solo perché costui lo aveva a suo tempo rappresentato agli organi gerarchicamente superiori, ma anche perché in una struttura operativa come la D.I.A. doveva logicamente supporsi che ogni rapporto di parentela e/o di affinità dei dipendenti venisse adeguatamente scandagliato prima della loro assunzione, ivi compreso quello con il sig. -OISSIS-, soggetto iscritto nell’elenco dei latitanti reggini e, peraltro, mai conosciuto dall’interessato.
Ritenendo sussistenti gli estremi della condotta discriminatoria e antisindacale, il ricorrente avanzava domanda di risarcimento dei danni sia in forma specifica, instando per la cessazione degli effetti dannosi di tale condotta (art. 28 Statuto dei Lavoratori), che per equivalente secondo equità.
In subordine, lo stesso reclamava il riconoscimento di un equo indennizzo nell’ipotesi in cui venisse accertata la legittimità della revoca.
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione.
Con l’ultimo motivo aggiunto, si censurava l’illegittimità del silenzio-rigetto opposto dalla D.I.A.–Sede Centrale, dal Centro Operativo di Reggio Calabria e dalla Questura di Reggio Calabria, all’istanza di accesso agli atti formulata in data 11.03.2013 che solo in parte era stata soddisfatta con l’esibizione del fascicolo procedimentale attinente al provvedimento di revoca, ma non di quello relativo agli accertamenti anagrafici ed informativi svolti all’atto della selezione e della conseguente assunzione dell’interessato in seno alla D.I.A..