TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-12-19, n. 201802164
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2018
N. 02164/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2017, proposto dalla Azienda Agricola Romanello Società Semplice, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A G e F C, con domicilio eletto presso lo studio A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
contro
Comune di Corigliano Calabro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. F J, con domicilio digitale presso la casella pec studiojorio@legalmail.it, ex art. 25 c.p.a.
Per l'accertamento dell’obbligo del Comune di Corigliano Calabro di approvare l’assestamento in variante al piano di lottizzazione convenzionata e di acquisire le opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante, con consequenziale condanna all’adozione dei provvedimenti necessari anche, ove occorra, con nomina di Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corigliano Calabro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso consegnato all’ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catanzaro in data 30.01.2017 e depositato in data 3.02.2017, la società ricorrente, quale proprietaria di taluni terreni siti nel Comune di Corigliano Calabro, contrada Boscarello, contraddistinti al foglio catastale 79, particelle 61 – 65 – 183 – 184 – 185, oggetto di un piano di lottizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 3 aprile 1998 e successiva convenzione di lottizzazione del 6.11.2000, ha chiesto che il Tribunale accerti l’obbligo del Comune di Corigliano Calabro di approvare l’assestamento in variante del predetto piano nonché di acquisire le opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate, con consequenziale condanna della p.a., ritenuta inadempiente, all’adozione dei provvedimenti necessari.
A fondamento della azione di accertamento, parte ricorrente ha premesso che in forza degli articoli 3 e 4 della predetta convenzione, avrebbe dovuto realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi indicate, destinate ad essere acquisite al patrimonio comunale.
Nelle more dell’attuazione degli obblighi convenzionali, il Comune di Corigliano adottava un nuovo PRG, prevedendo un tracciato di viabilità a valle della lottizzazione in questione.
In considerazione di ciò, il lottizzante, giusta il disposto di cui all’art. 11 della convenzione, in data 20 settembre 2006, richiedeva l’approvazione di un nuovo progetto di assestamento in variante, al dichiarato fine di raccordare il tratto centrale di strada, precedentemente senza uscita, con la nuova via pubblica prevista nel PRG.
Nell’ambito del procedimento amministrativo conseguente alla presentazione di tale istanza, il Comune di Corigliano Calabro, in data 25 ottobre 2012, richiedeva documenti integrativi sarebbero stati forniti dall’interessato in data 15 marzo 2013.
Con successiva nota dell’11 agosto 2013, la società istante avrebbe ragguagliato il Comune circa lo stato di attuazione della lottizzazione.
Malgrado ciò, il Comune non evadeva la richiesta di approvazione della variante.
Successivamente, in data 19 agosto 2013, l’amministratore della società ricorrente chiedeva che il Comune ottemperasse anche all’obbligo di acquisire le opere di urbanizzazione fino a quel momento realizzate, affermandone l’esecuzione nel pieno rispetto degli standards e delle prescrizioni previste negli strumenti urbanistici generali e attuativi.
Anche tale istanza rimaneva inevasa.
Con nota del 19.08.2015 la società semplice Azienda Agricola Romanello sollecitava la conclusione dell’iter procedimentale relativo all’approvazione della variante richiesta nel 2006 e ciò, secondo quanto dedotto il ricorso, sia al fine di ottenere i consequenziali permessi di costruire che allo scopo di rendere possibile il trasferimento delle aree stradali in favore del Comune.
Considerata la perdurante inerzia del Comune di Corigliano, il lottizzante, con nota prot. n. 22238 del 20 aprile 2016, ripresentava il progetto di assestamento del Piano di lottizzazione ai sensi dell’art. 11 della convenzione, chiedendone l’approvazione, mentre, in data 7 giugno 2016, reiterava l’istanza di acquisizione delle opere di urbanizzazione.
In conseguenza di tali solleciti, in data 15 giugno 2016, l’Amministrazione richiedeva un’ulteriore integrazione documentale inerente alla lottizzazione, che sarebbe stata evasa con nota prot. n. 36543 dell’1 luglio 2016.
Il Comune continuava, tuttavia, a rimanere inadempiente, tanto da indurre la società istante ad instaurare il presente giudizio, affidato ai seguenti motivi di diritto appresso sintetizzati.
Dopo aver premesso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la società semplice Azienda Agricola Romanello ha addotto a sostegno della propria domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di acquisire le opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione, il disposto di cui agli artt. 3 e 4 della relativa convenzione, in forza dei quali, per un verso, il lottizzante si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, per l’altro, il Comune assume l’obbligo di acquisire le aree ove queste insistono, previa valutazione di conformità alle previsioni di piano.
Tale conformità sarebbe stata dichiarata dal Direttore dei lavori con la nota assunta al protocollo del Comune al n. 36298 del 19.08.2013, in sede di richiesta di cessione delle aree, e confermata dalla stessa amministrazione nella relazione redatta dal responsabile del servizio urbanistica, con nota prot. n. 31710 del 12.07.2013, laddove sarebbe stata riscontrata una generale conformità, dal punto di vista qualitativo, tra lo stato di cui agli elaborati di progetto del piano di lottizzazione, così come successivamente riproposto nei titoli edilizi relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, e lo stato reale raffigurato nella planimetria preliminare redatta dal direttore dei lavori ed allegata alla richiesta di consegna delle aree prot. n. 12301 del 15.03.2013.
Ad avviso di parte ricorrente, quindi, essendo stati rispettati tutti gli obblighi ricadenti sul lottizzante, per come riconosciuto dallo stesso ente locale, quest’ultimo avrebbe violato l’obbligo di acquisire le opere di urbanizzazione.
Quanto poi al preteso obbligo di approvare l’assestamento in variante del piano di lottizzazione, lo stesso troverebbe titolo nell’art. 11 della convenzione, a norma del quale il lottizzante è autorizzato a presentare un progetto di assestamento in variante, nel rispetto degli standard e delle destinazioni di uso oltre che delle prescrizioni urbanistiche. Tale approvazione, ad avviso della ricorrente, sarebbe dovuta in quanto la variante proposta lascerebbe invariato l’assetto basilare della viabilità, coinvolgendo soltanto la parte a valle del piano di lottizzazione. Malgrado ciò il Comune ha, fin qui, omesso di approvare della variante, nonostante abbia rilasciato permessi di costruire sulla base del predetto progetto di variante, con ciò disvelando un agere contraddittorio, sintomatico di eccesso di potere oltre che violativo dell’obbligo di provvedere discendente sia dalla legge che dalla convenzione di lottizzazione.
Con memoria depositata in data 2.10.2018, la società ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, a suo dire corroborate tanto dalla nota prot. n. 167013 del 19.05.2017 con cui la Regione Calabria ha chiesto al Comune di relazionare in merito ai motivi ostativi che hanno indotto alla mancata approvazione del Piano -evidenziando, in caso di persistente inerzia, l’attivazione delle procedure sostitutive- quanto dalle statuizioni di cui alla sentenza n. 1314, pubblicata in data 2.07.2018, con cui questo Tribunale ha annullato per difetto di istruttoria il provvedimento prot. n. 62709 del 26.11.2015 con cui il Comune di Corigliano Calabro, sul presupposto della difformità delle opere di urbanizzazione rispetto alle previsioni di piano, aveva dichiarato l’improcedibilità della lottizzazione convenzionata.
In data 25.10.2018 si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano Calabro, in persona del Sindaco dott. Giuseppe Geraci, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario e ciò sul presupposto che la