TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-09-02, n. 202301096
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2023
N. 01096/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti;
e con l'intervento di
Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di foglio di via obbligatorio ex artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011 con diffida dal fare ritorno nei Comuni di Foggia e Manfredonia per la durata di tre anni prot. n. 2.2/2020, emesso dal Questore della provincia di Foggia in data 20.01.2020 e notificato in data 29.01.2020;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 l’avv. Donatella Testini e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Rosanna Norcia, su delega dell'avv. M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità della misura di prevenzione personale indicata in epigrafe, emessa dal Questore di Foggia nei confronti del ricorrente in occasione degli eventi verificatisi il 6 dicembre 2019 in località Borgo Incoronata – Zona ASI di Foggia e dinanzi alla Questura di Foggia durante la protesta organizzata dal movimento “Campagne in lotta”, allorquando lo stesso è stato segnalato dalla Digos per il reato d’interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) in concorso con più persone.
Rilevato che il ricorrente è stato altresì segnalato “ in data 15.5.2017 e in data 11.02.2017 per la violazione in Foggia degli artt. 18 TULPS e 340 c.p., e annovera, inoltre, pregiudizi di polizia per la violazione degli artt. 610 c.p. e altri consumati in ambito di riunioni pubbliche o aperte al pubblico ed è solito accompagnarsi a persone con specifiche segnalazioni per turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica e che la sua reiterata condotta istigatrice e la sua presenza tra il Comune di Foggia e quello di Manfredonia, comuni ove ricade l’area adibita a CARA – Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo, può determinare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto si inserisce in un quadro che, proprio perché ontologicamente emergenziale, può facilmente evolvere in disordini ”, il Questore ha ritenuto che egli rientri nella categoria indicata dall’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 ossia di persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la tranquillità pubblica e che sia socialmente pericoloso ai sensi del successivo art. 2.
Conseguentemente ha adottato ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con diffida dal fare ritorno nei Comuni di Foggia e Manfredonia per la durata di tre anni dalla notifica, avvenuta in data 29.1.2020.
Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e, in buona sostanza, per asserita genericità dei presupposti di fatto sui quali si fonda la valutazione di pericolosità sociale e per difetto di motivazione in relazione alla radicata propensione a reiterare il suo atteggiamento anti-giuridico. Evidenzia l’assenza di condanne in sede penale a la riconducibilità dei precedenti pregiudizi di polizia al suo ruolo di Coordinatore del Sindacato Intercategoriale Cobas per la provincia di Caserta dal 2013.
Conclude per l’annullamento dell’atto gravato.
Le Amministrazioni intimate, per ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite, registrandosi la costituzione della solo Prefettura di Foggia, che va qualificata alla stregua d’intervento volontario.
L’Avvocatura dello Stato ha comunque depositato una dettagliata relazione di controdeduzioni al ricorso.
Previo deposito di una ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2023.
2. Giova premettere una breve ricostruzione dei principi che informano la disciplina della misura di prevenzione