TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202200672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202200672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200672
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2022

N. 00672/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di NA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Galati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Castani, 195;



contro

Questura NA e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del Decreto di Rifiuto e di Revoca -OMISSIS-notificato all’istante in data -OMISSIS-con il quale il Questore della Provincia di NA, decretava il rifiuto dell’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, codice assicurata -OMISSIS-, nonché la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS-già in possesso del cittadino -OMISSIS- -OMISSIS- per il quale aveva presentato istanza di aggiornamento;

nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente, con-nesso o collegato, anche non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura NA e del Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 luglio 2022 il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale il Questore di NA gli aveva rifiutato l’aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disponendone contestualmente la revoca. Il provvedimento era basato sul richiamo a tre denunce e a un deferimento all’A.G. -OMISSIS-, ritenendo i pregiudizi penali in questione motivo ostativo al mantenimento del titolo di soggiorno, denotando “ipso iure” pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ex art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, e costituendo il provvedimento adottato un “atto dovuto”, senza che la partecipazione procedimentale dell’interessato avesse fornito elementi innovativi per una decisione in senso difforme.

Il ricorrente, rimarcando il suo pieno inserimento sociale, di essere coniugato con una cittadina -OMISSIS- regolarmente soggiornante in Italia, di avere a carico -OMISSIS-figli minori, iscritti in istituti scolastici, di svolgere regolare lavoro a tempo determinato sin -OMISSIS-e che le denunce penali non erano sfociate in alcun provvedimento di condanna, risultando, anzi, per -OMISSIS-di queste una remissione di querela e una archiviazione, lamentava, in sintesi, quanto segue.

1) Travisamento ed erronea rappresentazione dei fatti e della realtà. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità motivazionale ”.

Vi era stata carenza di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non aveva tenuto conto dell’evoluzione processuale delle -OMISSIS-denunce sopra ricordate (per appropriazione indebita, con remissione di querela, e di omicidio stradale, archiviata).

2) Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 9 commi 4 e 7, dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 nonché art. 27 comma 2 Costituzione). Accertamento della pericolosità sociale svolto sulla esclusiva base delle denunce riportate ”.

La Questura di NA aveva inteso svolgere l’accertamento sulla pericolosità sociale sulla base della mera sussistenza di denunce e non già di condanne, seppur non definitive, come invece prescritto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. I fatti addebitati al ricorrente non erano stati accertati, neanche in un giudizio di primo grado, non potendo quindi trarsi da procedimenti in corso i sintomi della pericolosità sociale del reo, nonché un indice di una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico, come da giurisprudenza che era richiamata.

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